Le "persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" (tra queste sono
compresi anche i non vedenti) possono ottenere - previa visita medica - il cosiddetto
"contrassegno invalidi" che permette - fra laltro - di parcheggiare negli
spazi a questi riservati (art. 381, Dpr 495/1992 e successive modificazioni). Il
contrassegno, lo ricordiamo, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di
guida o dalla proprietà di un automezzo, va richiesto in Comune ed ha validità su tutto
il territorio nazionale.
Per il suo rilascio va fatta domanda al sindaco del
comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i
dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, si deve presentare
la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha un'effettiva
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L'autorizzazione ha validità di 5 anni. Il rinnovo
avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere
delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in
conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere
rilasciata a tempo determinato e in questo caso la relativa certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Il Codice della Strada prevede anche che, nei casi
in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il
sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di
sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno
invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere
concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del
detentore del contrassegno.
Nell' articolo 381 del Regolamento è insita una
potenziale e grave sperequazione; vi si precisa, infatti, che chi beneficia della
concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un
autoveicolo".
Quel "di norma" si presta a due diverse
interpretazioni: "di norma" può significare che sono possibili delle eccezioni,
ma può anche voler intendere che la patente e la proprietà dellauto sono
condizioni essenziali. Linterpretazione prevalente presso molti Comuni è,
purtroppo, quella più restrittiva. Ciò comporta che tale beneficio non possa essere
concesso, ad esempio, al non vedente, oppure al minore, oppure a chi è affetto da una
disabilità tanto grave da non poter conseguire nemmeno una patente speciale e che
verosimilmente avrebbe pari - se non maggiore - necessità di essere agevolato. Su questo
e su altri aspetti, è atteso un parere da parte del Ministero competente.
E' infine importante sapere che nel caso in cui il
parcheggio riservato ai disabili sia occupato è possibile parcheggiare gratuitamente
nelle aree a pagamento. E' questo l'orientamento del ministero dei Lavori pubblici
nell'interpretare le norme sulla tariffazione della sosta, in risposta ai quesiti
sollevati da alcune amministrazioni comunali.
Questo orientamento va soprattutto a beneficio di
chi abita nelle grandi città dove il numero dei "contrassegni rilasciati" agli
invalidi supera di gran lunga quello dei parcheggi disponibili, mentre indifferenza e
maleducazione, unite ad uno scarso ricorso ai carri-gru per la rimozione forzata, portano
troppo spesso gli automobilisti ad occupare abusivamente i posti dei disabili.