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L'Avvocato risponde |
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Qual'è la percentuale minima di invalidita' per poter essere assunti in un Comune? Per il privato mi hanno detto che un neoassunto con problemi deve avere almeno il 46% di invalidita', mentre se si tratta di un passaggio interno, richiesto dalla legge 13/01/00, la percentuale minima è del 60%. Le stesse percentuali valgono se si cerca lavoro nel pubblico?
Valgono le stesse percentuali anche per
le assunzioni negli enti pubblici. Dipendera' poi dal tipo di qualifica,
se generica oppure specialistica, l'assunzione tramite chiamata diretta
dal collocamento oppure mediante concorso. Risarcimento
spese di trasporto Mia moglie ed io ci sobbarchiamo circa 80 Km al giorno per accopagnare a scuola nostro figlio che frequenta la prima media statale. Ho letto di una sentenza di un giudice di pace di Genova che risarcisce, nel caso di inadempienza dell'ente locale (Comune) i genitori delle spese sostenute per il trasporto del figliolo. Mi trovo nelle stesse condizioni. Il Comune che criteri e/o metodi deve seguire per il risarcimento delle spese sostenute? I genitori che documentazione devono esibire per essere rimborsati? L'obbligatorieta' della frequenza
scolastica comporta l'obbligo degli Enti Pubblici competenti di
predisporre i mezzi necessari per adempiere a questa finalita'
riconosciuta essenziale per l'intera societa'. La competenza è oggi
individuabile a carico dei Comuni e, piu' in generale, della Regione. Non
sono al corrente della sentenza da lei citata e chiedo ai lettori di
inoltrarci gli estremi o il testo che potrebbe essere pubblicato sul
prossimo numero. E' sicuramente possibile rivolgersi al Giudice di Pace
per ottenere il rimborso delle spese sostenute, tenendo presente che
quest'ultimo è competente per un valore massimo di Euro 2.500 circa e
fino a circa 1.000 Euro non sussiste l'obbligo di essere assistito da un
avvocato. Le consiglio di rivolgersi ad un'associazione o ad un patronato
della sua zona. Risarcimento del disagio psicologico Sono la sorella di una ragazza tetraplegica invalida Inail che ha subito un incidente a scuola all'eta' di 18 anni. Vorrei sapere se esiste qualche legge per il risarcimento del disagio che noi familiari abbiamo subito da 15 anni fa ad oggi e mi riferisco a tutti i problemi anche psicologici che questa tragedia ci ha portato.
I problemi psicologici che si creano
all'interno di una famiglia in cui vive una persona disabile per i motivi
piu' diversi possono essere affrontati attraverso una percorso di sostegno
psicologico o psicoterapico presso un servizio pubblico (in alcune Asl e
Comuni vi sono degli psicologi che si occupano esclusivamente dei problemi
delle persone portatrici di handicap e dei loro famigliari). Per quanto
riguarda i risarcimenti occorre richiederli subito e comunque, in questo
caso, entro cinque anni dal fatto.
Secondo quanto previsto dalla Legge n. 13 del 1989, artt. 1 e 2, negli stabili in cui non vi siano ascensori adatti ai disabili è possibile chiedere all'assemblea condominiale servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, per rendere piu' agevole l'accesso. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tali deliberazioni, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, tali strutture, con autorizzazione del Comune, il quale è tenuto a contribuire alle spese sostenute. Il contributo, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 5 milioni di vecchie lire, è aumentato del 25% della spesa sostenuta per costi da 5 a 25 milioni, e altresì di un ulteriore 5% per costi da 25 a 100 milioni. Segnale
di Sono il padre di una ragazza non
deambulante, studentessa universitaria,
Nella sentenza n. 6474 del 18 maggio
2000, la Cassazione, sezione III, dichiara che: "Col secondo motivo
viene denunciata violazione dell'art. 77, comma 7, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché insufficiente
e contraddittoria motivazione per avere il pretore ritenuto irrilevante la
mancanza, sul retro del segnale stradale che prescriveva il limite di
velocita', di gran parte delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla
indicata disposizione, erroneamente opinando che la scritta "Anas"
ed il marchio della ditta che aveva fabbricato il segnale fossero
sufficienti "per escludere che potesse trattarsi di un cartello
abusivamente apposto". Sostiene che, non essendo provata la legalita'
della prescrizione segnaletica, neppure risultava provata la
responsabilita' dell'Esposito. 2.2. Anche tale censura è infondata. Il
pretore, con accertamento di fatto niente affatto illogico, ha ritenuto
che il cartello fosse autentico. Il ricorrente non assume che, in ragione
della insufficienza delle indicazioni (sul retro) del segnale, egli non
avesse potuto cogliere il contenuto della prescrizione (regolarmente
raffigurata sul davanti), al cui rispetto era dunque tenuto, non essendo
dall'art. 77, comma 7. reg. c.d.s. previsto che la omissione delle
indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente
della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal
segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli
stessi organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarita'
della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere
quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo
abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le
modalita' di esercizio. 3. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Non
avendo l'intimato prefetto svolto attivita' difensiva, non sussistono i
presupposti per provvedere sulle spese."
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