"le nuove regole"
La nuova normativa ha portato una rivoluzione nell'impostazione del collocamento al lavoro
dei disabili. Se i posti di lavoro riservati dovrebbero essere su per giu' quelli di
prima, le sanzioni sono invece di gran lunga superiori, ma soprattutto sara' lascita
all'azienda la scelta dei disabili da assumere. Vediamo gli aspetti positivi e gli
elementi critici della riforma in atto.
Con questo articolo vi parler delle innovazioni relative al collocamento lavorativo
delle persone disabili. Ritengo sia un argomento di particolare interesse in quanto la
materia e' stata oggetto di una recente riforma che ne ha completamente modificato diversi
contenuti, fra cui le modalita' di accesso al lavoro.
Gli uffici ora sono provinciali
Prima di entrare nel merito della Legge, e' opportuno sapere che e' cambiato l'ente cui
compete la gestione dei servizi di collocamento ordinario e obbligatorio.
Sino alla fine del 1999 questi uffici sono stati gestiti direttamente dal Ministero del
Lavoro attraverso i propri organi periferici mentre ora la competenza della loro gestione
e' stata trasferita alle Province.
Per la Provincia di Varese l'ufficio preposto e' il Collocamento Mirato Disabili che si
trova a Varese in via Daverio 10 il cui compito principale e' quello di occuparsi
dell'inserimento lavorativo delle persone disabili di tutto il territorio provinciale.
Chiarito quali sono l'ente e l'ufficio che si occupano della materia, entrer nel
merito delle principali novita' introdotte dalla normativa di riforma che e' la Legge
12/3/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Tratter l'argomento per punti nella speranza di essere il piu' chiaro possibile e
proporr un confronto fra quanto previsto dalla legge precedente e dall'attuale.
Da collocamento "obbligatorio" a collocamento "mirato"
La nuova legge si presenta come innovativa gia' a partire dalla lettura delle finalita':
infatti mentre la Legge 482 /68 prevedeva il "collocamento obbligatorio", la
Legge 68/99 si propone di "promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato".
Viene quindi promossa la logica del "collocamento mirato" che consiste in una
serie di operazioni tese al raggiungimento di un abbinamento persona-mansione preceduto da
una valutazione delle abilita' e competenze dell'individuo e delle caratteristiche dei
lavori disponibili nell'azienda.
La filosofia sottesa e' quindi quella di assegnare ad ogni persona disabile una
collocazione lavorativa adeguata alle proprie peculiarita'.
I soggetti tutelati
I soggetti che hanno diritto ad iscriversi al collocamento mirato sono:
-invalidi civili con percentuale di invalidita' superiore al 45%
-invalidi del lavoro con percentuale di invalidita' superiore al 33%
-disabili psichici con percentuale di invalidita' superiore al 45%
-disabili intellettivi con percentuale di invalidita' superiore al 45%
-soggetti non vedenti
-soggetti sordomuti
-invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio.
Rispetto alla normativa precedente rimangono esclusi orfani e coniugi superstiti di guerra
e per servizio ai quali, in attesa di una legge specifica, le disposizioni attuali
riservano una percentuale aggiuntiva pari all'1% nelle aziende con un numero di dipendenti
superiore alle 50 unita', e comunque pari ad un'unita' nel caso in cui il personale sia
compreso tra le 50 e le 150 unita'.
Tutti gli iscritti entrano a far parte di unico elenco mentre precedentemente venivano
inclusi in elenchi distinti in funzione della tipologia di invalidita'.
Anche la graduatoria e' previsto sia unificata e includera' quindi tutti gli iscritti,
fatta salva la distinzione tra settore pubblico e privato che manterranno graduatorie
distinte.
Occorre specificare che il suo valore ai fini della determinazione della precedenza al
diritto di collocazione lavorativa e' decisamente ridotto rispetto alla precedente
modalita' di avviamento come si comprendera' meglio successivamente.
L'obbligo di assunzione
Innanzitutto occorre sapere che l'obbligo di assunzione e' previsto nella stessa misura
sia per i datori di lavoro privati che per quelli pubblici (Enti statali e regionali,
Province, Comuni, Comunita' montane, Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, case
di riposo, ecc.).
La normativa sostituita prevedeva l'obbligo di riserva di un numero di posti di lavoro
pari al 15% dei dipendenti per le aziende con piu' di 35 lavoratori (es. un'azienda con
100 dipendenti doveva riservare 15 posti di lavoro alle persone disabili).
Ora le aziende sono state distinte in tre fasce:
- 15-35 dipendenti - devono riservare 1 po- sto di lavoro
- 36-50 dipendenti - devono riservare 2 posti di lavoro
- oltre i 50 dipendenti - devono riservare il 7% dei posti di lavoro (Es. un'azienda di
100 dipendenti dovra' occupare 7 persone disabili).
Complessivamente questo nuova distribuzione degli obblighi produce una diminuzione dei
posti riservati nelle grandi aziende, ma un contemporaneo netto aumento delle aziende
interessate, cioe' tutte quelle della prima fascia che rappresentano una percentuale molto
alta sul totale delle aziende del territorio. Pertanto si pu ragionevolmente
affermare che non sono stati ne' persi ne' guadagnati posti di lavoro.
Le sanzioni
Un'ulteriore novita' per il datore di lavoro riguarda l'entita' delle sanzioni conseguenti
alle eventuali inadempienze.
Mentre prima erano dell'ordine di 150-200 mila lire ora sono molto piu' pesanti:100 mila
lire al giorno per ogni giorno lavorativo per ogni posto di lavoro non coperto (circa 2
milioni al mese).
Sul tema delle sanzioni occorre inoltre precisare che l'ente preposto al controllo ed alla
erogazione delle multe e' il "Servizio Ispettivo" della Direzione Provinciale
del lavoro che e' un organismo periferico del Ministero del Lavoro.
Modalita' di collocazione lavorativa
Questa e' la materia che ha subito piu' modificazioni in assoluto. Precedentemente era una
sola la modalita' di accesso al lavoro: l'ufficio di di collocamento obbligatorio in base
alla graduatoria avviava, con proprio provvedimento, le persone nelle aziende con posti
disponibili.
L'attuale legge prevede invece diverse modalita':
- avviamento a seguito di scelta nominativa da parte del datore di lavoro ( e' l'azienda
che richiede l'avviamento di un iscritto autonomamente prescelto)
- avviamento numerico (e' l'ufficio che individua la persona da collocare ma a seguito di
una verifica della adeguatezza delle caratteristiche professionali e personali alla
mansione disponibile). Questa modalita' di avviamento e' per prevista per una quota
molto limitata di posti riservati per effetto di alcuni particolari meccanismi di
conteggio. Si valuta che la percentuale di posizioni di lavoro realmente disponibile per
l'avviamento numerico sia all'incirca del 10%.
Lo strumento piu' innovativo per l'inserimento lavorativo e' la convenzione che pu
essere stipulata tra l'ufficio competente ed ogni singolo datore di lavoro interessato. La
convenzione implica la sottoscrizione di un accordo che contiene un programma che prevede
i tempi per l'assolvimento degli obblighi occupazionali, il numero di assunzioni che il
datore di lavoro si impegna ad effettuare per ogni annualita' di vigenza della convenzione
e le diverse modalita' di inserimento prelavorativo finalizzate alla formazione
professionale specifica. Fra queste ultime vi sono i tirocini lavorativi, cioe' brevi
periodi di attivita' non retribuita da svolgersi presso l'azienda per maturare le
necessarie competenze professionali qualora non siano gia' possedute. Il tirocinio
prelavorativo pu essere di due tipologie: il tirocinio formativo, riservato ai
soggetti con ridotte competenze professionali, che ha una finalita' esclusivamente
professionalizzante ed il tirocinio finalizzato all'assunzione che ha lo scopo di
consentire l'apprendimento della mansione e la verifica della sua compatibilita' con le
caratteristiche della persona disabile, prima della assunzione. Un ulteriore tipo di
tirocinio e' quello finalizzato all'orientamento professionale previsto per coloro i
quali, non potendo piu' esercitare la propria professione, sentano la necessita' di
mettersi alla prova in diversi settori per poter scegliere quello a loro piu' congeniale.
Un ulteriore elemento di novita' che il legislatore ha introdotto riguarda le forme
contrattuali per l'assunzione, e' infatti possibile anche l'utilizzo del contratto di
lavoro a termine, anche se ci e' reso possibile solo dalla stipula delle
convenzioni, concordandone quindi preventivamente la quantita' e le modalita' di utilizzo
con l'ufficio della Provincia.
E' l'azienda che sceglie il disabile da assumere
Tra le modalita' per l'accesso al lavoro che vi ho descritto, la facolta' di scelta
nominativa e' quella che introduce le maggiori differenze con il passato. Risulta infatti
chiaro che attraverso questa prerogativa il datore di lavoro pu operare la scelta
della persona da assumere per la copertura della maggior parte dei posti riservati.
Ci significa che la persona disabile entrera' in azienda con il consenso del datore
di lavoro e quindi con maggiori probabilita' di essere ben accolto, ma d'altra parte si
determinera' inevitabilmente il fatto, sino ad ora sconosciuto, di dover sottostare alla
selezione operata dal datore di lavoro che comportera' una certa peregrinazione tra un'
azienda e l'altra sino a che si sara' "scelti ".
Gli incentivi per i "casi piu' gravi"
A questo punto ci si pu legittimamente porre il problema di come possano essere
tutelate le persone con maggiori difficolta' lavorative in quanto e' facilmente
ipotizzabile che il datore di lavoro non le scelga spontaneamente. Il meccanismo a loro
tutela sta nelle convenzioni di inserimento lavorativo che sono destinate alle persone con
maggiori difficolta' di inserimento lavorativo e prevedono il sostegno da parte di un
servizio territoriale che metta a disposizione personale specializzato nelle azioni di
accompagnamento al lavoro. In questo caso il datore di lavoro ha la possibilita' di
ottenere degli sgravi contributivi quando assume soggetti con disabilita' superiore al 66%
o con una patologia di tipo psichico o intellettivo. Questi sgravi, unitamente al supporto
da parte dei servizi di accompagnamento lavorativo, riducendo i costi del lavoro per
l'azienda, pur mantenendo invariata la retribuzione della persona assunta, intendono
sostenere l'inserimento delle persone con maggiori difficolta'.
Il servizio di preselezione
Inoltre, la possibile "peregrinazione" tra un'azienda e un'altra per sottoporsi
alla selezione potra' essere in parte contenuta dall'attivita' di preselezione operata
dall'ufficio,che consiste nella segnalazione di alcuni nominativi di iscritti che abbiano
caratteristiche professionali corenti con le richieste aziendali, tra le quali l'impresa
potra' operare l'assunzione.
A questo proposito occorre precisare che l'azienda ha s l'obbligo di assumere entro
i termini previsti dalla legge, ma pu anche rifiutare l'assunzione di una delle
persone segnalate dall'ufficio riservandosi di individuare la persona in altri modi o con
un'ulteriore richiesta di preselezione.
.
... non e' piu' questione di graduatoria
Come si pu a questo punto facilmente comprendere, al datore di lavoro la
legislazione ha voluto assegnare una serie di prerogative, relative alla scelta delle
persone disabili da assumere, prima non previste
Giusto o sbagliato che sia, alla base di tale impostazione vi e' la volonta' di superare
la precedente logica impositiva che prevedeva che fosse l'ufficio, sulla base della
graduatoria, ad individuare sia il lavoratore che l'azienda destinataria dell'avviamento.
La nuova logica che viene proposta e' quindi quella "collaborativa" che
presuppone le forme di accordo e le modalita' di selezione prima descritte nella speranza
che ci riduca le "resistenze" all'inserimento lavorativo delle persone
disabili da parte dei datori di lavoro.
Le previsioni legislative che vi ho illustrato determinano la necessita' di una
modificazione di diverse aspettative circa il collocamento lavorativo.
La prima idea che va modificata e' quindi quella relativa al valore della graduatoria, che
se con la precedente legislazione era pressoche' assoluto, ora, per effetto della facolta'
di scelta nominativa, si e' di molto ridotto, infatti ora un neo iscritto se richiesto
nominativamente da un'azienda, pu essere immediatamente avviato scavalcando
completamente la graduatoria.
Un'opportunita' che la facolta' di scelta nominativa comporta e' quella di poter proporre
la propria candidatura alle aziende in obbligo avendo qualche probabilita' in piu'
rispetto al passato che sia tenuta in considerazione e valutata. Per aiutare le persone
disabili in questa azione il collocamento mirato di Varese ha realizzato una brev manuale
di consulenza che aiuta nella stesura di una lettera di presentazione e del proprio
curriculum.
Contratti a termine, tirocini e corsi di formazione
Un' ulteriore abitudine che andra' modificata e' quella dell'attesa di un posto di lavoro
definitivo in quanto sara' possibile ricevere legittime proposte di lavoro a termine che
potranno trasformarsi in assunzioni definitive ma anche in mancate conferme.
Occorrera' inoltre tener presente le opportunita' offerte dai tirocini prelavorativi per
il potenziamento delle proprie competenze professionali e quale modalita' per farsi
conoscere dalle aziende.
L'altro aspetto che nelle nuove logiche andra' tenuto in forte considerazione e' quello
della formazione professionale ad una specifica attivita' lavorativa che pu essere
perseguita attraverso la frequenza di uno dei numerosi corsi di formazione attivati presso
i Centri di formazione professionale dei quali si pu avere informazione direttamente
all'ufficio di collocamento mirato della Provincia.
Punti di forza e criticita'
A conclusione di questo mio intervento vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcune
considerazioni sui punti di forza e sui punti di criticita' delle nuove disposizioni
legislative.
Per quanto riguarda l'impianto complessivo della legge ritengo sia adeguato alle finalita'
e possa produrre, in tempi medio lunghi, un aumento delle effettive possibilita' di
collocazione lavorativa delle persone disabili proprio perche' sono state ridotte le forme
di "imposizione" al datore di lavoro "liberalizzando" le modalita' di
reclutamento e di inserimento.
Per quanto attiene invece agli effetti collaterali di tipo negativo occorre tenere in
debita considerazione che per passare dalle piu' agili modalita' di avviamento lavorativo
del collocamento obbligatorio a quelle notevolmente piu' complesse del collocamento mirato
occorrera' del tempo che si tradurra' in un iniziale rallentamento delle assunzioni con
relativo aumento dei tempi di attesa.
Per ovviare almeno alle conseguenti sofferenze economiche di coloro che legittimamente
avrebbero diritto ad un posto di lavoro occorrerebbe agire affinche' venga previsto, con
un apposito provvedimento legislativo, un congruo assegno di disoccupazione erogato sino
al conseguimento del posto di lavoro.
Gianni Banfi
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