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I cittadini muniti dello speciale
contrassegno hanno il diritto di lasciare l’auto in sosta vietata quando
il posteggio riservato è occupato.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96 ha introdotto una
serie di norme a favore dei cittadini con problemi di deambulazione.
Tra i vari settori in cui i disabili godono di una serie di diritti
specifici, assume una particolare rilevanza quello della circolazione
stradale e dei parcheggi.
Questa tutela è stata rafforzata da una recente sentenza, che ha
stabilito una deroga al principio generale della sosta vietata.
PARCHEGGI
Per le zone riservate al parcheggio dei
disabili disposte parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve
essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a rotelle
tra un veicolo e l’altro.
Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è
inferiore a sei metri; in tal caso, la larghezza non eccede quella di un
posto ordinario.
Le zone riservate possono essere delimitate da appositi dissuasori.
CIRCOLAZIONE E SOSTA
Alle persone detentrici dello specifico
contrassegno viene consentita la circolazione e la sosta del veicolo al
loro servizio anche quando ciò è generalmente proibito.
La normativa, infatti, prevede delle deroghe nel caso di sospensione o
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare.
Il divieto non si applica neppure quando siano stati stabiliti obblighi o
divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata
vietata o limitata la sosta.
Affinché le deroghe abbiano effetto, tuttavia, è necessario che il
veicolo del cittadino disabile non costituisca in nessun modo un grave
intralcio al traffico.
Le facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
La circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico
limitato” e “nelle aree pedonali urbane”, qualora sia autorizzato
l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di
servizi di trasporto di pubblica utilita'.
Per i percorsi preferenziali riservati ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo e ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai
veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale
contrassegno.
Nell’ambito dei parcheggi muniti di dispositivi di controllo della
durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, è obbligatorio
riservare gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni
50 (o frazione) disponibili.
CONTRASSEGNO SPECIALE
Alle persone con capacita' di deambulazione
sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita e
documentata istanza, lo speciale contrassegno, che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo.
E’ valido su tutto il territorio nazionale e la normativa si intende
estesa anche alla categoria dei cittadini non vedenti.
LA SENTENZA
Il giudice di pace di Bari ha recentemente
stabilito che è illegittimo elevare una multa a carico di un
automobilista disabile che parcheggia l’auto in sosta vietata, quando i
posti riservati sono occupati.
Il cittadino portatore di handicap, infatti, è protetto dalla
“specialita'” delle norme emanate a tutela di coloro che hanno
problemi di deambulazione, a patto che non si causi un grave intralcio per
il traffico.
Quindi, la sanzione amministrativa adottata da un vigile o da un
ausiliario potrebbe essere impugnata di fronte alla magistratura civile,
con concrete possibilita' di successo.
Michele Patruno |