Finanziaria '99:
Ecco le principali novità


Nuove regole per gli accertamenti di invalidità, l'esenzione dalle spese sanitarie e l'autocertificazione dell'handicap.


 

La Legge di accompagnamento alla manovra finanziaria per il 1999 (L. 23/12/98) non è stata così ricca di novità, per le persone con disabilità, come l’analoga norma del 1998.

Va anche detto che, in questo momento, si sta attendendo la discussione dei due disegni di legge, direttamente connessi con la Finanziaria, relativi a fisco e lavoro che dovrebbero completare le indicazioni stabilite dalla Finanziaria e da altri importanti provvedimenti assunti nel corso del 1998 (decentramento amministrativo, patto sociale ecc.). L’interesse maggiore è appuntato sul disegno relativo al fisco che potrebbe riservare alcune novità anche alle persone disabili.

Ma torniamo al collegato alla Finanziaria 1999 procedendo per punti.

 

Procedimenti di verifica dell’invalidità civile.

La Finanziaria per il 1999 torna sull’argomento delle verifiche delle invalidità civili: gli accertamenti saranno 40.000 nel 1999 e 70.000 nell’anno successivo.

Vengono anche fissate nuove modalità di sospensione (temporanea) e revoca (definitiva) delle provvidenze economiche da applicare in diverse situazioni, vediamole:

- l’interessato viene convocato a visita di verifica di permanenza dei requisiti sanitari, ma non si presenta senza giustificato motivo; il pagamento delle provvidenze viene sospeso; avrà tempo 90 giorni dalla notifica di sospensione per presentare motivata giustificazione;

- l’interessato non presenta alcuna giustificazione entro 90 giorni: le provvidenze vengono revocate dalla data di sospensione;

- l’interessato presenta giustificazioni che però non vengono ritenute valide: le provvidenze vengono revocate dalla data di sospensione;

- l’interessato presenta giustificazioni che vengono ritenute valide: viene convocato a nuova visita; se ancora non si presenta le provvidenze vengono revocate dalla data di sospensione;

- se l’interessato è un minore affetto da patologie congenite e con un’invalidità riconosciuta al 100%, oppure se l’interessato è affetto da una patologia irreversibile oppure se è un ultrasettantenne, nel caso non si presenti alla visita di verifica, si procederà ad accertamento presso il suo domicilio anziché alla sospensione automatica delle provvidenze economiche.

Vale per tutti, invece, la seguente norma: se l’interessato non si sottopone agli eventuali accertamenti specialistici richiesti nel corso del procedimento di verifica, anche in questo caso viene disposta la sospensione dei pagamenti e, successivamente la revoca, salvo presentazione di valida giustificazione.

 

Rinnovo della patente speciale di guida.

Ai titolari di patente di guida speciale, che vengono chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli Uffici della Motorizzazione civile possono rilasciare un permesso di guida provvisorio valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

 

Possibilità di autcertificazione dell'handicap.

Il Legislatore ha ritenuto opportuno ribadire un principio che, in realtà, è già stato sancito da anni: la possibilità di autocertificare situazioni personali o informazioni sul proprio conto di cui la Pubblica Amministrazione è già in possesso o che sono facilmente verificabili.

Uno specifico articolo della Legge Finanziaria prevede che chi già è stato riconosciuto persona con handicap (ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), potrà presentare una autocerti- ficazione attestante le condizioni personali (l’handicap, appunto) richieste per accedere a benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie e altri servizi pubblici. L'auto- certificazione può essere molto utile nel caso in cui non si disponga dell’originale del verbale di accertamento dell’handicap o non si intenda richiederne l’autenticazione della copia.

 

Interventi sociali: assegno ai nuclei familiari e assegno di maternità.

La Finanziaria prevede due nuove forme di sostegno economico volte a contenere rischi di disagio o indigenza. Entrambi gli assegni vengono erogati dai Comuni che attingono da apposito fondo statale.

Per ottenere l’assegno ai nuclei familiari è necessario che:

- nel nucleo siano presenti tre o più figli minori di 18 anni;

- i componenti del nucleo siano cittadini italiani residenti in Italia;

- che il nucleo non disponga di un reddito o di altre risorse economiche tali da superare l’ISE (Indicatore della Situazione Economica) pari a 36 milioni di lire annue con riferimento a nuclei con cinque componenti.

Come si ricorderà l’ISE è stato regolamentato dai provvedimenti che hanno introdotto il riccometro e il sanitometro cioè criteri per parametrare le risorse economiche dei nuclei familiari alla loro composizione e ad altri indicatori (es.: la presenza di una persona disabile o di un anziano). I 36 milioni cui si accenna sopra non considerano, quindi, solo il reddito da lavoro, ma anche i redditi da capitale, il patrimonio mobiliare e quello immobiliare. Va anche detto che nel caso in cui la famiglia abbia una composizione diversa (es.: sia più numerosa) o l’ISE sia diverso dai 36 milioni, è possibile ricalcolare la disponibilità economica proporzionandola all’effettiva situazione del nucleo.

L’importo massimo dell’assegno è di 200.000 lire mensili per 13 mensilità.

L’assegno di maternità è invece erogato nel rispetto di tutte le condizioni che seguono:

- figli nati successivamente al 1 luglio 1999;

- madri cittadine italiane residenti in Italia;

- madri non coperte o coperte in modo insufficiente dal trattamento previdenziale dell’indennità di maternità;

- madri il cui nucleo non disponga di risorse economiche superiori ad un ISE di 50 milioni con riferimento ad una famiglia di 3 componenti.

L’importo massimo dell’assegno è di lire 200.000 mensili, per cinque mensilità; dal 1° luglio del 2000 l’importo verrà elevato a 300.000 lire.

 

Aumento dell’importo delle pensioni e assegni sociali.

Le pensioni e gli assegni sociali sono state aumentate di 100.000 lire mensili a partire dal primo gennaio del 1999.

Vengono aumentati, fino a raggiungere un importo pari a quello dei trattamenti di cui sopra, anche l’assegno sociale spettante ai sordomuti ultrasessantacinquenni e la pensione sociale spettante agli invalidi civili ultrasessantacinquenni; stesso aumento spetta ai ciechi civili con più di 65 anni di età.

 

Ticket su prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Come noto, la spesa sanitaria contempla diverse modalità di partecipazione da parte del cittadino: una quota fissa per ricetta e un ticket di partecipazione alla spesa, nonché diversificate formule di esenzione.

Relativamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e le altre prestazioni specialistiche e di laboratorio erogate ambulatorialmente, l’esenzione finora poteva essere:

- totale, ovvero esenzione sia dal pagamento del ticket che dalla quota fissa per ricetta;

- oppure parziale, ovvero esenzione dal pagamento del ticket di partecipazione alla spesa per le prestazioni, ma pagamento della quota fissa per ricetta di prescrizione.

La novità introdotta dalla Finanziaria riguarda questa seconda ipotesi: relativamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e le altre prestazioni specialistiche e di laboratorio erogate ambulatorialmente, dal 1° gennaio 1999 chi già non era tenuto al pagamento del ticket non sarà più tenuto nemmeno al pagamento della quota fissa per ricetta (lire 6000). Ovviamente chi era esente dal pagamento del ticket solo per le prestazioni correlate alla patologia, sarà esentato dal pagamento della quota fissa solo su quelle specifiche prestazioni.

Alla luce di queste recenti novità proponiamo un riepilogo generale dei soggetti esenti sia dal pagamento della quota fissa per ricetta sia dal ticket per prestazione di diagnostica strumentale e le altre prestazioni specialistiche e di laboratorio erogate ambulatorialmente.

 

Esenzioni per invalidità

- invalidi civili con invalidità pari o superiore al 67% compresi i minori di 18 anni titolari di indennità di frequenza o di accompagnamento;

- invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria;

- invalidi per servizio dalla prima categoria alla quinta categoria;

- ciechi assoluti e ventesimisti binoculari;

- invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

- sordomuti.

 

Esenzioni per reddito ed età

- bambini sotto i sei anni e adulti sopra i 65 anni (nuclei familiari con reddito annuo non superiori a 70 milioni);

- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

- titolari di pensioni al minimo oltre i 60 anni e familiari a carico;

- disoccupati iscritti alle relative liste di collocamento e familiari a carico.

 

Esenzioni per patologia
(solo per prestazioni correlate alla patologia)

- forme morbose previste dal DM 1/2/91 e successive modificazioni;

- prestazioni erogate da centri di riferimento, a soggetti affetti da diabete e fibrosi cistica;

- invalidi per servizio dalla sesta all’ottava categoria;

- invalidi di guerra dalla sesta all’ottava categoria;

- invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa al di sotto dei due terzi;

- vittime del terrorismo o della criminalità organizzata;

- affetti da malattie professionali e infortuni sul lavoro;

- dializzati in fase di trapianto di organo per atti relativi a trapianto;

- pazienti in attesa di trapianto;

- tossicodipendenti.

 

Altre esenzioni per patologia
(per qualsiasi prestazione sanitaria)

- persone affette di patologie neoplastiche maligne

- soggetti affetti da HIV (diagnosticato o sospetto).

 

Quota fissa sui farmaci

In ambito di partecipazione alla spesa vi sono novità, pur più contenute, anche relativamente ai farmaci. Dal 1° gennaio 1999 per quei casi in cui è ammessa la prescrizione di più di due confezioni per ricetta (trattamento di malattie croniche) non si pagheranno più 3000 o 6000 lire di quota fissa ma 1000 lire per confezione. Appare evidente che nel caso in cui vengano prescritte nella stessa ricetta sei confezioni dello stesso farmaco, il risparmio è uguale a zero; la convenienza vi è nell’ipotesi in cui le confezioni prescritte siano inferiori a sei.

Saranno, inoltre, dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale ulteriori farmaci per le persone affette da patologie neoplastiche, e farmaci ansiolitici destinati a persone dimesse da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale.

 

 

Daniela Piglia
Servizio Legale - Ledha

Carlo Giacobini
Centro per la documentazione legislativa - Uildm