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Sbatti il disabile in cooperativa |
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Con il decreto attuativo della Legge Biagi viene vanificato l'obbligo di assunzione di invalidi nelle piccole imprese e progressivamente smantellato l'inserimento dei disabili nelle aziende private. In quasi tutti i Paesi della Comunita' Europea gli handicappati con riferimento alla scuola, al lavoro e all'assistenza, sono considerati "persone con bisogni speciali" e si prevedono e organizzano per loro "scuole speciali", "istituti speciali", "laboratori protetti", "residenze e villaggi speciali", "vacanze speciali"... Non si tratta, probabilmente, di soluzione intenzionalmente discriminanti, ma di una approccio pragmatistico secondo il quale a bisogni intenzionalmente discriminanti devono corrispondere interventi specifici: vi è insomma l'adozione prevalente del "modello assistenziale". In Italia, a partire dagli anni '70, a seguito delle lotte contro le istituzioni totali e all'azione dei movimenti di liberazione, si è affermato, dal punto di vista culturale e legislativo, che nei confronti dei disabili occorre intervenire contestualmente sia sui bisogni specifici che derivano dalle menomazioni, sia sui rischi e le dinamiche di emarginazione e esclusione sociale. Quindi oltre al diritto all'assistenza sociale si dovevano affermare tutti i diritti previsti dalla Costituzione (uguaglianza di opportunita' e dignita', istruzione, salute, lavoro) nei medesimi contesti in cui si realizzano per la generalita' dei cittadini: si tratta del "modello dell'integrazione sociale". La tappa conclusiva di questo processo di riabilitazione e di partecipazione è costituita dall'inserimento lavorativo, come condizione di autonomia personale ed economica e come acquisizione di un ruolo esistenziale e sociale: i lavoratori disabili nelle fabbriche, negli uffici, nelle istituzioni pubbliche, nelle professioni come e insieme a tutti gli altri lavoratori. Per molti anni il collocamento al lavoro per gli handicappati è stato per le imprese un obbligazione legale; i datori di lavoro dovevano assumere un'alta percentuale di invalidi spesso senza qualifica e senza nessun meccanismo di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, cioè tra la capacita' dei disabili e le mansioni disponibili (trovavano lavoro soprattutto i "falsi invalidi"). Nel 1999 è stata approvata una nuova legge sul "Diritto al lavoro dei disabili" che ha contemperato le esigenze dell'economia di mercato con il diritto al lavoro: è stata abbassata l'aliquota d'obbligo, è stato istituito il "collocamento mirato", è stata prevista la finalizzazione degli oneri sociali e una serie di incentivi (convenzioni) per favorire l'occupazione dei disabili con "maggiori difficolta'". In occasione della discussione della legge fu richiesta dalla Confindustria la creazione di contesti di lavoro specificamente destinati alle persone handicappate. Le aziende sarebbero state esonerate dall'assunzione e in cambio avrebbero attribuito alle cooperative sociali commesse di lavoro tali da coprire le corrispondenti retribuzioni e oneri previdenziali. Il dibattito culturale e politico fu molto intenso e alla fine si raggiunse un compromesso secondo il quale, fermo restando l'obbligo di assunzione da parte delle imprese, era previsto un inserimento temporaneo (massimo tre anni) dei disabili con maggiori difficolta' nelle cooperative sociali al fine di effettuare un percorso formativo personaliz- zato. Le cooperative sociali alle quali si fa riferimento, sono quelle del gruppo B della legge 381/91, cioè costituite per almeno il 30% da persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ex detenuti, malati psichiatrici ecc.); si tratta comunque di contesti in cui, al di la' di ogni altra valutazione, si concentrano una molteplicita' di menomazioni funzionali e comportamentali e nei quali i fattori di integrazione e di socializzazione sono fortemente limitati, ambiti lavorativi e formativi adatti esclusivamente agli handicappati in situazione di gravita' permanente. Ora il decreto Legislativo 276/2003 attuativo della Legge Biaggi all'articolo 14 contiene una disposizione che compromette gravemente l'inserimento lavorativo ordinario dei disabili e istituisce formalmente il sistema del lavoro protetto permanente. La nuova norma prevede che al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei "lavoratori svantaggiati" e dei "lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" i servizi di collocamento stipulano con gli imprenditori "convenzioni quadro" su base territoriale per il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati (l'individuazione dei lavoratori disabili resta di competenza del comitato tecnico di cui alla legge 68/99); b) la definizione del valore complessivo delle commesse che le imprese conferiscono per i lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro nelle cooperative; c) il valore unitario delle commesse ai fini del computo delle assunzioni dei lavoratori disabili; d) i limiti percentuali massimi della quota d'obbligo consentiti dalla convenzione. Infine e piu' chiaramente si precisa che quando l'inserimento lavorativo nelle cooperative riguarda persone disabili, le imprese che conferiscono commesse di lavoro sono esentate "dalla copertura della quota di riserva" (cioè non devono assumere persone handicappate), l'esenzione è proporzionale al valore delle commesse; per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti non si applicano limiti di esenzione dall'obbligo di assumere disabili. Viene così vanificata una delle principali conquiste della legge vigente: l'estensione dell'obbligo di assunzione alle piccole imprese. Le principali modifiche all'attuale legge sul diritto al lavoro dei disabili riguardano: a) l'istituzione di un mercato del lavoro "protetto" che non è transitoria e che non comunica piu' con il mercato del lavoro ordinario (fine del collocamento temporaneo per scopi di formazione e di orientamento); b) per una quota definita le aziende con piu' di 35 dipendenti che aderiscono alla convenzione avranno un obbligo di assunzione fortemente ridotto (le piccole imprese sono completamente esonerate); c) si realizza un abbassamento complessivo dell'obbligo di assunzione che potra' essere a somma zero, compromettendo così l'inserimento lavorativo ordinario non solo dei disabili gravi, ma di tutti. Si afferma insomma una prospettiva di smantellamento progressivo del collocamento delle persone con disabilita' nelle aziende private. L'iniziativa corrisponde ad una concezione esclusivamente neoliberista del mercato del lavoro, inteso come ambito di competitivita' e di dinamiche selettive dal quale sono esclusi tutti gli attori (lavoratori svantaggiati o disabili) che possono rallentare o rendere problematici i ritmi produttivi e la loro razionalita' formale. Dal punto di vista culturale e politico si afferma un'oggettiva discriminazione dei disabili dai normali contesti di lavoro e di impiego (in contrasto con la Costituzione e con recenti direttive Cee), e si acconsente in modo inquietante e arrogante, alle richieste del mondo imprenditoriale piu' reazionario, provinciale e incolto ("fateci pagare piu' tasse ma non mandateci invalidi nelle fabbriche"), si costituisce una logica di scambio di equivalenti fra il mondo della imprese e il sistema delle cooperative sociali la cui merce sono i lavoratori "disabili o svantaggiati". La nuova norma (che probabilmente è un eccesso di delega) è stata costruita dal punto di vista giuridico in modo che non è modificabile o emendabile: o verra' abrogata (ma con quali forze?) o verra' integralmente approvata. Questa vicenda richiama alla mente molte affermazioni del darwinismo sociale: "un uomo che è nato in un mondo gia' occupato, se la societa' non ha bisogno del suo lavoro, non ha diritto a reclamare la piu' piccola parte di nutrimento perché è in soprannumero. Al grande banchetto della natura non c'è posto libero per lui. La natura gli comanda di andarsene se egli non può contare sulla compassione di qualcuno dei commensali". (Malthus, 1798). Gianni Selleri |