L'Abc
dei permessi
per disabili e familiari |
Già in passato abbiamo parlato ampiamente di quella disposizione della legge
quadro sull'handicap n. 104/1992 che prevede (articolo 33) per le persone portatrici di
handicap o per i congiunti che assistono persone gravemente disabili la possibilità di
ottenere particolari permessi sul lavoro.
L'intepretazione da dare a tale normativa è spesso
oggetto di contrasto tra i dipendenti che richiedono le riduzioni di orario la
possibilità di usufruire di tali permessi e i datori di lavoro restii a concederli.
Riteniamo perciò utile dare un'indicazione completa della
normativa (alla luce delle circolari Inps n 80/95, n. 211/96 e della sentenza del
Consiglio di Stato n. 947/1997) ancora tra l'altro, troppo poco conosciuta
Permessi per i familiari
a) Fino ai tre anni di età
del bambino: prolungamento del periodo di astensione facoltativa per il parto o due ore di
permesso retribuito giornaliero. Cumulabilità con i permessi per maternità.
La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata dalla
Ussl, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro per maternità, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
In alternativa a tale prolungamento possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Se il figlio handicappato ha meno di tre anni ed è
affetto da malattia comune, un genitore può ricevere sia i benefici della legge n. 104/92
(riposi orari) sia quelli della legge sulla maternità per le restanti ore (assenze non
retribuite).
b) Dopo i tre anni di età del bambino tre giorni
di permesso mensile retribuito.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino i genitori (la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore) e i
parenti (o affini, come i cognati, i suoceri, ecc.) e gli affidatari possono disporre di
un permesso mensile di tre giorni per la cura di un handicappato grave non ricoverato a
tempo pieno.
In particolare:
fino al 18° anno di età non è richiesta la
convivenza dell'handicappato con i suoi genitori, oltre il 18° anno la convivenza diventa
determinante. Invece i parenti o affini devono essere sempre conviventi indipendentemente
dalla maggiore o minore età dell'assistito;
il diritto ai tre giorni di permesso è
riconosciuto anche al coniuge dell'handicappato purché sia convivente.
Se c'è un altro figlio minore di 3 anni.
In presenza di più figli, di cui uno handicappato e
uno di età inferiore ai 3 anni (non handicappato), la malattia comune di
questultimo potrà comportare lastensione non retribuita prevista dalla legge
sulla maternità per il minore di 3 anni (n. 1204/71) da parte del genitore che già
usufruisce di permessi per lhandicappato oppure da parte dellaltro genitore.
Se subentra una malattia del figlio non handicappato
minore di 3 anni, anche il secondo genitore può usufruire di una parallela astensione dal
lavoro non retribuita per la malattia di tale figlio.
Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che
nel caso in cui siano più di uno i familiari conviventi della persona disabile e che
possono prestarle assistenza, il principale sarà ugualmente tenuto a concedere il
permesso al proprio dipendente se non risulta che qualcuno degli altri congiunti ha
ottenuto, a sua volta, il beneficio.
Più familiari handicappati gravi.
Se coesistono nella stessa famiglia più
handicappati gravi di età superiore ai 3 anni e bisognosi di assistenza, possono essere
riconosciuti più permessi retribuiti nel limite massimo di 3 giorni per ognuno di questi
familiari. La richiesta può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal padre
lavoratore, oppure da entrambi se i figli da assistete sono più di uno, o ancora dal
coniuge, da un parente o da un affine entro il terzo grado, purché siano conviventi con
lhandicappato. Alla domanda va allegata una dichiarazione di responsabilità
sulleffettiva necessità dellassistenza.
Fruizione a mezza giornata dei permessi
giornalieri.
I tre permessi, anche continuativi, possono essere
frazionabili in mezze giornate lavorative (Esempio: se lorario giornaliero è di 7
ore, lhandicappato può fruire, nellarco del mese, per se stesso, fino a 6
permessi di 3 ore e mezza ciascuno).
Permessi per i
lavoratori disabili
Il lavoratore handicappato ha la possibilità di
usufruire di 3 giorni mensili o di 2 ore giornaliere di permesso retribuito. In questi
anni vi sono stati pronunciamenti diversi circa la possibilità di cumulare queste diverse
agevolazioni; prevalente, fino a poco tempo fa era uninterpretazione restrittiva.
Lultima circolare Inps conferma invece le indicazioni più estensive: il lavoratore
disabile, se richiede la fruizione di tre giorni di permesso, può anche ottenere un certo
numero di ore di permesso.
Lavoratore disabile che assiste un disabile.
Al lavoratore portatore di handicap grave che
utilizza già i permessi previsti dalla sua condizione e che sia contemporaneamente
familiare di una persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, su richiesta,
oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per
assistere il familiare (figlio coniuge, parente o affine entro il terzo grado).
Modalità di
ottenimento dei permessi
Il lavoratore deve presentare una domanda valida per
i 12 mesi successivi (o per 6 mesi se la Ussl non ha ancora attestato definitivamente la
gravità dell'handicap); l'indicazione del lavoratore può però essere sempre variata se
insorgono diverse circostanze.
I permessi vengono pagati in relazione a tutte le
voci che compongono la paga globale giornaliera che vene di fatto corrisposta.
Le indennità spettano solo a coloro che risultano
assicurati presso l'Inps per la maternità. I lavoratori a domicilio e le lavoratrici
domestiche, che non godono di tale assicurazione, non possono chiedere questi permessi
anche se sono handicappati essi stessi.
I lavoratori agricoli devono presentare direttamente
all'Inps la richiesta di prestazioni, con cadenza almeno mensile, dopo il reale godimento
dei riposi.
Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore
giornaliere spetta solo 1 ora di permesso.
I periodi di permesso non sono coperti da contributi
per la pensione, con la sola eccezione fatta dalla legge 166/91 per i lavoratori
telefonici ai quali i permessi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
L'Inps ha predisposto il modello Handi che i
genitori e i parenti interessati devono compilare e presentare agli uffici e, in copia
anche al datore di lavoro.
Per ottenere i permessi occorre la richiesta di
accertamento della situazione di gravità, indirizzata dalla Commissioni mediche delle
Asl, allegando certificato di stato di famiglia e certificato di invalidità della persona
da assistere. Dopo aver ottenuto il riconoscimento di gravità occorre presentare domanda
al datore di lavoro e all'Inps allegando certificato della situazione di gravità; stato
di famiglia, dichiarazione di responsabilità attestante che la persona da assistere non
è ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, con firma autenticata da un
funzionario di quartiere o comunale.
I permessi vengono rimborsati alle aziende
dall'Inps.
L'importo delle indennità deve essere esposto in
una dei righi in banco del quadro "D" del modello DM 10/2 con i seguenti codici:
"L056" preceduto dalla dicitura
"IND, art. 33, c. 3 Legge 104/92 (permessi mensili di tre giorni per i genitori e
parenti);
"L057" preceduto dalla dicitura
"IND, art. 33, c. 6, Legge 104/92" (permessi di tre giorni spettanti agli
handicappati che lavorano
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