L'Avvocato risponde

 Devo giustificare l’indennita' di accompagnamento

 

E’ legittima la richiesta del giudice tutelare di giustificare  l’indennita' di accompagnamento? In breve dovrei “chiarire e giustificare” la somma di L. 8.890.000 circa che io, in qualita' di tutore, ho inserito nel conto annuale 2001 alla voce “spese per assistenza”. Tale somma altro non è che l’indennita' di accompagnamento che mia sorella percepisce in quanto invalida totale (100%). Dovrei dichiarare che cosa? Che ha bisogno di assistenza continua? O forse l’accompagnatore, specie se è un familiare, non ha diritto ad alcun compenso? E di che cosa dovrebbe campare, anzi sopravvivere, considerato l’importo? Ma tutto questo non è stato gia' accertato dalla competente Commissione sanitaria? Ho, infine, l’obbligo di dichiarare nel conto annuale tale somma visto che il problema si pone anche per gli anni a venire?

Lettera firmata

 

In effetti sono un po’ stupito dalla richiesta del giudice tutelare di chiarire e giustificare la somma percepita come indennita' di accompagnamento che trova le sue ragioni, come giustamente rileva il lettore, nella condizione certificata dalla competente commissione e che risulta essere un semplice indennizzo delle spese ben superiori necessarie per l’assistenza del disabile in questione. Detto questo non dobbiamo vedere il giudice tutelare come un nemico e pensare che le sue richieste costituiscano solo un peso inutile. Egli deve proteggere il disabile da ogni pericolo presente e futuro (quando i familiari non ci saranno piu' ) per farlo ha bisogno di essere informato e di conoscere bene la situazione. Consiglio quindi di considerare la richiesta fatta dal giudice come un suo bisogno di conoscenza e prestare la massima collaborazione in piena fiducia. Infatti sia il giudice tutelare che il tutore lavorano entrambi per il bene disabile. (luglio 2002)

 

Aggravamento dell’invalidita'

 

Sono invalido civile al 70%, lavoro come impiegato presso una societa' privata e percepisco un assegno di invalidita'  per la riduzione della capacita' lavorativa. Poiché ritenevo non corretta la percentuale del 70%, mi sono rivolto ad un medico legale, il quale ha redatto un certificato in cui stabiliva la percentuale del 100% e con questo certificato ho fatto un primo ricorso. Il medico incaricato dal Giudice dopo la visita ha certificato un’invalidita' del 89% retroattiva al 1998. Con questo certificato e con l’aggiunta di uno nuovo per una nuova patologia ho fatto richiesta di aggravamento, la commissione medica ha riconfermato la stessa percentuale del 70%, e cosa ancor piu' strana e che nella Anamnesi hanno scritto Invalido Civile al 89% dal 1998 (Tribunale del Lavoro) ed hanno inserito la numerazione della nuova patologia, ma l’invalidita' è rimasta ferma al 70%. Premetto che tale riconoscimento mi serviva non per percepire un assegno di invalidita', ma per poter far richiesta dei contributi figurativi previsti dalla Legge per anticipare il pensiona- mento di anzianita' (ho 50 anni e 32 anni di versamenti). In questo modo nonostante avere effettivamente l’invalidita' richiesta e anche oltre il limite di legge richiesto (80%), sono escluso per un motivo che non mi è chiaro. I due certificati dei medici legali non sono stati presi in nessuna considerazione.

Lettera firmata

 

Questo caso è molto interessante perché ci permette di riflettere sulle conseguenze di quelle che vengono dette richieste di aggravamento. La commissione medica competente, infatti, non è vincolata dalle precedenti valutazioni, anche se queste provengono da una decisione del Tribunale, e può certificare che, in base alla situazione presente, la percentuale di invalidita' è addirittura inferiore. Detto questo, è sempre possibile rivolgersi nuovamente al giudice per contestare tale valutazione oppure presentare successivamente una ulteriore domanda di accertamento allegando documenti e certificati aggiuntivi. Per quanto riguarda invece la questione dei contributi figurativi di cinque anni si applica la regola generale che per ottenere un’agevolazione le condizioni devono sussistere nel momento della richiesta. Nel caso del nostro lettore risulta documentata la presenza di un’invalidita' del 89% dal 1989 al 2001 che però non sussiste piu' al momento della domanda di applicazione del beneficio dei contributi figurativi. Infatti l’ultimo accertamento ha riconosciuto solo una percentuale di invalidita' del 70% insufficiente all’ottenimento del beneficio. (luglio 2002)