|
Avvocato risponde |
|
Mia
figlia minorenne percepisce l’accompagnamento. Vorrei sapere se ha
diritto anche all’indennita' di frequenza. Mi è stato detto che mia
figlia non ne ha diritto perché percepisce gia' dai servizi sociali
il contributo economico di aiuto personale previsto dalla L104/92
all’art.9. Laura Eva Napolitano Le leggi 118/1971 e
289/1990 prevedono a favore degli invalidi civili di eta' inferiore ai 18
anni a cui sia stata riconosciuta dall’apposita commissione medica la
difficolta' persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’eta' – oltre che ai minori ipoacusici – una indennita' di
frequenza mensile per il ricorso continuo o periodico a trattamenti
riabilitativi o terapeutici. La richiesta va fatta ogni anno ed è
subordinata alla frequenza di un centro riabilitativo-rieducativo compresa
la scuola materna. L’indennita' di frequenza è incompatibile con
qualsiasi altra indennita' e non spetta in caso di ricovero e nel caso in
cui la persona disabile abbia un reddito superiore al tetto stabilito
annualmente. Nel periodo in cui il minore non frequenta i corsi non
percepisce l’indennita' di cui stiamo parlando. L’indennita' di
accompagnamento è invece concessa indipendentemente dall’eta', dal
reddito e dall’eventuale frequenza di corsi o svolgimento di attivita'
lavorativa. I requisiti richiesti sono piu' restrittivi: invalidi totali
non deambulanti o che necessitano di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita e ciechi assoluti. E’
evidente quindi che la figlia della nostra lettrice, percependo
l’indennita' di accompagnamento non può cumulare anche l’indennita'
di frequenza dato che quest’ultima è incompatibile con qualsiasi altra
indennita'. Nessuna rilevanza ha il fatto di percepire aiuti ai sensi
dell’art. 9 della 104. Sono
un ragazzo di 29 anni, tetraplegico da 2, e abito in un condominio
dell’ente pubblico al primo piano senza ascensore. A seguito della mia
domanda per l’eliminazione delle barriere architettoniche mi è stato
installato un servoscala. Al ritorno dall’ospedale mi sono accorto che
l’impianto istallato è troppo piccolo e non va bene per le mie capacita'
fisiche: è troppo alto e la pedana è troppo pesante. Mi sono informato
subito se esistevano servoscala a me adatti e ho fatto domanda per
l’adeguamento dello stesso. Mi è stato risposto che l’adeguamento
comporta importanti opere murarie con un notevole aggravio di spesa e che
il loro compito era stato svolto installando il servoscala adatto a quella
scala. Mi chiedo: ho il diritto di entrare in casa senza bisogno di
chiamare ogni volta un accompagnatore? E in caso affermativo, chi ha
l’obbligo di svolgere tali lavori? Gianluca
Maretto - Padova E’ sempre arduo
parlare di diritti dei disabili in un ordinamento come il nostro che ogni
volta subordina i diritti alle disponibilita' di bilancio. Peraltro nel
caso presentato dal nostro lettore l’ente competente non identificato ha
adempiuto al proprio dovere anche se solo formalmente e l’eventuale
adattamento della pedana ai bisogni specifici dell’utente dovra' essere
effettuato a spese di quest’ultimo con possibilita' di richiedere il
rimborso della spesa nei termini e nelle forme previsti dalla legge
sull’abbattimento delle barriere architettoniche richiamata in un
apposito articolo a pagina 20. Differenziare l’indennita' di accompagnamento Sono
una persona che vive una condizione di disabilita' molto grave che mi
porta ad avere bisogno della presenza di qualcuno accanto a me per
qualsiasi mia necessita' quotidiana. Da qualche tempo so che c’è la
legge 162 che prevede degli interventi di aiuto personale ma nella mia
regione i finanziamenti sono esigui rispetto ai bisogni delle persone. Mi
chiedo se non sia ancora arrivato il momento di modificare gli importi
dell’indennita' di accompagnamento visto che percepisco un assegno
mensile di circa L.800.000 che è la stessa somma che spetta ai
paraplegici (che mangiano da soli, si vestono da soli, si spostano da
soli, si accudiscono da soli) o, addirittura, a persone che hanno
menomazioni che le portano ad utilizzare la carrozzina ma solo in alcuni
momenti della giornata. Giovanna
B. - Udine E’ da molti anni che
le associazioni dei disabili chiedono una revisione delle provvidenze
economiche erogate in modo da renderle piu' adeguate alle effettive
necessita' che la condizione di menomazione impone. Purtroppo siamo ancora
in attesa delle norme di attuazione della legge di riforma
dell’assistenza (L.328/2000) che prevede anche una revisione complessiva
della materia. Al momento non resta che denunciare la sperequazione
creata da una parziale carenza di norme e, soprattutto, dalla mancanza di
coraggio degli amministratori nel fare scelte coerenti con le effettive
situazioni. Infatti la 162 lascia a ciascuna regione ma anche Asl la
possibilita' di definire criteri di ripartizione delle risorse che invece
si preferisce distribuire a pioggia per non scontentare nessuno. Ogni
cultura giuridica conosce il principio per cui si realizza la massima
ingiustizia quando si applicano a situazioni diverse uguale trattamento. Mio
padre è affetto da sclerosi multipla con invalidita' accertata al 100%.
E’ bloccato sulla sedia a rotelle e non può usare né braccia né
gambe. Vorremmo modificare la larghezza della porta finestra del balcone
per permettergli di prendere aria e godere della vita sulla piazza nel
periodo estivo. Infatti le misure della carrozzina non permettono
l’accesso al balcone. Le spese di superamento di questa barriera
potranno essere rimborsate, anche per quanto riguarda la modifica
dell’infisso con uno adatto alle necessita'? I lavori possono
eventualmente effettuarsi anche senza l’assenso dell’assemblea
condominiale?
Carlo T. - Luino L’accesso al balcone
può senz’altro considerarsi un intervento finanziabile ai sensi delle
leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Trattandosi di
un condominio occorre ricevere l’autorizzazione dell’assemblea
relativamente alle eventuali modifiche della porta-finestra che incidono
sull’estetica della facciata condominiale. Per altro, nel caso di
contrarieta' alle modifiche da parte della maggioranza, il condomino potra'
comunque effettuare i lavori a proprie spese chiedendo poi il rimborso e
realizzando l’intervento in modo da limitare al massimo l’impatto
estetico sulla facciata. Precisiamo che nel caso in questione la porta
finestra è gia' esistente ed è relativa ad appartamento di proprieta'
della famiglia del disabile come il relativo balcone. |