Una recente esperienza
professionale mi ha dato loccasione di conoscere ed approfondire alcuni dei seri e
molteplici problemi esistenziali che affliggono i portatori di handicap e le loro
famiglie. In particolare ho affrontato il delicato tema del reinserimento sociale nel
quale un ruolo di primaria importanza viene svolto dai Centri Socio Educativi (C.S.E.).
Purtroppo, i costi sociali di tale servizio sono elevati ed in tempi
piu' o meno recenti si è consolidata la prassi consistente nel progressivo coinvolgimento
economico delle famiglie dei portatori di handicap tramite richieste dirette di
contribuzione da parte di Comuni, Consorzi, Asl e Provincie.
In sostanza, gli enti interessati chiedono direttamente ai parenti
degli handicappati di contribuire al pagamento della retta dei Centri Socio Educativi,
emettendo ordinativi di riscossione di diversa entita' in relazione ai complessivi redditi
familiari dellutente del servizio.
In particolare, nella Regione Lombardia, la richiesta di concorso degli
utenti al costo dei servizi si è diffusa dopo lentrata in vigore della Legge
Regionale n. 1/86 sulla scorta di una, a mio avviso, distorta interpretazione ed
applicazione dellart. 63 di tale norma ed altresì a causa di un poco corretto
coordinamento della Legge Regionale con la normativa quadro nazionale.
Senza presunzione alcuna e con il solo intento di fornire un quadro
chiaro della materia e della sua evoluzione normativa illustrerò in questa sede i
risultati della mia ricerca.
Le strutture che accolgono i soggetti portatori di handicap, per quanto
riguarda il tema qui affrontato, sono di due tipi:
a. Centri diurni, ovvero luoghi di accoglienza diurna,
finalizzati al reinserimento sociale degli handicappati, dove vengono svolte attivita'
ludiche, ricreative e lavorative semplici. I ragazzi che ne fanno parte si recano al
centro alla mattina ed alla sera ritornano nel loro ambito familiare. Esempio tipico di
tale categoria sono i Cse (Centri Socio Educativi). La fruizione di questi servizi
dovrebbe essere, gratuita in base allart. 3 della legge n. 51 del 26.2.1982 di
conversione del D.L. n. 786 del 22.12.1981, così come confermato dalla successiva L.131
del 26.4.1983 di conversione del D.L. n. 55 del 28.2.1983.
b. Strutture residenziali. Sono luoghi in cui vengono accolte
persone, le quali, per ragioni oggettive o soggettive (es. particolare gravita'
dellhandicap) non possono essere assistite dalle famiglie di appartenenza e per tale
motivo vengono qui ricoverate a tempo pieno. Per lo svolgimento di questo servizio gli
enti possono chiedere una contribuzione economica agli utenti, limitatamente alla loro
capacita' reddituale e patrimoniale con esclusione delle minime somme necessarie per le
loro spese personali. Sono altresì certamente escluse dalla contribuzione le indennita'
di accompagnamento che, come noto, non costituiscono un reddito (cfr. Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. AF IV 1351-161/93185 del 30 gennaio
1985), attesa la loro natura di "contributo forfettario per rimborso di spese
conseguenti al fatto obiettivo della minorazione".
Così come è pacificamente e da sempre escluso che gli enti possano
richiedere somme direttamente ai parenti del portatore di handicap o, ancor piu'
gravemente, determinare lentita' della contribuzione sulla base del loro complessivo
reddito familiare (cfr. Circ. dellUfficio Legislativo del Ministro par la famiglia e
la solidarieta' sociale n. DAS/13811/1/H/795 del 20 ottobre 1995; Circ. del Ministero
dellInterno Direzione Generale dei Servizi Civili N. DAS/151/1/h/795
del 30.12.1993; Nota del Capo dellUfficio Legislativo del Ministro per gli Affari
Sociali n. DAS/ 4390/1/H/795, che escludono tassativamente il diritto degli enti di
rivalersi direttamente sui familiari degli utenti dei servizi, benchè questi siano tenuti
agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg.ti del Codice Civile).
In base a tali principi gli enti potrebbero dunque richiedere un
contributo allutente e solo allutente, il quale percepisca una pensione
dinvalidita', purchè detta contribuzione non sia tale da sottrarre al portatore di
handicap le somme necessarie per le spese personali.
* * *
Come anticipato, con lentrata in vigore della Legge Regionale n.
1/86 sono sorti alcuni dubbi sulla validita' dei principi sovraesposti, poiché tale
legge, allarticolo 63, ha previsto un concorso economico degli utenti al costo dei
servizi di accoglienza, omettendo la distinzione, in precedenza piuttosto chiara ed
evidente, fra centri diurni finalizzati al reinserimento sociale dei portatori di handicap
e centri residenziali.
In tal modo la Legge Regionale ha introdotto, almeno in apparenza, il
criterio generale dellonerosita' dei servizi di assistenza dei disabili,
indipendentemente dalla loro natura.
Ritengo, tuttavia, che lentrata in vigore di questa norma non
possa in alcun modo superare il principio sancito dalle norme nazionali di totale
gratuita' dei centri diurni finalizzati al reinserimento sociale dei portatori di handicap
e che essa non costituisca nemmeno uno strumento giuridico idoneo a superare la regola
generale della non esigibilita' delle contribu- zioni nei confronti dei familiari
dellutente.
Le ragioni di questo si ritrovano nelle norme esplicative della Regione
Lombardia medesima ed in parte desumibili dai principi fondamentali del nostro ordinamento
giuridico.
Per semplicita' di esposizione è opportuno affrontare separatamente i
problemi applicativi ed interpretativi introdotti dalla L R.1/86.
1) Gratuita' dei servizi diurni. E' la Regione Lombardia ad aver
chiarito e sottolineato con propria circolare avente contenuto esplicativo della L.R.-
1/86 (Burl, 1° suppl. Straordinario al. N. 42 del 20 ottobre 1998) al punto 1.4.7. che:
"Esclusi i casi per i quali la legge nazionale prevede la gratuita' del servizio, è
previsto il concorso economico dellutente". La Regione, pertanto, si è
correttamente assoggettata al principio nazionale della gratuita' di alcuni servizi, fra
cui quelli erogati dai Centri Socio Educativi, stante la loro finalita' di reinserimento
sociale dei portatori di handicap. Del resto, come acutamente osservato dal Tribunale di
Monza con sentenza n. 2614/96, non sarebbe giuridicamente corretto giungere ad una diversa
soluzione. La disciplina nazionale che sancisce la gratuita' dei centri finalizzati al
reinserimento sociale esiste ed è tuttora vigente (L. 131/1983).
Nel nostro quadro normativo una Legge Regionale non può nemmeno
espressamente derogare la legge nazionale quadro (che ha introdotto in via
deccezione tale principio, in una materia delicatissima quale quella in esame) senza
violare i limiti imposti dalla nostra Costituzione alla potesta' legislativa degli enti
territoriali regionali (artt.117 e 118 Cost.).
Mi permetto di aggiungere una considerazione personale che a mio avviso
è un atto dovuto, proprio in considerazione della importanza della materia in esame:
consentire alle Regioni di legiferare in modo difforme e contrastante alle norme nazionali
porterebbe alliniquo ed aberrante risultato di una insensata disparita' di
trattamento fra i disabili e le loro famiglie in relazione alla loro regione di
appartenenza.
Francamente non pare opportuno disquisire ulteriormente sul punto.
E veniamo al problema della esigibilita' delle contribuzioni
direttamente alle famiglie dei disabili.
Anche in questo caso è la Regione Lombardia stessa ad aver chiarito lo
spinoso problema.
Il Consiglio Regionale della Lombardia con propria deliberazione ha
espressamente affermato che la pratica di molti enti pubblici, soliti ad "imporre ai
parenti degli assistiti adulti rette e contribuzioni di diverso genere, richiamando gli
artt. 433 e seguenti del Codice Civile" è "giuridicamente errata in quanto non
è consentito a terzi, enti pubblici compresi, di sostituirsi agli aventi diritto agli
alimenti, che soli, possono chiedere ai parenti obbligati, e successivamente al Giudice
ragione della loro necessita'" (cfr. del n. V/1365 del 22 febbraio1995 Burl
Serie Ordinaria n. 14 del 3 aprile 1995).
Talchè non pare sussistere alcun dubbio sullillegittimita' di
tale pratica.
* * *
La gia' articolata situazione normativa si è poi ulteriormente
complicata con lintroduzione del D.lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e del Dpcm n. 221
del 7 maggio 1999 "così detto riccometro". Ancora una volta il legislatore, con
lintento di individuare in via sperimentale criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali (cfr. art. 1
D.leg. 109/98), non ha espressamente chiarito ed individuato se i centri socio educativi
finalizzati al reinserimento sociale dei disabili continuino, o meno, ad essere gratuiti.
Insomma dalla lettura delle norme da ultimo citate non mi pare di aver
intravisto una norma che espressamente abroghi lart. 3 della legge n. 51 del
26.2.1982 di conversione del D.L. n. 786 del 22.12.1981, confermato dalla successiva L.
131 del 26.4.1983 di conversione del D.L. n. 55 del 28.2.1983. Il che depone a favore
della vigenza di tali norme anche in seguito allentrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 109/98. E auspicabile che il legislatore faccia chiarezza su questo
rilevantissimo aspetto onde evitare che gli enti locali proseguano ad imporre agli utenti
contribuzioni di dubbia legittimita' per la fruizione dei servizi diurni finalizzati al
loro reinserimento sociale.
Un importante passo avanti è stato invece fatto dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 3 maggio del 2000, previa petizione di oltre 6.000 persone, su
iniziativa del Ministro della solidarieta' Sociale, sul fronte della determinazione del
reddito rilevante a fini della commisurazione dei contributi, in quei casi in cui sono
certamente dovuti. In sostanza, il Consiglio dei Ministri ha chiarito che, per le
prestazioni sociali rivolte a persone afflitte da handicap permanente grave di cui
allart. 3 della L. 104/1992 dovra' essere presa in considerazione solo ed
esclusivamente la situazione economica dellassistito (art. 3 D.lgs. n. 130 del 3
maggio 2000). Il Consiglio dei Ministri ha altresì chiarito che restano ferme le
disposizioni del Codice Civile che disciplinano il diritto agli alimenti (art. 2 D.lgs.
citato). Principio cardine enucleabile dalla lettura del Codice Civile (artt. 433 e
segg.ti) è quello secondo cui solo la persona che versa in stato di bisogno ha la
facolta' di chiedere ai parenti tenuti agli alimenti le somme necessarie al proprio
sostentamento.
In conclusione allo stato attuale, i Comuni, i Consorzi, le Asl e le
Provincie, devono porre fine alle eventuali illegittime richieste dirette di contributi ai
parenti dei disabili, che fruiscono di centri e servizi di assistenza, nonché alla
quantificazione delle rette sulla scorta del complessivo reddito del nucleo familiare.
Persiste, a mio avviso, il dubbio se i Centri diurni finalizzati al reinserimento sociale
dei disabili continuino ad essere gratuiti, così come stabilito in via deccezione
dalle norme nazionali piu' volte citate, ovvero se la distinzione dai centri residenziale
debba considerarsi definitivamente superata dalle norme successivamente entrate in vigore.
Personalmente ritengo che solo una norma abrogatrice espressa e chiara possa fare luce su
questo aspetto.
Sarebbe infine auspicabile che il legislatore affrontasse tematiche di
tale importanza con lemanazione di leggi del Parlamento e non attraverso strumento
della delega, onde evitare che (fermo restando il dovuto rispetto per coloro che tali
norme hanno emanato nel tempo) una legislazione tipicamente frammentaria e disuniforme
aggravi, invece che alleviare, la gia' difficoltosa situazione in cui versano
quotidianamente i portatori di handicap e le loro famiglie.
Avv. Luigi Molteni