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L'AVVOCATO RISPONDE

Richiesta danni per mancata assistenza

Sono il genitore di un bambino disabile in situazione di gravitˆ. Da tre anni richiedo al mio comune di residenza (situato in Campania) l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare al bambino, ma senza esito. Posso richiedere il risarcimento dei danni per la mancata assistenza domi- ciliare?

Lettera firmata


E' questo il tema piu' delicato e cruciale che sia mai stato trattato nei nostri Tribunali rispetto alla tutela di disabili e anziani malati. Premesso che i Comuni e le istituzioni in genere sostengono di avere un'ampia discrezionalit' nel concedere o meno l'assistenza domiciliare, possiamo mettere a disposizione di quanti vogliano tentare di ottenere giustizia rivolgendosi ad un Tribunale, due provvedimenti rivoluzionari recenti. La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 1999, n.500, depositata il 22 luglio 1999, ha aperto la strada della risarcibilitˆ in quei casi in cui a causa di un atto della Pubblica Amministrazione, nello svolgimento della funzione pubblica e nell'esercizio dell'attivitˆ discrezionale, si sia verificata una lesione della vita del cittadino. Tale lesione deve determinare un danno valutabile in termini patrimoniali e non di semplice indennizzo dal Giudice Ordinario. Ancora piu' recentemente il Tribunale di Firenze Sezione del lavoro (Causa iscritta al N.958 / 2001) ha condannato il Comune di Firenze, al pagamento del sostegno economico complessivo, a favore di un disabile grave a cui e' stato tolto l'ausilio dell'obiettore di coscienza. L' importo e' comprensivo della eventuale contri- buzione previdenziale e di ogni altro onere necessario per l'assunzione da parte del ricorrente di personale addetto alla sua assistenza continuativa. Peraltro, tale esemplare ordinanza dovrˆ essere confermata da un'ulteriore sentenza e speriamo che il Giudice mantenga la stessa lungimiranza.


Assegno di incollocabilita'


Siamo due operatrici del Servizio Informa Handicap del Comune di Taviano (Le) e vi scriviamo per avere dei chiarimenti in merito all'assegno di incollocabili- tˆ.Tale assegno e' anche definito come assegno mensile di assistenza? A chi spetta e per riceverlo, quale iter bisogna seguire?


Paola e Elisa - Taviano (Le)



Sui due tipi di assegni sussiste una diffusa confusione. Infatti, generalmente, vengono considerati come fossero un'unica provvidenza, invece sono due distinti assegni previdenziali. L'assegno di incollocabilitˆ (attualmente di L. 368.000) riguarda gli invalidi del lavoro non piu' collocabili che non hanno ancora compiuto 65 anni.Tale limite di etˆ e' stato recentemente levato dal Consiglio di Amministrazione dell'Inail dopo l'entrata in vigore della legge 127/97 (art.3, 6¡ comma) e la successiva pronuncia del Consiglio di Stato che aveva dato a tale legge di abolizione dei limiti di etˆ per la partecipazione ai concorsi indetti per le Pubbliche Amministrazioni una valenza generale. Il riconoscimento dell'assegno di incollocabilitˆ per chi intende farne richiesta e' stato recentemente regolamentato a seguito della nuova legge 68/99 sul collocamento al lavoro dei disabili. Per ulteriori chiarimenti si invitano gli interessati a contattare le sedi dell'Anmil che potrˆ assisterli compiutamente.
L'assegno mensile di assistenza, invece, riguarda gli invalidi civili che abbiano ottenuto il riconoscimento di un'invalitˆ superiore al 74%, di etˆ compresa tra i 18 e i 65 anni, cittadini italiani residenti in Italia o stranieri con permesso di soggiorno superiore all'anno, i quali dispongano di un reddito annuo personale non superiore a 7.067.450 milioni. L'assegno ammonta attualmente a L.411.420 ed e' erogato per 13 mensilitˆ.
I due assegni vengono confusi perche' entrambi prevedono che la persona debba essere incollocata od incollocabile al lavoro. Pertanto, se non si e' iscritti alle liste di collocamento, bisogna disporre di un certificato di incollocabilitˆ. L'assegno mensile di assistenza e' comunque compatibile con un'occupazione part-time che permetta di essere mantenuti nelle liste di collocamento (meno di 20 ore alla settimana).



Proprietˆ e usufrutto

Sono una non vedente sposata con due figli, di cui la piu' piccola (cinque anni) e' ammalata di leucemia acuta. Dal 1993 occupo una casa di cui sono la proprietaria e mia madre usufruttuaria e non ho mai pagato l'affitto perche' non richiesto. Mia madre adesso vuole l'affitto anche se non ha nessuna necessitˆ di denaro, in quanto vive da sola con cinque milioni al mese. Vorrei avere delle delucidazioni per quanto riguarda la permanenza nella casa in cui abito, e anche sapere se e' possibile interdire mia madre dal momento che ha dei comportamenti che non si addicono certamente ad una persona sana di mente.


A. M
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Per quanto riguarda la casa, il diritto dell'usu- fruttuario permette a quest'ultimo di disporre del bene come meglio crede. Pertanto tua madre potrebbe ottenere un provvedimento del giudice che ti obblighi al pagamento dell'affitto. E' chiaro che i rapporti genitori-figli non sono mai facili ma sarebbe opportuno cercare di ritrovare un dialogo o per lo meno un modus vivendi che ti permetta di sopportare la situazione senza nocumento per te e la tua famiglia. Se cio' non e' possibile meglio trovare una sistemazione alternativa. Per quanto riguarda l'interdizione e' necessario dimostrare l'incapacitˆ di intendere e volere in modo assolutamente rigoroso mediante perizie medico-psichiatriche. Solo con il sostegno di un valido medico e' possibile pensare ad iniziare la procedura di interdizione, altrimenti potresti ritrovarti in una situazione disastrosa per quanto riguarda i rapporti con tua madre.



Congedi retribuiti:
la moglie ne ha diritto?



Sono una persona di 45 anni invalida al 100%: relativamente ai due anni di congedo retribuito introdotti dalla finanziaria 2001, mia moglie ne puo' fare richiesta, o tale opportunitˆ e' concessa, restrittivamente, solamente alle madri o padri per i figli?


Giuseppe Freguglia


La circolare Inps 15/3/2001 n. 64 non offre risposte alla domanda del nostro lettore. In effetti la legge e la circolare esplicativa sembrano presupporre che la persona disabile viva sempre con i genitori o, al limite, con i fratelli. Non e' prevista la presenza di un coniuge. A mio parere e' evidente pero' che si tratta di una dimenticanza del legislatore facilmente supera- bile con una interpretazione corretta della norma. Peraltro l'interpretazione restrittiva risulterebbe certamente incostituzionale per una palese e inaccettabile disparitˆ di trattamento.


Pensione di invalidita'
e reddito



Ho 26 anni e sono diventato disabile al 100% a seguito di incidente. Dal marzo 2000 percepisco l'indennitˆ d'accompagnamento. Al momento della richiesta d'invaliditˆ ho dichiarato di percepire L. 2.000.000 lordi mensili poiche' ero in ÒaspettativaÓ, prolungatasi per circa un anno. Ai primi di dicembre ho ripreso a lavorare part-time (20 ore) percependo uno stipendio lordo mensile di L. 1.170.000. Quando finalmente mi e' stata data risposta positiva alla domanda di pensione con accompagnamento mi e' stato detto che non avrei pero' ricevuto la pensione superando il reddito consentito. Avendo pero' cambiato contratto non supero piu' il tetto massimo e quindi ora mi spetterebbe la pensione. Come mi devo comportare?


Alessandro - Udine -


Abbiamo riportato la sintesi di un lungo quesito denostro lettore di Udine. Il problema riguarda i limiti di reddito, la data in cui e' stata fatta la domanda per le provvidenze economiche e quella in cui e' stato superato il reddito stesso. Non avendo tali riferimenti non possiamo rispondere per il caso specifico di Alessandro. In generale si deve tenere conto del reddito percepito durante tutto l'anno precedente la domanda o, comunque, del reddito percepito dal 1¡ gennaio di ogni anno fino al raggiungimento del tetto previsto dalla legge che ad oggi ammonta a L. 24.078.410 lordi (e che e' stabilito di anno in anno con apposito provvedimento). Il Dpr 698/94 all'art.5 comma 3¡ ha introdotto l'obbligo per i beneficiari delle provvidenze di comunicare, alla Prefettura competente, entro 30 giorni, il mutamento delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto se al momento della domanda (in ipotesi nel 1999) si puo' contare su un reddito dell'anno precedente (1998) superiore al tetto massimo non si avrˆ diritto alla pensione relativa al 1999, come probabilmente nel caso del nostro lettore. Peraltro al momento della concessione delle provvidenze (2000) si puo' dimostrare che nell'anno precedente (1999) non si era superato il reddito e, quindi, si ha diritto alla pensione per tutto l'anno 2000. Alessandro avrebbe dovuto comunicare entro il 30 gennaio 2000 il mutamento delle condizioni reddituali visto che per quasi tutto l'anno 1999 non aveva percepito reddito essendo in aspettativa.
Consiglio di fare egualmente la comunicazione mediante racc. a.r. con congiunta richiesta degli arretrati a partire da gennaio 2000 ed in caso di negativa o mancata risposta rivolgersi ad un'associazione per il ricorso.

Buono di 800mila lire
ai disabili: di che si tratta?



Alcuni lettori ci hanno chiesto informazioni sulla notizia diffusa da alcuni giornali riguardante un buono di 800mila lire mensili che la Regione Lombardia avrebbe assegnato ai disabili. In realtˆ si tratta di un'erogazione riservata agli anziani (con piu' di 75 anni di eta' non autosufficienti assistiti in famiglia che giˆ percepiscono l'indennitˆ di accompagnamento e che rientrino in determinate condizioni di reddito. La prestazione e' stata introdotta sperimentalmente nell'anno 2001 con delibera del 22/12/2000.
Il buono servirˆ per l'acquisto di prestazioni finalizzate all'assistenza diretta dell'anziano a domicilio, quali la cura dell'igiene persone, la prevenzione delle piaghe da decubito, il controllo e la sorveglianza notturna, l'aiuto e l'assistenza nell'alzata e messa a letto, nell'assunzione e somministrazione dei pasti, nella vestizione, nelle attivitˆ quotidiane in genere, sia all'interno che all'esterno della abitazione. E' inoltre previsto che possa essere utilizzato anche per l'acquisto di prestazioni infermieristiche, riabilitative e medico specialistiche.

Le domande sono state raccolte dai Comuni entro il 31/3/2001. Le Asl hanno avuto tempo fino al 30/6/2001 per compilare le graduatorie in rapporto all'etˆ delle persone inabili ammesse. Dopodiche' dovranno essere erogate le prestazioni mensili, partendo dai piu' anziani fino ad esaurimento del fondo. Il buono decade in caso di ricovero.
Nel caso la prestazione venga riproposta anche per il 2002, torneremo sull'argomento nei prossimi numeri.

M.C..