Permessi e congedi per familiari di disabili
Negli ultimi anni sono aumentate le agevolazioni spettanti ai familiari di disabili sul posto di lavoro, pur con tante limitazioni.
Dato l’interesse per l’argomento dimostrato da lettori (che nel tempo ci hanno posto nimerosi quesiti) ritorniamo a parlare delle agevolazioni che la normativa ha introdotto negli ultimi anni per agevolare i lavoratori che hanno un familiare disabile.
In particolare affrontiamo le problematiche legate ai congedi e permessi retribuiti e non. Tratteremo poi nel prossimo numero altre agvolazioni riguardanti trasferimenti, lavoro notturno e anticipo della liquidazione.
Occorre premettere che nel tempo sono state date interpretazioni non sempre omogenee a tali normative da parte dei diversi enti previdenziali (es. Inps, Inpdap ecc.) ed è quindi innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente di riferimento. Nella sostanza, un assicurato Inps non può far valere le disposizioni previste dall'Inpdap o da un altro ente previdenziale e viceversa.
Congedo retribuito di due anni
La legge 388 del 23/12/00 (art. 80 c. 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/00 introducendo l’opportunita', per i genitori di persone con handicap grave di usufuire i due anni di congedo retribuito.
Chi può richiederlo
Possono richiedere il congedo retribuito i genitori, anche adottivi, del disabile grave, non necessariamente minore. La domanda può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore. Inoltre il congedo può essere utilizzato in parte dalla madre e in parte dal padre per un limite massimo riferito al figlio, di due anni.
In caso di morte di entrambi i genitori, può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché conviventi.
Il congedo può essere diviso in parti ed utilizzato, nel rispetto del limite massimo, anche da piu' fratelli.
Altra condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.
L’esclusione degli affini
Un limite di questa normativa sta nell’esclusione del diritto per gli affini. Così, se un portatore di handicap grave è privo di genitori e di fratelli, tale diritto non trova applicazione.
Infatti, mentre per quanto riguarda i permessi lavorativi il legislatore indica tra gli aventi diritto, i genitori sia naturali che adottivi, e prevede anche la figura dell’affine, nella concessione del congedo straordinario di due anni questa possibilita' viene esclusa.
Così se il portatore di handicap è orfano di genitori e senza fratelli, e magari vive con uno zio, o con un cugino, questi ultimi non hanno diritto al congedo. Allo stesso modo se il disabile è privo di un genitore per mortalita' o divorzio e vive con l’altro genitore esistente non lavoratore e risposato, l’affine, coniuge del genitore, non avra' diritto a vedersi riconosciuto il congedo. Ugualmente il diritto non spetta al coniuge del disabile né a nessun altro soggetto che eventualmente presti assistenza al posti dei genitori. L’esclusione ha fatto molto discutere ed è stata anche argomento di una recente trasmissione di “Mi manda Rai Tre”.
Il requisito dei cinque anni
La condizione posta dalla legge è che lo stato di gravita' sia accertato da almeno cinque anni. Questa immotivata imposizione impedisce l’accesso al beneficio da parte di genitori di bambini in tenera eta' o in altre situazioni pur gravi (es. assistenza prolungata di un disabile immediatamente dopo un incidente).
Ammontare dell’indennita'
Le persone che usufruiscono del congedo hanno diritto ad un‘ indennita' mensile a carico dell’Inps, pari all’ultima retribuzione, con un massimale di 70 milioni annui, rivalutati annualmente a decorrere dal 2002.
Hanno inoltre diritto all’intero accredito figurativo della contribuzione ai fini pensionistici.
La concessione del congedo inizia entro 60 giorni dalla sua richiesta.
Assicurati Inps
L'Inps ha regolamentato con due circolari (133 del 17 luglio 2000 e 138 del 10 luglio 2001) la fruizione di tale beneficio, introducendo alcune particolarita' rispetto alle indicazioni della norma istitutiva.
Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l'altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Nel caso invece di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continua- tivita' ed l'esclusivita' dell'assistenza. Quindi se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso.
Altra particolarita' introdotta dall'Inps, riguarda l'ipotesi in cui il disabile svolga attivita' lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.
Assicurati Inpdap
L'Inpdap con la circolare del 10/1/02, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell'articolo 80, comma 2 della L. 388, proponendo una lettura piu' restrittiva di quella dell'Inps.
Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilita', da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.
Permessi lavorativi
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha previsto alcune agevolazioni per i familiari di persone con disabilita' nello svolgimento della propria attivita' lavorativa; analoghi benefici sono contemplati per i disabili lavoratori.
In particolare ha previsto che fino ai tre anni di eta' del bambino vi sia il prolungamento del periodo di astensione facoltativa per il parto o in alternativa il godimento di due ore di permesso retribuito giornaliero. Questi benefici sono cumulabii a quelli previsti dalla legge sulla maternita' per quanto riguarda le assenze non retribuite. La L. 104 ha inoltre previsto che dopo i tre anni di eta' il familiare possa usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (frazionabili).
Condizioni
La condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravita' (rilasciato da un’ apposita commissione operante presso ogni Asl). E' ammessa una sola eccezione nel caso in cui non si sia ancora in possesso della certi- cazione di handicap: nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, ai soli fini dei permessi lavorativi, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
Il certificato non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidita', anche se questi attestano l'invalidita' totale, con una curiosa eccezione che riguarda i grandi invalidi di guerra (e le categorie equiparate) sono considerati automaticamente persone con handicap grave.
Un'ultima annotazione merita l'autocertificazione dell'handicap; questa opportunita' consiste solo nella possibilita' di dichiarare di essere gia' in possesso della certificazione di handicap, indicando data dell'accertamento e Commissione che l'ha effettuato. (Legge 448/1998, art. 39).
Retribuzione
I permessi lavorativi sono sempre retribuiti e coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione, ma incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'. Infatti, in entrambi i casi, di norma, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati.
I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti piu' di favore.
Aventi diritto
Hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalita', criteri e condizioni:
- la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino;
- la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile;
- i parenti o gli affini che assistono la persona disabile il lavoratore disabile.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni.
Altri permessi e congedi
Vale la pena di ricordare che i familiari di disabili possono in ogni modo usufruire anche della nuove opportunita' di congedi previsti per la generalita' dei lavoratori.
Permessi retribuiti per decesso o grave infermita' di familiare
La L. 53/00 ha previsto tre giorni di permesso retribuito all‘anno per decesso o grave infermita' di:
- coniuge, anche se legalmente separato, parente entro il secondo grado anche non convivente, componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).
Questi permessi sono cumulabili con quelli della L. 104/92. I giorni di permesso (che possono essere frazionati) devono essere utlizzati entro sette giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
Per ottenere questi permessi è necessario presentare:
- per la grave infermita': certificato medico
- per il decesso: certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
Congedi non retribuiti di due anni
La gia' citata Legge 53/2000, sempre all’art. 4, ha previsto anche la concessione di un altro congedo che interessa la generalita' dei lavoratori: si tratta di un congedo non retribuito di due anni nell'arco della vita lavorativa per gravi motivi familiari che può essere utilizzato anche in modo frazionato.
I gravi motivi devono riguardare:
- coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi;
- portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado;
- componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).
Fra i gravi motivi vi sono:
-le necessita' familiari derivanti dal decesso di una delle persone elencate sopra;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti gravi patologie del familiare.
Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilita' di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha gia' usufruito).
La documentazione relativa alle patologie va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.
Questa tipologia di congedo può essere di interesse per quei familiari di disabili che non hanno le condizioni per accedere ai due anni di permesso retribuito, ad esempio per mancanza del requisito che l’invalidita' sia accertata da 5 anni.
Congedi per educazione e assistenza ai figli
Sempre per effetto della L. 8/3/00 n. 53 i genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi di forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di eta'.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Vi sono due eccezioni:
- qualora nel nucleo sia presente un solo genitore questi potra' ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
- qualora il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.
Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Questi permessi sono computati nell'anzianita' di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilita' o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi di Lavoro. Fino al terzo anno di eta' del bambino spetta un'indennita' pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di eta' l'indennita' del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.
Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatati il limite di eta' del bambino è piu' elastico; se il minore ha un'eta' compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
LUGLIO 2002 |