La Corte Costituzionale ha
pronunciato di recente una sentenza di notevole rilevanza per la mobilità delle persone
con disabilità: ha previsto la possibilità per le persone affette da malattie o
invalidità che rendono loro difficile la locomozione, di passare sulla proprietà altrui
se questo rende loro più agevole l'entrata o l'uscita dall'abitazione.
Il Codice civile (art. 1052) prevede che chi possieda un fondo
completamente circondato (intercluso) da proprietà altrui possa ottenere
dallautorità giudiziaria una servitù di passaggio che gli consenta di accedere
allimmobile o al terreno che gli appartengono.
In via eccezionale il Codice prevede la medesima possibilità anche per
i fondi che sono solo in parte circondati da proprietà altrui (parzialmente interclusi)
ma che non possano essere raggiunti se non con notevole dispendio o disagio. La servitù
di passaggio, in questi casi, poteva fino ad oggi, essere concessa solo per esigenza di
agricoltura o industria.
La recente sentenza n. 167 del 1999 ha ammesso questa possibilità
anche per esigenze abitative connesse allaccessibilità da parte di persone
disabili. Può essere il caso di un disabile la cui abitazione è compresa fra proprietà
altrui, tranne che per un accesso alla via principale costituito però da una lunga
gradinata o da un ingresso molto difficoltoso; in questa ipotesi deve essere concessa la
servitù di passaggio in uno dei fondi confinanti.
Non solo le esigenze produttive, dunque, ma anche la maggior comodità
degli invalidi, giustificano un sacrificio delle proprietà confinanti.
Ma la sentenza si spinge anche oltre: nelle ipotesi dei fondi
parzialmente interclusi la servitù deve essere concessa indipendentemente dal fatto che
vi risieda un disabile: la Corte Costituzionale richiama, a questo proposito, il concetto
di visitabilità espresso dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e
di integrazione delle persone con disabilità.
Il caso che ha dato luogo all'importante sentenza è quello di un
portatore di handicap di La Spezia che, per raggiungere la strada dal suo appartamento,
doveva affrontare una discesa di 75 gradini. In alternativa avrebbe potuto passare
attraverso un orto, sito sul retro della palazzina e di proprietà di alcuni condomini,
dal quale è possibile raggiungere agevolmente la via pubblica con percorso pianeggiante.
Visto che i vicini gli avevano però rifiutato il permesso, egli si è rivolto al giudice
che ha sollevato al questione di fronte alla Corte Costituzionale.