Con la l. 12 marzo 1999, n. 68 sono state
dettate nuove norme per il diritto al lavoro dei soggetti disabili.
La nuova disciplina, a parte qualche aspetto di minor rilievo, entrerà
compiutamente in vigore trecento giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e
quindi il 17 gennaio 2000.
La materia era precedentemente regolata dalla l. 2 aprile 1968, n. 482,
che dopo oltre un trentennio di applicazione era da tutti ritenuta strumento inidoneo a
favorire lincontro fra imprese e lavoratori.
Ne è prova il fatto che in Lombardia la percentuale dei disabili
disoccupati supera il 30% (contro una media relativa agli altri lavoratori che si attesta
intorno al 5%) e che quella relativa al collocamento obbligatorio è oggi una fra le
materie di più frequente contenzioso nelle aule delle Preture e dei Tribunali del Lavoro.
Le innovazioni sono notevoli a cominciare dallimpianto generale
della disciplina, che nel nuovo testo ruota attorno al concetto di collocamento mirato.
Con tale espressione si vuole sottolineare che il collocamento del
disabile dovrà realizzarsi in considerazione della concreta capacità lavorativa del
singolo soggetto in relazione alle caratteristiche del posto di lavoro che lo stesso
andrà a ricoprire.
Ciò dovrebbe por termine alle situazioni, frustranti sia per i
lavoratori avviati che per le imprese, che spesso si verificavano in passato per cui
venivano avviati al lavoro soggetti senza alcuna considerazione delle specifiche
necessità delle aziende in cui dovevano lavorare.
La nuova legge, almeno nelle intenzioni, propone dunque alle aziende il
disabile come una risorsa ed unopportunità e non come un peso di cui le stesse sono
costrette ad onerarsi per disposizione di legge.
In tale contesto è previsto innanzitutto che i disabili si iscrivano
in appositi elenchi tenuti dagli uffici regionali e che detti elenchi contengano
tutta una serie di informazioni sulle competenze e le professionalità specifiche di
ciascuno idonee a favorire al meglio lincontro tra domanda ed offerta.
E stata poi ampliata, sempre nellottica di cui sopra, la
possibilità di assunzione nominativa.
Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti infatti avranno
lobbligo di aver in organico almeno una persona disabile ma avranno piena libertà
di scelta circa il disabile da assumere; i datori di lavoro con organico compreso fra 35 e
50 dipendenti dovranno assumere almeno due disabili, di cui uno scelto con chiamata
nominativa; le imprese con oltre 50 dipendenti saranno tenute a riservare ai disabili una
percentuale pari al 7% degli occupati ed il 60% delle assunzioni allinterno di tale
categoria potrà essere nominativa.
Particolare attenzione è stata dedicata alle convenzioni che le
aziende possono stipulare con gli uffici provinciali competenti per favorire
linserimento dei disabili attraverso percorsi formativi propedeutici alla
collocazione nella specifica realtà aziendale.
In tali convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Le convenzioni consentiranno alle aziende di fruire della facoltà di
scelta nominativa (anche oltre le percentuali previste in assenza di convenzione), di
regolamentare lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, di
assumere i disabili a termine, di pattuire periodi di prova più lunghi di quelli previsti
nei contratti collettivi.
Potranno essere altresì stipulate convenzioni di integrazione
lavorativa per lavviamento dei disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento.
Il datore di lavoro che sceglierà di stipulare tale tipo di
convenzione potrà godere, sotto forma di fiscalizzazione degli oneri sociali, anche di
incentivi economici variabili in relazione al grado ed alla natura della disabilità.
Tali incentivi intendono promuovere un ruolo attivo delle aziende,
soprattutto in relazione alle fattispecie più difficili a causa delle ridotte capacità
lavorative residuate in capo al lavoratore gravemente disabile, e rappresentano una
concreta risposta alle critiche aprioristiche mosse da alcune organizzazioni datoriali che
lamentavano il fatto che la vecchia disciplina ponesse esclusivamente a carico dei privati
lonere di sostenere dei costi sociali ritenuti incompatibili con i criteri di
redditività delle imprese.
Sempre in tale ottica, la l. 68/99 prevede il rimborso parziale
forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per adeguare la postazione di
lavoro destinata ad un disabile al fine di renderla adeguata alle possibilità operative
del soggetto o per abbattere eventuali barriere architettoniche che ne limitino
laccesso in azienda.
Pure è previsto il rimborso parziale per linstallazione di
attrezzature idonee a consentire il telelavoro.
Mi pare questa una modalità di lavoro da guardare con estremo
interesse, poichè contiene potenzialità particolarmente adatte a risolvere situazioni
che non permetterebbero o renderebbero estremamente difficoltosa la presenza in azienda.
Il telelavoro tuttavia dovrà essere adottato sotto stretto controllo
sindacale poichè devono essere assicurate al disabile effdi meno bensÏ addirittura un
necessario completameno della piena realizzazione dellíuomo: líesperienza dellíandare
avanti a partire da una condizione di mancanza. Líavvocato risponde. Mia moglie ha un
figlio minore, nato nel 1985 da precedente unione, portatore di handicap; víË poi in
famiglia un altro bambino nato nel ë95 non portatore di handicap. Mia moglie Ë
disoccupata mentre io sono dipendendente di uníazienda ospedaliera. Vorrei sapere se
posso beneficiare dei permessi mensili retribuitimpiuta dalla l. 68/99 circa i soggetti
destinatari della tutela, individuati esclusivamente:
a) nelle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
ovvero portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%;
b) negli invalidi del lavoro con inabilità Inail superiore al 33%;
c) nei non vedenti o sordomuti;
d) negli invalidi di guerra e per servizio.
La l. 68/99 dunque, a differenza della disciplina precdente, non prende
in considerazione i profughi, gli orfani e le vedove, categorie che a ben vedere nulla
hanno a che spartire con le problematiche inerenti la disabilità e per le quali dovrà
essere dettata una disciplina distinta.
Laccertamento delle condizioni di disabilità è rimesso
alla Commissione prevista dallart. 4 della l. 104/1992 o in caso di invalidità da
infortunio all Inail.
Sono state infine inasprite le sanzioni per i datori di lavoro
che non si adeguino alle norme circa lassunzione dei disabili sia attraverso
unaumento di quelle economiche (£. 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che non risulti occupato) sia attraverso lobbligo per le imprese che
partecipino a gare pubbliche di dimostrare il rispetto delle norme sul diritto al alvoro
dei disabili, pena lesclusione dalla gara stessa.
Sono questi solo alcuni degli aspetti a mio avviso più rilevanti della
nuova disciplina, ma dai quali mi pare di poter proporre un bilancio senzaltro
positivo delle nuove norme.
Per usare uno slogan si potrebbe dire che si è passati da una
disciplina che tendeva a garantire al disabile un "posto di lavoro" qualunque ad
una normativa che vuole garantire al disabile una vera chanche di lavoro, vedendo in
lui unopportunità per le imprese e non un peso.
Basta quindi con gli avviamenti "astratti", che prescindevano
dalle reali capacità del lavoratore e dalle effettive esigenze delle imprese; basta con
quelle situazioni grottesche dove, p. es., in imprese ad alta tecnologia venivano avviati
lavoratori "invalidi" (secondo la superata terminologia della l. 482/68) idonei
solo a mansioni generiche, con la frustrante conseguenza che detti avviamenti erano
destinati al fallimento o perchè il disabile veniva relegato a far fotocopie senza alcun
rispetto per la sua professionalità e senza alcuna speranza di svilupparla o perché
lazienda premeva per monetizzare la rinuncia dellinvalido allavviamento
e si sottraeva così, pagando, allavviamento stesso.
Finalmente anche il rapporto impresa/disabile è chiamato a giocarsi
come ogni effettivo rapporto di lavoro sul binomio professionalità/esigenza delle
imprese, pur con gli ovvi correttivi e sostegni che la peculiarità della situazione rende
ragionevoli.
E un grande cambiamento sul piano culturale e la speranza è che
le buone intenzioni sappiano tradursi poi in organismi efficienti (in particolare gli
uffici regionali e provinciali che dovrebbero essere preposti alle politiche di
inserimento e di avviamento lavorativo e che dovrebbero valutare le capacità lavorative
del soggetto disabile e inserirlo nel posto adatto) che garantiscano al sistema
uneffettiva funzionalità.
Stefano Bartalotta