Per una casa piu' accessibile

Contributi eliminabarriere: richieste entro il 1° marzo

Anche se l’ultima Finanziaria non ha rifinanziato la L. 13/89, è opportuno comunque continuare a presentare le domande che resteranno valide.

Realizzare una casa “a misura di  disabile” richiede spesso adattamenti complessi e costosi. E’ pertanto utile sapere che esistono sovvenzioni pubbliche a carattere nazionale o regionale che vengono in aiuto a quanti vogliono rendere piu' accessibili le proprie abitazioni. E’ il caso, ad esempio della Legge 13/89 che, all’art. 9 prevede appositi contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel proprio domicilio.  Benché la Finanziaria 2002 non abbia concesso il rifinanziamento dalle legge è opportuno comunque presentare le domande che verrano esaminate in ordine cronologico e una volta approvate dal comune e dalla Regione, conservano la loro efficacia fino al momento dell’avvenuta erogazione del contributo e, pertanto se non vengono soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza necessita' di ripresentarle. Vediamo le regole per accedere alle sovvenzioni, ricordando che le domande vanno inoltrate entro il 1 marzo.

Gli interventi che possono accedere ai contributi

L’art. 9 della legge 13/89 precisa che sono finanziabili le opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in edifici gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge (26/1/89).

Si deve trattare di edifici nei quali, alla data di presentazione della domanda, non sia gia' avvenuto l’inizio dei lavori.

I contributi possono essere concessi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza agli handicappati, anche se non privati; in questo caso, però, si dovra' dimostrare in concreto che non è possibile rimuovere in altro modo gli ostacoli.

 

Entita' dei contributi

Il contributo è concesso per:

- l’intera somma fino alla spesa di L. 5 milioni;

- il 25% per la cifra da L. 5 milioni a L. 25 milioni, fino ad importo massimo di L. 10 milioni;

- il 5% per la cifra da L. 25 milioni a L. 100 milioni, fino ad un importo massimo di L. 13.750.000 (ad es.: per una spesa di 80 milioni di lire il contributo è pari a 5 milioni di lire piu' il 25% di 20 milioni di lire piu' il 5% di 55 milioni di lire: il contributo è, cioè, pari a 5+5+2,75 milioni di lire ovvero ammonta a 12 milioni 750 mila lire). 

-  tutte le somme che esulano i 100 milioni sono a totale carico di chi effettua le opere di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Chi ne ha diritto

Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero relative alla deambulazione e alla mobilita', nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Ai  contributi possono accedere solo quegli interventi relativi ad edifici dove il portatore di handicap ha la residenza.

Secondo la circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici N. 1669 del 22/6/89,  “le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta' ) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilita'. Nel caso di pluralita' di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o piu' di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo. Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

 

Modalita' e termini 

per la presentazione della domanda

Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate in carta da bollo e  inoltrate al sindaco del comune dove è sito l’immobile entro il 1° marzo di ciascun anno.

Deve essere presentata una domanda distinta per ogni singolo intervento.  La domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse intendendosi, con queste ultime, una pluralita' di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere piu' barriere, che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio, funzione di accesso all’immobile, funzione di visitabilita' dell’alloggio, ecc.) Se invece le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse, ad esempio: funzione di accesso (installazione ascensore) e funzione di visitabilita' (adeguamento servizi igienici) occorre presentare una domanda per ognuna di esse e si può ottenere quindi piu' di un contributo.

Se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per l’adesione.

Nel caso in cui le spese siano effettuate dal condominio, nella domanda deve indicarsi il nominativo dell’amministratore; è da sottolineare che gli interventi innovativi da attuare nell’edificio devono essere approvati dall’assemblea del condominio con maggioranza ordinaria.  Se l’assemblea condominiale si rifiuta di assumere, o non assume entro tre mesi dalla richiesta fatta dall’interessato per iscritto una deliberazione che autorizzi gli interventi, gli stessi sono attuati a proprie spese da chi ne ha fatto richiesta; si deve trattare di opere mobili e facilmente rimovibili, quali servoscala e modifiche dell’ampiezza delle porte di accesso.

La domanda deve contenere la descrizione delle opere da realizzare, nonché la spesa complessiva prevista.

Qualora l’immobile sia soggetto a vincoli storico-artistico e/o ambientali, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento alla Regione, o alle autorita' da essa sub delegate, e/o alla soprintendenza territo- rialmente competente.

Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere, senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e quindi, sopportando il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.

 

 Documenti da allegare

Alla domanda per l’ottenimento dei contributi va allegata le seguente documentazione:

1) Certificato in carta libera attestante l’handicap. Tale certificato può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficolta' alla mobilita' ne discendono con specificazione, ove occorra, che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficolta' sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile dove risiede il richiedente.

2) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficolta' di deambulazione occorre anche  produrre la certificazione rilasciata dall’Asl di competenza attestante la patologia e le concrete difficolta' di movimento.

3) Autocertificazione dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficolta' di accesso.

4) Preventivo delle opere relativo agli interventi da realizzare.

I documenti devono essere completi ed allegati contestualmente alla domanda.

 

Criteri per l’erogazione dei contributi

L’amministrazione comunale che riceve la domanda effettua un immediato accertamento dell’ammissi- bilita' della stessa e provvede  a comunicare ai soggetti interessati, in base alla legge 241/1990, il responsabile del procedimento, qualora non sia stato fatto all’atto della presentazione della domanda.  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, che provvede a comunicare al Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale – Ufficio del Genio Civile competente per territorio e ne forma l’elenco, che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.

La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei lavori Pubblici, entro trenta giorni dal termine di cui sopra, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, in proporzione ai fabbisogno indicato dalle regioni.  Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti ed i rispettivi sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilita' e assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati.

Nell’elenco delle domande viene data precedenza assoluta agli handicappati riconosciuti invalidi totali: criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate; il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Entro quindici giorni il comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la conformita' rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all’erogazione, dandone comunicazione al richiedente e/o all’avente diritto.

Come dicevamo all’inizio, le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessita' di una nuova verifica di ammissibilita'; esse tuttavia perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo. 

 

Se i costi sono superiori o inferiori

Nell’ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l’eventuale soddisfazione nell’anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi di realizzazione dell’opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista, ad integrazione della domanda gia' formulata.

Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista e sulla quale, pertanto, è stata computata l’entita' del contributo, la relativa somma deve essere restituita dal comune alla Regione, che provvede a riassegnarla alle domande ammesse in ordine di graduatoria regionale.

 

Norme e procedure edilizie da rispettare

Se le opere da realizzare non rientrano nella manutenzione ordinaria, occorre:

- presentare una denuncia di inizio attivita' “D.I.A.” ai sensi dell’articolo 2, commi 6-7, della legge 662/96 o relazione, ai sensi dell’articolo 26 della legge 47/85, se trattasi di opere interne, sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione;

- presentare un progetto per le opere soggette a concessione/autorizzazione (per quest’ultima solo quando non è possibile con la “D.I.A.”);

- verificare inoltre, prima di eseguire le opere, se sul fabbricato esiste un vincolo. In caso affermativo è necessario chiedere il nulla osta all’ente preposto al controllo del vincolo stesso.

 

Cumulabilita' dei benefici

I contributi sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.