Che cosa si intende per barriera
architettonica?
Quando un ostacolo (tipo scalino di marciapiede o similare) è
considerato una barriera architettonica? Esiste unaltezza minima definita per legge
o è un dato soggettivo?
Esiste insomma una definizione di barriera architettonica?
F.A.
Per barriere
architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
lorientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipoventi e per i sordi.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione, devono
essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su
sedia a ruote e avere un altezza massima di 2,5 cm.
Scalino di marciapiede = ostacolo - soluzione: rampa con pendenza max.
8%
Scala = ostacolo - soluzione: servoscala o piattaforma; elevatrice o
ascensore.
La giustizia non ci difende
Sono una persona disabile di 48 anni, vivo solo e con la mia carrozzina
riesco, con molti sacrifici, ad organizzarmi nel mio appartamento.
Nel 1997 sono stato derubato da una persona che aveva abusato della mia
buona fede. Dopo 3 anni dalla denuncia cè stato un processo che ha completamente
scagionato la persona sopraddetta.
Mi domando se la giustizia è in gradi di difendere le persone disabili
gravi come me.
G.O. di Sumirago (VA)
Abbiamo voluto proporre ai lettori questa triste esperienza perché
molti altri disabili hanno vissuto situazioni analoghe. Il problema della giustizia è
quello riguardante la prova dei fatti denunciati.
Spesso i disabili devono farsi aiutare da altre persone che entrano
nella loro casa superando le normali barriere difensive. Per chi non è autosufficiente è
piu' difficile selezionare le persone che entrano nel proprio domicilio e soprattutto
tenerle lontane dai luoghi piu' riservati ed intimi.
E chiaro che in mancanza di testimoni o indizi gravi precisi e
concordanti è difficile sostenere laccusa nei confronti di chi abbia abusato della
situazione.
Vale quindi la regola generale di essere prudenti cercando di custodire
almeno gli oggetti di valore in luoghi sicuri, anche per evitare di accusare ingiustamente
quelle persone che invece si prodigano in buona fede.
Disabili e riduzione di orario
Vorremmo avere informazioni circa la riduzione dellorario di
lavoro per le persone disabili.
Elisa e Paola
La legge non parla di riduzione dellorario di lavoro ma di
permessi giornalieri od orari di cui il disabile lavoratore ha il diritto di usufruire
alternativamente (art. 33 L. 104/92). Lultima circolare Inps che regolamenta questa
materia tormentata è la n. 133 del 17 luglio 2000 che prevede i criteri di conversione
dei permessi giornalieri in permessi orari e viceversa.
Permessi di lavoro
se la moglie è casalinga
Vorrei capire meglio la legge 8/3/2000 n. 53 riguardo ai 3 giorni di
permessi mensili concessi al padre di una disabile (grave) la cui moglie sia casalinga.
AllInps mi hanno detto che questi permessi non possono essere concessi al padre
lavoratore qualora la madre del disabile sia casalinga e munita di patente. Noi siamo
emigrati dalla nostra regione per motivi di lavoro e non abbiamo parenti che ci possano
dare una mano. Quindi, quando mio marito va al lavoro io mio trovo da sola ad assistere il
mio bambino, disabile grave, incontrando molte difficolta'. Potete dirmi se questa
applicazione della legge è corretta?
G.C. Varese
Parlando di bambino presumo che si tratti di figlio minorenne e se ciò
è vero linterpretazione data alla nostra lettrice è assolutamente errata. La
circolare Inps 17 luglio 2000 n.133 prevede espressamente che: "è ora possibile per
il genitore lavoratore fruire del prolungamento dellastensione facoltativa o dei
riposi orari fino ai 3 anni di eta' del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3
anni e fino ai 18, anche qualora laltro genitore non abbia diritto a tali benefici
(perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attivita' lavorativa, è lavoratore
autonomo ecc.)". Nel caso in cui, invece, il figlio disabile sia maggiorenne, secondo
la stessa circolare "ai fini della concessione dei permessi non debbano essere
presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza" . Oltre ai
motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilita' allassistenza da parte del
genitore non lavoratore, da accertarsi con valutazione medico-legale, la predetta
circolare elenca altri motivi tra cui "la mancanza di patente di guida del non
lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessita' di
trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche,
terapie specifiche e simili e dichiara limpossibilita' di far trasportare la persona
handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente
di guida."
Sconti sui mezzi pubblici
Vorrei sapere che possibilita' ci sono per i disabili - secondo le
leggi vigenti - di usufruire dei mezzi di trasporto pubblici in forma gratuita o a tariffa
ridotta.
Claudia Pozzi
assistente sociale Comune di Somma Lombardo
La legge quadro 104/92 all'art 26 prevede il diritto dei disabili di
usufruire dei servizi pubblici "alle stesse condizioni degli altri cittadini".
Nessun riferimento viene fatto alla gratuita' o altre agevolazioni. E' vero che si prevede
un'apposita disciplina regionale con "piani di mobilita' per persone
handicappate", che avrebbero dovuto essere emanata entro il 1992. La Regione
Lombardia ha assegnato alle Province la competenza relativamente ai predetti piani di
mobilita' (v. art. 4, L. Reg. Lomb. n. 22/1998). Dovendo accedere alle stesse condizioni
degli altri il disabile con necessita' di accompagnatore dovra' pagare un solo biglietto
risultando considerato in questo anche quello dell'accompagnatore.
Eventuali agevolazioni non previste dalla normativa regionale
potrebbero essere riconosciute dalla normativa locale, Provinciale e Comunale. Rimane
comunque l'ampia discrezionalita' dei Servizi Sociali di questi due enti che andrebbero
interpellati formalmente con una richiesta scritta (a mezzo raccomandata AR) da parte
degli interessati.
Siamo a conoscenza di un'iniziativa politica regionale per garantire
con una legge apposita il diritto di mobilita' dei disabili mediante il riconoscimento di
rimborsi spese. Ma questo sara' tutto da vedere. Da parte nostra sosterremo ogni
iniziativa che garantisca concretamente ai disabili i diritti essenziali dell'uomo, gia'
costituzionalmente previsti sulla carta da circa 50 anni.
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