Avvocato risponde

 

Indennita' di frequenza

Mia figlia minorenne percepisce l’accompagnamento. Vorrei sapere se ha diritto anche all’indennita' di frequenza. Mi è stato detto che mia figlia non ne ha diritto perché  percepisce gia' dai servizi sociali il contributo economico di aiuto personale previsto dalla L104/92 all’art.9. 

 Laura Eva Napolitano

 

Le leggi 118/1971 e 289/1990 prevedono a favore degli invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni a cui sia stata riconosciuta dall’apposita commissione medica la difficolta' persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’eta' – oltre che ai minori ipoacusici – una indennita' di frequenza mensile per il ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. La richiesta va fatta ogni anno ed è subordinata alla frequenza di un centro riabilitativo-rieducativo compresa la scuola materna. L’indennita' di frequenza è incompatibile con qualsiasi altra indennita' e non spetta in caso di ricovero e nel caso in cui la persona disabile abbia un reddito superiore al tetto stabilito annualmente. Nel periodo in cui il minore non frequenta i corsi non percepisce l’indennita' di cui stiamo parlando. L’indennita' di accompagnamento è invece concessa indipendentemente dall’eta', dal reddito e dall’eventuale frequenza di corsi o svolgimento di attivita' lavorativa. I requisiti richiesti sono piu' restrittivi: invalidi totali non deambulanti o che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e ciechi assoluti. E’ evidente quindi che la figlia della nostra lettrice, percependo l’indennita' di accompagnamento non può cumulare anche l’indennita' di frequenza dato che quest’ultima è incompatibile con qualsiasi altra indennita'. Nessuna rilevanza ha il fatto di percepire aiuti ai sensi dell’art. 9 della 104.  

 

Se il servoscala non va bene

Sono un ragazzo di 29 anni, tetraplegico da 2, e abito in un condominio dell’ente pubblico al primo piano senza ascensore. A seguito della mia domanda per l’eliminazione delle barriere architettoniche mi è stato installato un servoscala. Al ritorno dall’ospedale mi sono accorto che l’impianto istallato è troppo piccolo e non va bene per le mie capacita' fisiche: è troppo alto e la pedana è troppo pesante. Mi sono informato subito se esistevano servoscala a me adatti e ho fatto domanda per l’adeguamento dello stesso. Mi è stato risposto che l’adeguamento comporta importanti opere murarie con un notevole aggravio di spesa e che il loro compito era stato svolto installando il servoscala adatto a quella scala. Mi chiedo: ho il diritto di entrare in casa senza bisogno di chiamare ogni volta un accompagnatore? E in caso affermativo, chi ha l’obbligo di svolgere tali lavori?

Gianluca Maretto - Padova

E’ sempre arduo parlare di diritti dei disabili in un ordinamento come il nostro che ogni volta subordina i diritti alle disponibilita' di bilancio. Peraltro nel caso presentato dal nostro lettore l’ente competente non identificato ha adempiuto al proprio dovere anche se solo formalmente e l’eventuale adattamento della pedana ai bisogni specifici dell’utente dovra' essere effettuato a spese di quest’ultimo con possibilita' di richiedere il rimborso della spesa nei termini e nelle forme  previsti dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche richiamata in un apposito articolo a pagina  20.

 

 

Differenziare l’indennita' di accompagnamento

Sono una persona che vive una condizione di disabilita' molto grave che mi porta ad avere bisogno della presenza di qualcuno accanto a me per qualsiasi mia necessita' quotidiana. Da qualche tempo so che c’è la legge 162 che prevede degli interventi di aiuto personale ma nella mia regione i finanziamenti sono esigui rispetto ai bisogni delle persone. Mi chiedo se non sia ancora arrivato il momento di modificare gli importi dell’indennita' di accompagnamento visto che percepisco un assegno mensile di circa L.800.000 che è la stessa somma che spetta ai paraplegici (che mangiano da soli, si vestono da soli, si spostano da soli, si accudiscono da soli) o, addirittura, a persone che hanno menomazioni che le portano ad utilizzare la carrozzina ma solo in alcuni momenti della giornata.

Giovanna B. - Udine

 

E’ da molti anni che le associazioni dei disabili chiedono una revisione delle provvidenze economiche erogate in modo da renderle piu' adeguate alle effettive necessita' che la condizione di menomazione impone. Purtroppo siamo ancora in attesa delle norme di attuazione della legge di riforma dell’assistenza (L.328/2000) che prevede anche una revisione complessiva della  materia. Al momento non resta che denunciare la sperequazione creata da una parziale carenza di norme e, soprattutto, dalla mancanza di coraggio degli amministratori nel fare scelte coerenti con le effettive situazioni. Infatti la 162 lascia a ciascuna regione ma anche Asl la possibilita' di definire criteri di ripartizione delle risorse che invece si preferisce distribuire a pioggia per non scontentare nessuno. Ogni cultura giuridica conosce il principio per cui si realizza la massima ingiustizia quando si applicano a situazioni diverse uguale trattamento.

 

 

Modifiche nel condominio

Mio padre è affetto da sclerosi multipla con invalidita' accertata al 100%. E’ bloccato sulla sedia a rotelle e non può usare né braccia né gambe. Vorremmo modificare la larghezza della porta finestra del balcone per permettergli di prendere aria e godere della vita sulla piazza nel periodo estivo. Infatti le misure della carrozzina non permettono l’accesso al balcone. Le spese di superamento di questa barriera potranno essere rimborsate, anche per quanto riguarda la modifica dell’infisso con uno adatto alle necessita'? I lavori possono eventualmente effettuarsi anche senza l’assenso dell’assemblea condominiale?

        Carlo T. - Luino

 

L’accesso al balcone può senz’altro considerarsi un intervento finanziabile ai sensi delle leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Trattandosi di un condominio occorre ricevere l’autorizzazione dell’assemblea relativamente alle eventuali modifiche della porta-finestra che incidono sull’estetica della facciata condominiale. Per altro, nel caso di contrarieta' alle modifiche da parte della maggioranza, il condomino potra' comunque effettuare i lavori a proprie spese chiedendo poi il rimborso e realizzando l’intervento in modo da limitare al massimo l’impatto estetico sulla facciata. Precisiamo che nel caso in questione la porta finestra è gia' esistente ed è relativa ad appartamento di proprieta' della famiglia del disabile come il relativo balcone.