Richiesta danni per mancata assistenza
Sono il genitore
di un bambino disabile in situazione di gravit. Da tre anni richiedo al mio comune
di residenza (situato in Campania) l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare al
bambino, ma senza esito. Posso richiedere il risarcimento dei danni per la mancata
assistenza domi- ciliare?
Lettera firmata
E' questo il tema piu' delicato e cruciale che sia mai stato trattato nei nostri Tribunali
rispetto alla tutela di disabili e anziani malati. Premesso che i Comuni e le istituzioni
in genere sostengono di avere un'ampia discrezionalit' nel concedere o meno l'assistenza
domiciliare, possiamo mettere a disposizione di quanti vogliano tentare di ottenere
giustizia rivolgendosi ad un Tribunale, due provvedimenti rivoluzionari recenti. La
sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 1999, n.500,
depositata il 22 luglio 1999, ha aperto la strada della risarcibilit in quei casi in
cui a causa di un atto della Pubblica Amministrazione, nello svolgimento della funzione
pubblica e nell'esercizio dell'attivit discrezionale, si sia verificata una lesione
della vita del cittadino. Tale lesione deve determinare un danno valutabile in termini
patrimoniali e non di semplice indennizzo dal Giudice Ordinario. Ancora piu' recentemente
il Tribunale di Firenze Sezione del lavoro (Causa iscritta al N.958 / 2001) ha condannato
il Comune di Firenze, al pagamento del sostegno economico complessivo, a favore di un
disabile grave a cui e' stato tolto l'ausilio dell'obiettore di coscienza. L' importo e'
comprensivo della eventuale contri- buzione previdenziale e di ogni altro onere necessario
per l'assunzione da parte del ricorrente di personale addetto alla sua assistenza
continuativa. Peraltro, tale esemplare ordinanza dovr essere confermata da
un'ulteriore sentenza e speriamo che il Giudice mantenga la stessa lungimiranza.
Assegno di
incollocabilita'
Siamo due operatrici del Servizio Informa Handicap del Comune di Taviano (Le) e vi
scriviamo per avere dei chiarimenti in merito all'assegno di incollocabili- t.Tale
assegno e' anche definito come assegno mensile di assistenza? A chi spetta e per
riceverlo, quale iter bisogna seguire?
Paola e Elisa - Taviano (Le)
Sui due tipi di assegni sussiste una diffusa confusione. Infatti, generalmente, vengono
considerati come fossero un'unica provvidenza, invece sono due distinti assegni
previdenziali. L'assegno di incollocabilit (attualmente di L. 368.000) riguarda gli
invalidi del lavoro non piu' collocabili che non hanno ancora compiuto 65 anni.Tale limite
di et e' stato recentemente levato dal Consiglio di Amministrazione dell'Inail dopo
l'entrata in vigore della legge 127/97 (art.3, 6¡ comma) e la successiva pronuncia del
Consiglio di Stato che aveva dato a tale legge di abolizione dei limiti di et per la
partecipazione ai concorsi indetti per le Pubbliche Amministrazioni una valenza generale.
Il riconoscimento dell'assegno di incollocabilit per chi intende farne richiesta e'
stato recentemente regolamentato a seguito della nuova legge 68/99 sul collocamento al
lavoro dei disabili. Per ulteriori chiarimenti si invitano gli interessati a contattare le
sedi dell'Anmil che potr assisterli compiutamente.
L'assegno mensile di assistenza, invece, riguarda gli invalidi civili che abbiano ottenuto
il riconoscimento di un'invalit superiore al 74%, di et compresa tra i 18 e i
65 anni, cittadini italiani residenti in Italia o stranieri con permesso di soggiorno
superiore all'anno, i quali dispongano di un reddito annuo personale non superiore a
7.067.450 milioni. L'assegno ammonta attualmente a L.411.420 ed e' erogato per 13
mensilit.
I due assegni vengono confusi perche' entrambi prevedono che la persona debba essere
incollocata od incollocabile al lavoro. Pertanto, se non si e' iscritti alle liste di
collocamento, bisogna disporre di un certificato di incollocabilit. L'assegno
mensile di assistenza e' comunque compatibile con un'occupazione part-time che permetta di
essere mantenuti nelle liste di collocamento (meno di 20 ore alla settimana).
Propriet e
usufrutto
Sono una non vedente
sposata con due figli, di cui la piu' piccola (cinque anni) e' ammalata di leucemia acuta.
Dal 1993 occupo una casa di cui sono la proprietaria e mia madre usufruttuaria e non ho
mai pagato l'affitto perche' non richiesto. Mia madre adesso vuole l'affitto anche se non
ha nessuna necessit di denaro, in quanto vive da sola con cinque milioni al mese.
Vorrei avere delle delucidazioni per quanto riguarda la permanenza nella casa in cui
abito, e anche sapere se e' possibile interdire mia madre dal momento che ha dei
comportamenti che non si addicono certamente ad una persona sana di mente.
A. M.
Per quanto riguarda la casa, il diritto dell'usu- fruttuario permette a quest'ultimo di
disporre del bene come meglio crede. Pertanto tua madre potrebbe ottenere un provvedimento
del giudice che ti obblighi al pagamento dell'affitto. E' chiaro che i rapporti
genitori-figli non sono mai facili ma sarebbe opportuno cercare di ritrovare un dialogo o
per lo meno un modus vivendi che ti permetta di sopportare la situazione senza nocumento
per te e la tua famiglia. Se cio' non e' possibile meglio trovare una sistemazione
alternativa. Per quanto riguarda l'interdizione e' necessario dimostrare l'incapacit
di intendere e volere in modo assolutamente rigoroso mediante perizie
medico-psichiatriche. Solo con il sostegno di un valido medico e' possibile pensare ad
iniziare la procedura di interdizione, altrimenti potresti ritrovarti in una situazione
disastrosa per quanto riguarda i rapporti con tua madre.
Congedi
retribuiti:
la moglie ne ha diritto?
Sono una persona di 45 anni invalida al 100%: relativamente ai due anni di congedo
retribuito introdotti dalla finanziaria 2001, mia moglie ne puo' fare richiesta, o tale
opportunit e' concessa, restrittivamente, solamente alle madri o padri per i figli?
Giuseppe Freguglia
La circolare Inps 15/3/2001 n. 64 non offre risposte alla domanda del nostro lettore. In
effetti la legge e la circolare esplicativa sembrano presupporre che la persona disabile
viva sempre con i genitori o, al limite, con i fratelli. Non e' prevista la presenza di un
coniuge. A mio parere e' evidente pero' che si tratta di una dimenticanza del legislatore
facilmente supera- bile con una interpretazione corretta della norma. Peraltro
l'interpretazione restrittiva risulterebbe certamente incostituzionale per una palese e
inaccettabile disparit di trattamento.
Pensione di
invalidita' e reddito
Ho 26 anni e sono diventato disabile al 100% a seguito di incidente. Dal marzo 2000
percepisco l'indennit d'accompagnamento. Al momento della richiesta
d'invalidit ho dichiarato di percepire L. 2.000.000 lordi mensili poiche' ero in
ÒaspettativaÓ, prolungatasi per circa un anno. Ai primi di dicembre ho ripreso a
lavorare part-time (20 ore) percependo uno stipendio lordo mensile di L. 1.170.000. Quando
finalmente mi e' stata data risposta positiva alla domanda di pensione con accompagnamento
mi e' stato detto che non avrei pero' ricevuto la pensione superando il reddito
consentito. Avendo pero' cambiato contratto non supero piu' il tetto massimo e quindi ora
mi spetterebbe la pensione. Come mi devo comportare?
Alessandro - Udine -
Abbiamo riportato la sintesi di un lungo quesito denostro lettore di Udine. Il problema
riguarda i limiti di reddito, la data in cui e' stata fatta la domanda per le provvidenze
economiche e quella in cui e' stato superato il reddito stesso. Non avendo tali
riferimenti non possiamo rispondere per il caso specifico di Alessandro. In generale si
deve tenere conto del reddito percepito durante tutto l'anno precedente la domanda o,
comunque, del reddito percepito dal 1¡ gennaio di ogni anno fino al raggiungimento del
tetto previsto dalla legge che ad oggi ammonta a L. 24.078.410 lordi (e che e' stabilito
di anno in anno con apposito provvedimento). Il Dpr 698/94 all'art.5 comma 3¡ ha
introdotto l'obbligo per i beneficiari delle provvidenze di comunicare, alla Prefettura
competente, entro 30 giorni, il mutamento delle condizioni e dei requisiti previsti dalla
legge. Pertanto se al momento della domanda (in ipotesi nel 1999) si puo' contare su un
reddito dell'anno precedente (1998) superiore al tetto massimo non si avr diritto
alla pensione relativa al 1999, come probabilmente nel caso del nostro lettore. Peraltro
al momento della concessione delle provvidenze (2000) si puo' dimostrare che nell'anno
precedente (1999) non si era superato il reddito e, quindi, si ha diritto alla pensione
per tutto l'anno 2000. Alessandro avrebbe dovuto comunicare entro il 30 gennaio 2000 il
mutamento delle condizioni reddituali visto che per quasi tutto l'anno 1999 non aveva
percepito reddito essendo in aspettativa.
Consiglio di fare egualmente la comunicazione mediante racc. a.r. con congiunta richiesta
degli arretrati a partire da gennaio 2000 ed in caso di negativa o mancata risposta
rivolgersi ad un'associazione per il ricorso.
Buono di 800mila lire
ai disabili: di che si tratta?
Alcuni lettori ci hanno chiesto informazioni sulla notizia diffusa da alcuni giornali
riguardante un buono di 800mila lire mensili che la Regione Lombardia avrebbe assegnato ai
disabili. In realt si tratta di un'erogazione riservata agli anziani (con piu' di 75
anni di eta' non autosufficienti assistiti in famiglia che gi percepiscono
l'indennit di accompagnamento e che rientrino in determinate condizioni di reddito.
La prestazione e' stata introdotta sperimentalmente nell'anno 2001 con delibera del
22/12/2000.
Il buono servir per l'acquisto di prestazioni finalizzate all'assistenza diretta
dell'anziano a domicilio, quali la cura dell'igiene persone, la prevenzione delle piaghe
da decubito, il controllo e la sorveglianza notturna, l'aiuto e l'assistenza nell'alzata e
messa a letto, nell'assunzione e somministrazione dei pasti, nella vestizione, nelle
attivit quotidiane in genere, sia all'interno che all'esterno della abitazione. E'
inoltre previsto che possa essere utilizzato anche per l'acquisto di prestazioni
infermieristiche, riabilitative e medico specialistiche.
Le domande sono state raccolte dai Comuni entro
il 31/3/2001. Le Asl hanno avuto tempo fino al 30/6/2001 per compilare le graduatorie in
rapporto all'et delle persone inabili ammesse. Dopodiche' dovranno essere erogate le
prestazioni mensili, partendo dai piu' anziani fino ad esaurimento del fondo. Il buono
decade in caso di ricovero.
Nel caso la prestazione venga riproposta anche per il 2002, torneremo sull'argomento nei
prossimi numeri.
M.C.. |