L'Avvocato risponde

 

Lavorare in un ente pubblico

Qual'è la percentuale minima di invalidita' per poter essere assunti in un Comune? Per il privato mi hanno detto che un neoassunto con problemi deve avere almeno il 46% di invalidita', mentre se si tratta di un passaggio interno, richiesto dalla legge 13/01/00, la percentuale minima è del 60%. Le stesse percentuali valgono se si cerca lavoro nel pubblico?


Gisella

Valgono le stesse percentuali anche per le assunzioni negli enti pubblici. Dipendera' poi dal tipo di qualifica, se generica oppure specialistica, l'assunzione tramite chiamata diretta dal collocamento oppure mediante concorso.

Risarcimento spese di trasporto

Mia moglie ed io ci sobbarchiamo circa 80 Km al giorno per accopagnare a scuola nostro figlio che frequenta la prima media statale. Ho letto di una sentenza di un giudice di pace di Genova che risarcisce, nel caso di inadempienza dell'ente locale (Comune) i genitori delle spese sostenute per il trasporto del figliolo. Mi trovo nelle stesse condizioni. Il Comune che criteri e/o metodi deve seguire per il risarcimento delle spese sostenute? I genitori che documentazione devono esibire per essere rimborsati?

L'obbligatorieta' della frequenza scolastica comporta l'obbligo degli Enti Pubblici competenti di predisporre i mezzi necessari per adempiere a questa finalita' riconosciuta essenziale per l'intera societa'. La competenza è oggi individuabile a carico dei Comuni e, piu' in generale, della Regione. Non sono al corrente della sentenza da lei citata e chiedo ai lettori di inoltrarci gli estremi o il testo che potrebbe essere pubblicato sul prossimo numero. E' sicuramente possibile rivolgersi al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle spese sostenute, tenendo presente che quest'ultimo è competente per un valore massimo di Euro 2.500 circa e fino a circa 1.000 Euro non sussiste l'obbligo di essere assistito da un avvocato. Le consiglio di rivolgersi ad un'associazione o ad un patronato della sua zona.

Risarcimento del disagio psicologico

Sono la sorella di una ragazza tetraplegica invalida Inail che ha subito un incidente a scuola all'eta' di 18 anni. Vorrei sapere se esiste qualche legge per il risarcimento del disagio che noi familiari abbiamo subito da 15 anni fa ad oggi e mi riferisco a tutti i problemi anche psicologici che questa tragedia ci ha portato.


F.B. Lazio

I problemi psicologici che si creano all'interno di una famiglia in cui vive una persona disabile per i motivi piu' diversi possono essere affrontati attraverso una percorso di sostegno psicologico o psicoterapico presso un servizio pubblico (in alcune Asl e Comuni vi sono degli psicologi che si occupano esclusivamente dei problemi delle persone portatrici di handicap e dei loro famigliari). Per quanto riguarda i risarcimenti occorre richiederli subito e comunque, in questo caso, entro cinque anni dal fatto.

Non può prendere l'ascensore


Mia madre è disabile al 100% per l'amputazione di entrambe le gambe a meta' coscia, dovuta a una grave forma di diabete mellito mai diagnosticata. Il problema è che è nell'impossibilita' di potere uscire di casa. Infatti l'amministratore dello stabile nel quale vivono in affitto, ha deciso di cambiare gli ascensori, rendendone impossibile l'uso da parte di mia madre, visto che sono strettissimi e la carrozzina non entra. A chi posso rivolgermi? C'è la possibilita' di fare intervenire un tecnico che possa rendersi conto se questi ascensori sono a norma secondo le leggi che regolano i pari diritti dei disabili?


Laura Zordan - Milano

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 13 del 1989, artt. 1 e 2, negli stabili in cui non vi siano ascensori adatti ai disabili è possibile chiedere all'assemblea condominiale servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, per rendere piu' agevole l'accesso. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tali deliberazioni, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, tali strutture, con autorizzazione del Comune, il quale è tenuto a contribuire alle spese sostenute. Il contributo, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 5 milioni di vecchie lire, è aumentato del 25% della spesa sostenuta per costi da 5 a 25 milioni, e altresì di un ulteriore 5% per costi da 25 a 100 milioni.

Segnale di
parcheggio non regolamentare?

Sono il padre di una ragazza non deambulante, studentessa universitaria,
che quotidianamente accompagno all'universita' assistendola anche nel corso delle lezioni. Da circa un mese ogni volta che arrivo nel parcheggio delle autovetture antistante l'universita', trovo un signore che, senza la
concessione per l'occupazione del parcheggio riservato ai disabili, sosta
con la sua autovettura nel parcheggio medesimo abusivamente. Alla mia richiesta di non occupare il parcheggio ha obiettato che poteva farlo in quanto il segnale non era regolamentare essendo sprovvisto della indicazione dell'ordinanza sindacale sul retro, così come prevede il nuovo codice della strada. Ho telefonato all'ufficio segnaletica stradale del comune dove mi hanno confermato la validita' del segnale così come sancito da due sentenze della Corte di Cassazione. Chi ha ragione?


Salvatore De Luca, Viterbo

Nella sentenza n. 6474 del 18 maggio 2000, la Cassazione, sezione III, dichiara che: "Col secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il pretore ritenuto irrilevante la mancanza, sul retro del segnale stradale che prescriveva il limite di velocita', di gran parte delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla indicata disposizione, erroneamente opinando che la scritta "Anas" ed il marchio della ditta che aveva fabbricato il segnale fossero sufficienti "per escludere che potesse trattarsi di un cartello abusivamente apposto". Sostiene che, non essendo provata la legalita' della prescrizione segnaletica, neppure risultava provata la responsabilita' dell'Esposito. 2.2. Anche tale censura è infondata. Il pretore, con accertamento di fatto niente affatto illogico, ha ritenuto che il cartello fosse autentico. Il ricorrente non assume che, in ragione della insufficienza delle indicazioni (sul retro) del segnale, egli non avesse potuto cogliere il contenuto della prescrizione (regolarmente raffigurata sul davanti), al cui rispetto era dunque tenuto, non essendo dall'art. 77, comma 7. reg. c.d.s. previsto che la omissione delle indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli stessi organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarita' della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalita' di esercizio. 3. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Non avendo l'intimato prefetto svolto attivita' difensiva, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese."
Sul punto si è recentemente espresso il GdP di Genova: "Le scritte sul retro del cartello non possono considerarsi assoggettate a regolamentazione cogente, avendo avuto il legislatore testualmente limitare alla sola "parte anteriore visibile agli utenti" una tutela privilegiata nei confronti di varianze o difformita' (…)
Altre sentenze della Cassazione hanno stabilito che una difformita' del cartello rispetto alle prescrizioni normative determina l'illegittimita' del segnale solo quando questa differenza sia tale da rendere il cartello inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Le consiglio di richiedere la rimozione forzata del veicolo in sosta abusiva.