L'Abc dei permessi
per disabili e familiari

 

Già in passato abbiamo parlato ampiamente di quella disposizione della legge quadro sull'handicap n. 104/1992 che prevede (articolo 33) per le persone portatrici di handicap o per i congiunti che assistono persone gravemente disabili la possibilità di ottenere particolari permessi sul lavoro.

L'intepretazione da dare a tale normativa è spesso oggetto di contrasto tra i dipendenti che richiedono le riduzioni di orario la possibilità di usufruire di tali permessi e i datori di lavoro restii a concederli.

Riteniamo perciò utile dare un'indicazione completa della normativa (alla luce delle circolari Inps n 80/95, n. 211/96 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 947/1997) ancora tra l'altro, troppo poco conosciuta

 

Permessi per i familiari

a) Fino ai tre anni di età del bambino: prolungamento del periodo di astensione facoltativa per il parto o due ore di permesso retribuito giornaliero. Cumulabilità con i permessi per maternità.

La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata dalla Ussl, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

In alternativa a tale prolungamento possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Se il figlio handicappato ha meno di tre anni ed è affetto da malattia comune, un genitore può ricevere sia i benefici della legge n. 104/92 (riposi orari) sia quelli della legge sulla maternità per le restanti ore (assenze non retribuite).

 

b) Dopo i tre anni di età del bambino tre giorni di permesso mensile retribuito.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino i genitori (la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore) e i parenti (o affini, come i cognati, i suoceri, ecc.) e gli affidatari possono disporre di un permesso mensile di tre giorni per la cura di un handicappato grave non ricoverato a tempo pieno.

In particolare:

  • fino al 18° anno di età non è richiesta la convivenza dell'handicappato con i suoi genitori, oltre il 18° anno la convivenza diventa determinante. Invece i parenti o affini devono essere sempre conviventi indipendentemente dalla maggiore o minore età dell'assistito;

  • il diritto ai tre giorni di permesso è riconosciuto anche al coniuge dell'handicappato purché sia convivente.

 

Se c'è un altro figlio minore di 3 anni.

In presenza di più figli, di cui uno handicappato e uno di età inferiore ai 3 anni (non handicappato), la malattia comune di quest’ultimo potrà comportare l’astensione non retribuita prevista dalla legge sulla maternità per il minore di 3 anni (n. 1204/71) da parte del genitore che già usufruisce di permessi per l’handicappato oppure da parte dell’altro genitore.

Se subentra una malattia del figlio non handicappato minore di 3 anni, anche il secondo genitore può usufruire di una parallela astensione dal lavoro non retribuita per la malattia di tale figlio.

Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che nel caso in cui siano più di uno i familiari conviventi della persona disabile e che possono prestarle assistenza, il principale sarà ugualmente tenuto a concedere il permesso al proprio dipendente se non risulta che qualcuno degli altri congiunti ha ottenuto, a sua volta, il beneficio.

 

Più familiari handicappati gravi.

Se coesistono nella stessa famiglia più handicappati gravi di età superiore ai 3 anni e bisognosi di assistenza, possono essere riconosciuti più permessi retribuiti nel limite massimo di 3 giorni per ognuno di questi familiari. La richiesta può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore, oppure da entrambi se i figli da assistete sono più di uno, o ancora dal coniuge, da un parente o da un affine entro il terzo grado, purché siano conviventi con l’handicappato. Alla domanda va allegata una dichiarazione di responsabilità sull’effettiva necessità dell’assistenza.

 

Fruizione a mezza giornata dei permessi giornalieri.

I tre permessi, anche continuativi, possono essere frazionabili in mezze giornate lavorative (Esempio: se l’orario giornaliero è di 7 ore, l’handicappato può fruire, nell’arco del mese, per se stesso, fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno).

 

 

Permessi per i lavoratori disabili

 

Il lavoratore handicappato ha la possibilità di usufruire di 3 giorni mensili o di 2 ore giornaliere di permesso retribuito. In questi anni vi sono stati pronunciamenti diversi circa la possibilità di cumulare queste diverse agevolazioni; prevalente, fino a poco tempo fa era un’interpretazione restrittiva. L’ultima circolare Inps conferma invece le indicazioni più estensive: il lavoratore disabile, se richiede la fruizione di tre giorni di permesso, può anche ottenere un certo numero di ore di permesso.

 

Lavoratore disabile che assiste un disabile.

Al lavoratore portatore di handicap grave che utilizza già i permessi previsti dalla sua condizione e che sia contemporaneamente familiare di una persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, su richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio coniuge, parente o affine entro il terzo grado).

 

 

Modalità di ottenimento dei permessi

 

Il lavoratore deve presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (o per 6 mesi se la Ussl non ha ancora attestato definitivamente la gravità dell'handicap); l'indicazione del lavoratore può però essere sempre variata se insorgono diverse circostanze.

I permessi vengono pagati in relazione a tutte le voci che compongono la paga globale giornaliera che vene di fatto corrisposta.

Le indennità spettano solo a coloro che risultano assicurati presso l'Inps per la maternità. I lavoratori a domicilio e le lavoratrici domestiche, che non godono di tale assicurazione, non possono chiedere questi permessi anche se sono handicappati essi stessi.

I lavoratori agricoli devono presentare direttamente all'Inps la richiesta di prestazioni, con cadenza almeno mensile, dopo il reale godimento dei riposi.

Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di permesso.

I periodi di permesso non sono coperti da contributi per la pensione, con la sola eccezione fatta dalla legge 166/91 per i lavoratori telefonici ai quali i permessi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

L'Inps ha predisposto il modello Handi che i genitori e i parenti interessati devono compilare e presentare agli uffici e, in copia anche al datore di lavoro.

Per ottenere i permessi occorre la richiesta di accertamento della situazione di gravità, indirizzata dalla Commissioni mediche delle Asl, allegando certificato di stato di famiglia e certificato di invalidità della persona da assistere. Dopo aver ottenuto il riconoscimento di gravità occorre presentare domanda al datore di lavoro e all'Inps allegando certificato della situazione di gravità; stato di famiglia, dichiarazione di responsabilità attestante che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, con firma autenticata da un funzionario di quartiere o comunale.

I permessi vengono rimborsati alle aziende dall'Inps.

L'importo delle indennità deve essere esposto in una dei righi in banco del quadro "D" del modello DM 10/2 con i seguenti codici:

  • "L056" preceduto dalla dicitura "IND, art. 33, c. 3 Legge 104/92 (permessi mensili di tre giorni per i genitori e parenti);

  • "L057" preceduto dalla dicitura "IND, art. 33, c. 6, Legge 104/92" (permessi di tre giorni spettanti agli handicappati che lavorano