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Patente |
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Come fare ad ottenerla e a rinnovarla. I ricorsi in caso di diniego. Gli adattamenti dei veicoli.
La patente speciale è una patente di guida che attesta l'idoneita' del conducente disabile a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze. Il conducente disabile può conseguire la patente A, B, C o D secondo il tipo di vettura modificata da lui utilizzato.Vediamo passo passo come si fa per ottenerla. 1) Richiesta di visita di idoneita' alla guida. Prima di tutto occorre chiedere di essere sottoposti alla visita di idoneita' alla guida. A questo scopo bisogna compilare un modulo apposito e presentarlo unitamente ad un documento di riconoscimento. Chi è gia' in possesso di una patente ordinaria (che verra' trasformata in patente speciale) deve esibirla in luogo del documento di riconoscimento. 2) La visita medica. Si svolge presso la Commissione Medica Locale preposta. Si consiglia di presentare anche documentazione medica rilasciata da centri di riabilitazione o specialisti della malattia invalidante. Durante la visita il disabile può farsi assistere a sue spese da un medico di fiducia. Nel caso in cui nel corso della visita e nell’analisi della documentazione medica la Commissione nutra dubbi sull’idoneita' si deve procedere ad una prova pratica alla guida di un veicolo adattato alle particolari esigenze del disabile. Il certificato rilasciato è valido per novanta giorni. 3) Ricorso in caso di diniego. Non avendo ottenuto la dichiarazione di idoneita' se si ritiene che la commissione abbia compiuto un accertamento insufficientemente approfondito si può far ricorso entro trenta giorni dal diniego, richiedendo di essere sottoposti ad un’altra visita medica. 4) Modalita' del ricorso. Inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero dei Trasporti – M.C.T.C. – Direzione Generale 4a divisione 46 – via Nomentana 591, 00141 Roma. Alla richiesta di una nuova visita bisogna allegare il documento che attesta il diniego dell’idoneita'. Occorre farsi rilasciare questo documento dopo la prima visita. Il disabile, anche se è una prassi poco frequente può rifiutarsi di firmare il verbale della visita di idoneita'. 5) Ricorso contro le decisioni della commissione sugli adattamenti del veicolo. Il disabile può far ricorso anche se non accetta gli adattamenti del veicolo prescritti dalla commissione. 6) Esame di guida. Se il disabile è gia' in possesso della patente normale l’esame di guida non è necessario. Il disabile potra' guidare i veicoli provvisti di quegli adattamenti indicati nel certificato di idoneita' rilasciato dalla Commissione Medica. Se il disabile non è in possesso di patente normale dopo il riconoscimento di idoneita' e il rilascio del foglio rosa può esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti dalla Commissione medica. 7) Adattamenti dei veicoli. Sono prescritti dalla Commissione Medica. Nella fase dell’esame pratico l’ingegnere della Moto- rizzazione Civile può confermarli oppure chiedere delle modifiche. Anche lo stesso disabile può chiedere adattamenti diversi da quelli ipotizzati dalla Commissione Medica. 8) Patente speciale. In essa sono riporati gli adattamenti definitivi attraverso l’inserimento di codici numerici. Le patenti speciali vengono riconosciute da tutti i paesi che aderiscono all’Unione Europea. Se non vi sono particolari patologie invalidanti la patente ha una validita' di cinque anni. 9) Modalita' per il rinnovo della patente speciale. Occorre presentare alla Commissione Medica Provinciale, almeno 90 giorni prima della scadenza della patente, un certificato medico redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneita'. 10) Permesso provvisorio in attesa del rinnovo. E’ valido fino all’esito finale della procedura; la motorizzazione Civile è autorizzata a rilasciarlo ai disabili che devono sottoporsi alla visita medica per il rinnovo della patente speciale.
Davide Orazi |