I disabili possono parcheggiare anche in divieto

 

I cittadini muniti dello speciale contrassegno hanno il diritto di lasciare l’auto in sosta vietata quando il posteggio riservato è occupato.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96 ha introdotto una serie di norme a favore dei cittadini con problemi di deambulazione.
Tra i vari settori in cui i disabili godono di una serie di diritti specifici, assume una particolare rilevanza quello della circolazione stradale e dei parcheggi.
Questa tutela è stata rafforzata da una recente sentenza, che ha stabilito una deroga al principio generale della sosta vietata.

PARCHEGGI

Per le zone riservate al parcheggio dei disabili disposte parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a rotelle tra un veicolo e l’altro.
Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a sei metri; in tal caso, la larghezza non eccede quella di un posto ordinario.
Le zone riservate possono essere delimitate da appositi dissuasori.

CIRCOLAZIONE E SOSTA

Alle persone detentrici dello specifico contrassegno viene consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro servizio anche quando ciò è generalmente proibito.
La normativa, infatti, prevede delle deroghe nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare.
Il divieto non si applica neppure quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
Affinché le deroghe abbiano effetto, tuttavia, è necessario che il veicolo del cittadino disabile non costituisca in nessun modo un grave intralcio al traffico.
Le facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
La circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico limitato” e “nelle aree pedonali urbane”, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'.
Per i percorsi preferenziali riservati ai mezzi di trasporto pubblico collettivo e ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno.
Nell’ambito dei parcheggi muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, è obbligatorio riservare gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 (o frazione) disponibili.

CONTRASSEGNO SPECIALE

Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita e documentata istanza, lo speciale contrassegno, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
E’ valido su tutto il territorio nazionale e la normativa si intende estesa anche alla categoria dei cittadini non vedenti.

LA SENTENZA

Il giudice di pace di Bari ha recentemente stabilito che è illegittimo elevare una multa a carico di un automobilista disabile che parcheggia l’auto in sosta vietata, quando i posti riservati sono occupati.
Il cittadino portatore di handicap, infatti, è protetto dalla “specialita'” delle norme emanate a tutela di coloro che hanno problemi di deambulazione, a patto che non si causi un grave intralcio per il traffico.
Quindi, la sanzione amministrativa adottata da un vigile o da un ausiliario potrebbe essere impugnata di fronte alla magistratura civile, con concrete possibilita' di successo.

Michele Patruno