L’avvocato risponde

 

Che cosa si intende per barriera architettonica?

 

Quando un ostacolo (tipo scalino di marciapiede o similare) è considerato una barriera architettonica? Esiste un’altezza minima definita per legge o è un dato soggettivo?

Esiste insomma una definizione di barriera architettonica?

F.A.

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipoventi e per i sordi.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione, devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote e avere un’ altezza massima di 2,5 cm.

Scalino di marciapiede = ostacolo - soluzione: rampa con pendenza max. 8%

Scala = ostacolo - soluzione: servoscala o piattaforma; elevatrice o ascensore.

 

La giustizia non ci difende

Sono una persona disabile di 48 anni, vivo solo e con la mia carrozzina riesco, con molti sacrifici, ad organizzarmi nel mio appartamento.

Nel 1997 sono stato derubato da una persona che aveva abusato della mia buona fede. Dopo 3 anni dalla denuncia c’è stato un processo che ha completamente scagionato la persona sopraddetta.

Mi domando se la giustizia è in gradi di difendere le persone disabili gravi come me.

G.O. di Sumirago (VA)

 

Abbiamo voluto proporre ai lettori questa triste esperienza perché molti altri disabili hanno vissuto situazioni analoghe. Il problema della giustizia è quello riguardante la prova dei fatti denunciati.

Spesso i disabili devono farsi aiutare da altre persone che entrano nella loro casa superando le normali barriere difensive. Per chi non è autosufficiente è piu' difficile selezionare le persone che entrano nel proprio domicilio e soprattutto tenerle lontane dai luoghi piu' riservati ed intimi.

E’ chiaro che in mancanza di testimoni o indizi gravi precisi e concordanti è difficile sostenere l’accusa nei confronti di chi abbia abusato della situazione.

Vale quindi la regola generale di essere prudenti cercando di custodire almeno gli oggetti di valore in luoghi sicuri, anche per evitare di accusare ingiustamente quelle persone che invece si prodigano in buona fede.

 

Disabili e riduzione di orario

 

 

Vorremmo avere informazioni circa la riduzione dell’orario di lavoro per le persone disabili.

Elisa e Paola

 

La legge non parla di riduzione dell’orario di lavoro ma di permessi giornalieri od orari di cui il disabile lavoratore ha il diritto di usufruire alternativamente (art. 33 L. 104/92). L’ultima circolare Inps che regolamenta questa materia tormentata è la n. 133 del 17 luglio 2000 che prevede i criteri di conversione dei permessi giornalieri in permessi orari e viceversa.

 

Permessi di lavoro

se la moglie è casalinga

 

 

Vorrei capire meglio la legge 8/3/2000 n. 53 riguardo ai 3 giorni di permessi mensili concessi al padre di una disabile (grave) la cui moglie sia casalinga. All’Inps mi hanno detto che questi permessi non possono essere concessi al padre lavoratore qualora la madre del disabile sia casalinga e munita di patente. Noi siamo emigrati dalla nostra regione per motivi di lavoro e non abbiamo parenti che ci possano dare una mano. Quindi, quando mio marito va al lavoro io mio trovo da sola ad assistere il mio bambino, disabile grave, incontrando molte difficolta'. Potete dirmi se questa applicazione della legge è corretta?

G.C. Varese

 

Parlando di bambino presumo che si tratti di figlio minorenne e se ciò è vero l’interpretazione data alla nostra lettrice è assolutamente errata. La circolare Inps 17 luglio 2000 n.133 prevede espressamente che: "è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di eta' del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l’altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attivita' lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.)". Nel caso in cui, invece, il figlio disabile sia maggiorenne, secondo la stessa circolare "ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza" . Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilita' all’assistenza da parte del genitore non lavoratore, da accertarsi con valutazione medico-legale, la predetta circolare elenca altri motivi tra cui "la mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessita' di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilita' di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida."

 

 

Sconti sui mezzi pubblici

 

Vorrei sapere che possibilita' ci sono per i disabili - secondo le leggi vigenti - di usufruire dei mezzi di trasporto pubblici in forma gratuita o a tariffa ridotta.

Claudia Pozzi

assistente sociale Comune di Somma Lombardo

 

La legge quadro 104/92 all'art 26 prevede il diritto dei disabili di usufruire dei servizi pubblici "alle stesse condizioni degli altri cittadini". Nessun riferimento viene fatto alla gratuita' o altre agevolazioni. E' vero che si prevede un'apposita disciplina regionale con "piani di mobilita' per persone handicappate", che avrebbero dovuto essere emanata entro il 1992. La Regione Lombardia ha assegnato alle Province la competenza relativamente ai predetti piani di mobilita' (v. art. 4, L. Reg. Lomb. n. 22/1998). Dovendo accedere alle stesse condizioni degli altri il disabile con necessita' di accompagnatore dovra' pagare un solo biglietto risultando considerato in questo anche quello dell'accompagnatore.

Eventuali agevolazioni non previste dalla normativa regionale potrebbero essere riconosciute dalla normativa locale, Provinciale e Comunale. Rimane comunque l'ampia discrezionalita' dei Servizi Sociali di questi due enti che andrebbero interpellati formalmente con una richiesta scritta (a mezzo raccomandata AR) da parte degli interessati.

Siamo a conoscenza di un'iniziativa politica regionale per garantire con una legge apposita il diritto di mobilita' dei disabili mediante il riconoscimento di rimborsi spese. Ma questo sara' tutto da vedere. Da parte nostra sosterremo ogni iniziativa che garantisca concretamente ai disabili i diritti essenziali dell'uomo, gia' costituzionalmente previsti sulla carta da circa 50 anni.