|
Spettano anche
se la moglie è casalinga, non è necessario essere conviventi con il familiare disabile e
sono coperti da contributi figurativi.
La Legge 8 marzo 2000 n. 53 sui
"Congedi parentali" ha introdotto alcune novità per quanto riguarda l'annosa
questione dei permessi lavorativi per persone disabili e loro familiari previsti dall'art.
33 della L. 104/92.
La normativa del '92 aveva introdotto due tipologie
di permessi per i familiari di disabili:
a) Fino a tre anni di età del bambino:
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa per il parto spettante
alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, di minori in situazione di
gravità accertata dalla Asl. In alternativa: due ore di permesso giornaliero retribuito.
b) Dopo i tre anni di età del bambino: tre giorni
di permesso mensile retribuito.
Per quanto riguarda, invece, il lavoratore disabile
: tre giorni mensili o due ore giornaliere di permesso retribuito.
Novità
n Aventi diritto
La legge 8/3/00 n. 53 ha disposto che i permessi per
i familiari vengano concessi anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto. Un
esempio: adesso ha diritto ai permessi anche il padre di un disabile (grave) la cui moglie
sia casalinga.
n La convivenza
A differenza di quanto prevedeva la L. 104/92 non è
più necessaria la convivenza del lavoratore con il familiare (parente o affine entro il
terzo grado) con handicap in situazione di gravità per poter fruire dei tre giorni di
permesso mensile.
n Contributi figurativi
I permessi mensili oltre che retribuiti sono coperti
da contributi figurativi. I contributi figurativi sono utili per il raggiungimento del
diritto alla pensione. Fino ad oggi questi permessi non erano coperti da contributi
figurativi, pertanto al momento di richiedere la pensione i congedi richiesti ai sensi
della legge 104/1992 non venivano conteggiati né potevano essere riscattati, né si
poteva chiedere la prosecuzione volontaria dellattività lavorativa. Sicuramente
dovranno esservi ora delle circolari applicative che precisano le modalità per
"recuperare" quei contributi figurativi.
n Disabili lavoratori.
Viene definitivamente chiarito che i disabili
lavoratori possono usufruire o dei permessi lavorativi di due ore al giorno oppure dei tre
giorni mensili. Non è ammessa la cumulabilità fra i due tipi di benefici.
n Ferie e tredicesima mensilità.
I permessi lavorativi per i genitori e parenti di
persone con handicap grave e per i lavoratori disabili incidono, in generale,
negativamente sulle ferie e la tredicesima mensilità, salvo che i singoli Contratti
collettivi nazionali di lavoro abbiano disposto diversamente.
Marcella Codini |