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Per una casa piu' accessibile |
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Contributi
eliminabarriere: richieste entro il 1° marzo Anche se l’ultima Finanziaria non ha rifinanziato la L. 13/89, è opportuno comunque continuare a presentare le domande che resteranno valide. Realizzare
una casa “a misura di disabile” richiede spesso adattamenti
complessi e costosi. E’ pertanto utile sapere che esistono sovvenzioni
pubbliche a carattere nazionale o regionale che vengono in aiuto a quanti
vogliono rendere piu' accessibili le proprie abitazioni. E’ il caso, ad
esempio della Legge 13/89 che, all’art. 9 prevede appositi contributi
per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel proprio domicilio.
Benché la Finanziaria 2002 non abbia concesso il rifinanziamento dalle
legge è opportuno comunque presentare le domande che verrano esaminate in
ordine cronologico e una volta approvate dal comune e dalla Regione,
conservano la loro efficacia fino al momento dell’avvenuta erogazione
del contributo e, pertanto se non vengono soddisfatte nell’anno per
insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi,
senza necessita' di ripresentarle. Vediamo le regole per accedere alle
sovvenzioni, ricordando che le domande vanno inoltrate entro il 1 marzo. Gli interventi che possono accedere ai contributi L’art. 9 della legge
13/89 precisa che sono finanziabili le opere direttamente finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche in edifici gia' esistenti alla
data di entrata in vigore della legge (26/1/89). Si deve trattare di
edifici nei quali, alla data di presentazione della domanda, non sia gia'
avvenuto l’inizio dei lavori. I contributi possono
essere concessi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri
o istituti residenziali per l’assistenza agli handicappati, anche se non
privati; in questo caso, però, si dovra' dimostrare in concreto che non
è possibile rimuovere in altro modo gli ostacoli. Entita'
dei contributi Il contributo è
concesso per: - l’intera somma fino
alla spesa di L. 5 milioni; - il 25% per la cifra da
L. 5 milioni a L. 25 milioni, fino ad importo massimo di L. 10 milioni; - il 5% per la cifra da
L. 25 milioni a L. 100 milioni, fino ad un importo massimo di L.
13.750.000 (ad es.: per una spesa di 80 milioni di lire il contributo è
pari a 5 milioni di lire piu' il 25% di 20 milioni di lire piu' il 5% di
55 milioni di lire: il contributo è, cioè, pari a 5+5+2,75 milioni di
lire ovvero ammonta a 12 milioni 750 mila lire). - tutte le somme
che esulano i 100 milioni sono a totale carico di chi effettua le opere di
abbattimento delle barriere architettoniche. Chi
ne ha diritto Hanno diritto al
contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
ivi compresa la cecita', ovvero relative alla deambulazione e alla mobilita',
nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il condominio ove
risiedono le suddette categorie di beneficiari. Ai contributi
possono accedere solo quegli interventi relativi ad edifici dove il
portatore di handicap ha la residenza. Secondo la circolare
esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici N. 1669 del 22/6/89,
“le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero
da chi ne esercita la tutela o la potesta' ) per l’immobile nel quale
egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua
mobilita'. Nel caso di pluralita' di handicappati fruitori la domanda può
essere formulata da uno o piu' di essi, fermo restando che per ogni opera
può chiedersi un solo contributo. Non sono invece legittimati alla
presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il
proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio) che,
affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi:
se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di
handicap, la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del
contenuto e per adesione. Modalita' e termini per la presentazione della domanda Le domande per la
concessione dei contributi vanno presentate in carta da bollo e
inoltrate al sindaco del comune dove è sito l’immobile entro il 1°
marzo di ciascun anno. Deve essere presentata
una domanda distinta per ogni singolo intervento. La domanda può
riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme sistematico di opere
funzionalmente connesse intendendosi, con queste ultime, una pluralita' di
interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere piu' barriere, che
creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio, funzione di accesso
all’immobile, funzione di visitabilita' dell’alloggio, ecc.) Se invece
le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni
tra loro diverse, ad esempio: funzione di accesso (installazione
ascensore) e funzione di visitabilita' (adeguamento servizi igienici)
occorre presentare una domanda per ognuna di esse e si può ottenere
quindi piu' di un contributo. Se l’opera viene
compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda
deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per
l’adesione. Nel caso in cui le spese
siano effettuate dal condominio, nella domanda deve indicarsi il
nominativo dell’amministratore; è da sottolineare che gli interventi
innovativi da attuare nell’edificio devono essere approvati
dall’assemblea del condominio con maggioranza ordinaria. Se
l’assemblea condominiale si rifiuta di assumere, o non assume entro tre
mesi dalla richiesta fatta dall’interessato per iscritto una
deliberazione che autorizzi gli interventi, gli stessi sono attuati a
proprie spese da chi ne ha fatto richiesta; si deve trattare di opere
mobili e facilmente rimovibili, quali servoscala e modifiche
dell’ampiezza delle porte di accesso. La domanda deve
contenere la descrizione delle opere da realizzare, nonché la spesa
complessiva prevista. Qualora l’immobile sia
soggetto a vincoli storico-artistico e/o ambientali, l’interessato deve
richiedere l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento alla
Regione, o alle autorita' da essa sub delegate, e/o alla soprintendenza
territo- rialmente competente. Dopo la presentazione
della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere,
senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e quindi,
sopportando il rischio dell’eventuale mancata concessione del
contributo. Documenti da allegare Alla domanda per
l’ottenimento dei contributi va allegata le seguente documentazione: 1) Certificato in carta
libera attestante l’handicap. Tale certificato può essere redatto e
sottoscritto da un qualsiasi medico e deve attestare l’handicap del
richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive
difficolta' alla mobilita' ne discendono con specificazione, ove occorra,
che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale
permanente. Le difficolta' sono definite in astratto e non necessariamente
con riferimento all’immobile dove risiede il richiedente. 2) Qualora il
richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap
riconosciuto invalido totale con difficolta' di deambulazione occorre
anche produrre la certificazione rilasciata dall’Asl di competenza
attestante la patologia e le concrete difficolta' di movimento. 3) Autocertificazione
dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficolta' di accesso. 4) Preventivo delle
opere relativo agli interventi da realizzare. I documenti devono
essere completi ed allegati contestualmente alla domanda. Criteri per l’erogazione dei contributi L’amministrazione
comunale che riceve la domanda effettua un immediato accertamento dell’ammissi-
bilita' della stessa e provvede a comunicare ai soggetti
interessati, in base alla legge 241/1990, il responsabile del
procedimento, qualora non sia stato fatto all’atto della presentazione
della domanda. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande il sindaco, sulla base delle domande ritenute
ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, che provvede a
comunicare al Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale – Ufficio del
Genio Civile competente per territorio e ne forma l’elenco, che deve
essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale. La Regione determina il
proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei lavori
Pubblici, entro trenta giorni dal termine di cui sopra, la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo per l’eliminazione delle
barriere architettoniche. Il Fondo viene
annualmente ripartito tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici, in proporzione ai fabbisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni
richiedenti ed i rispettivi sindaci, entro trenta giorni dalla
comunicazione delle disponibilita' e assegnano, dandone tempestiva
comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell’elenco delle
domande viene data precedenza assoluta agli handicappati riconosciuti
invalidi totali: criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande. La concreta erogazione
del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base
alle fatture debitamente quietanzate; il richiedente ha pertanto l’onere
di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della
fattura. Entro quindici giorni il
comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la conformita'
rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede
all’erogazione, dandone comunicazione al richiedente e/o all’avente
diritto. Come dicevamo
all’inizio, le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di
fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessita'
di una nuova verifica di ammissibilita'; esse tuttavia perdono di
efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo.
Se i costi sono superiori o inferiori Nell’ipotesi in cui la
domanda sia rinviata per l’eventuale soddisfazione nell’anno
successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi di
realizzazione dell’opera, il richiedente può comunicare la variazione
della spesa prevista, ad integrazione della domanda gia' formulata. Se la spesa
effettivamente sostenuta è inferiore a quella originariamente indicata
nella domanda come spesa prevista e sulla quale, pertanto, è stata
computata l’entita' del contributo, la relativa somma deve essere
restituita dal comune alla Regione, che provvede a riassegnarla alle
domande ammesse in ordine di graduatoria regionale. Norme e procedure edilizie da rispettare Se le opere da
realizzare non rientrano nella manutenzione ordinaria, occorre: - presentare una
denuncia di inizio attivita' “D.I.A.” ai sensi dell’articolo 2,
commi 6-7, della legge 662/96 o relazione, ai sensi dell’articolo 26
della legge 47/85, se trattasi di opere interne, sottoscritta da un
tecnico abilitato alla progettazione; - presentare un progetto
per le opere soggette a concessione/autorizzazione (per quest’ultima
solo quando non è possibile con la “D.I.A.”); - verificare inoltre,
prima di eseguire le opere, se sul fabbricato esiste un vincolo. In caso
affermativo è necessario chiedere il nulla osta all’ente preposto al
controllo del vincolo stesso. Cumulabilita' dei benefici I contributi sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta. |