Collocamento obbligatorio: approvata la riforma


Tra le novità: obbligo di assunzioni per le imprese sopra i 15 dipendenti, incentivi alle assunzioni e sanzioni per gli inadempienti
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Obbligo di assunzione anche per le piccole imprese dai 15 dipendenti in su; sanzioni di 100mila lire al giorno per chi non applica le regole. Ma anche fiscalizzazione degli oneri contributivi e facilitazioni per adeguare le strutture aziendali e possibilità di chiamata nominativa per chi assume. Questi alcuni degli elementi contenuti nella nuova legge sul collocamento dei disabili approvata in via definitiva il 25 febbraio scorso che ha sostituito la tanto contestata Legge 482/68.

Ma vediamo in sintesi le innovazioni apportate dalla normativa, riservandoci di dare un commento più approfondito sul prossimo numero di Lisdha news.

Quote obbligatorie.
I datori di lavoro (pubblici e privati) saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze disabili nella misura del 7% per le aziende con oltre 50 dipendenti. C'è una contrazione, quindi, rispetto al 15% della precedente normativa, che tuttavia è stata fino ad oggi ampiamente disattesa (la quota effettiva si disabili assunti si ferma al 3,5%). D'altra parte viene ampliata la tipologia delle aziende che saranno tenute ad assumere: dovranno occupare 2 disabili le ditte che hanno da 36 a 50 dipendenti, mentre per quelle comprese tra 15 e 35 (che rappresentano la maggioranza) l'obbligo è fissato su un disabile che verrà inserito in presenza di una nuova assunzione (la precedente normativa non contemplava alcun obbligo).

Modalità di inserimento.
Si passa dal modello impositivo a quello consensuale, attraverso l'inserimento mirato. I datori di lavoro assumeranno facendo richiesta nominativa agli uffici competenti attraverso la stipula di convenzioni. Le richieste saranno tutte nominative per le aziende da 15 a 35 dipendenti (e inoltre per i partiti politici, per le organizzazioni sindacali e sociali...); nominative per il 50% in quelle tra i 36 e 50 dipendenti e per il 60% in quelle oltre i 50 dipendenti. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le cooperative sociali, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto e sono limitate nel tempo e nel numero: il tirocinio presso la cooperativa non può superare i due anni. noltre tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Incentivi.
Per le imprese che assumono disabili la legge prevede incentivi sotto forma di sgravi contributivi in proporzione al grado di invalidità: fiscalizzazione totale per un massimo di otto anni per il lavoratore assunto che abbia una riduzione superiore al 79% della capacità lavorativa; una fiscalizzazione del 50% per massimo cinque anni per chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79%; un rimborso forfettario delle spese, necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per chi ha una riduzione della capacità lavorativa del 50 per cento.

A questi incentivi se ne aggiungeranno ulteriori provenienti dal fondo che ciascuna regione dovrà istituire. Tale fondo sarà alimentato dal sistema sanzionatorio rivolto a chi trasgredisce la legge e sarà finalizzato anche al finanziamento di corsi di formazione, stages, tutoraggio e tutto ciò che serve per favorire il reale inserimento lavorativo.

Sanzioni.
Le imprese che non adempiranno gli obblighi saranno soggette ad una sanzione amministrativa pari ad 1 milione per ritardato avvio agli uffici competenti del prospetto informativo necessario per definire gli obblighi di assunzione, maggiorata di lire 50mila per ogni giorno di ulteriore ritardo, nonché a una sanzione di 100mila lire al giorno per ciascun lavoratore disabile che, in violazione delle norme, risulta non occupato nella medesima azienda..

Per il momento, comunque, la vecchia 482 del 1968 non andrà in soffitta: resterà in vigore per altri 10 mesi, il tempo previsto dalla nuova norma per mettere in piedi tutta la struttura organizzativa e far partire il nuovo meccanismo di obblighi e sanzioni.