Così non basta


Insufficienti le modifiche apportate alla legge quadro sull'handicap per venire incontro alle necessità delle persone con handicap grave.


I lettori ricorderanno che nello scorso numero del giornale si è affrontato il grave problema dei costi che un non autosufficiente deve affrontare - nella misura in cui non vi è assistenza di familiari - per condurre una vita autonoma. All'articolo (Consentitemi di sperare) si è affiancata l'indicazione di quelli che potrebbero essere i principi ispiratori di una legge che volesse affrontare il suddetto problema economico: detrazione dal reddito del costo per l'assistenza; agevolazioni contributive; agevolazioni per la formazione di cooperative assistenziali ecc..

Nel maggio di quest'anno è stata varata una legge (la n.162) concernente "misure di sostegno in favore di persone con handicap grave". Il problema affrontato è proprio quello dei costi dell'assistenza necessaria a garantire una vita non in istituto alle persone con handicap grave. Che cosa si prevede? Essenzialmente viene integrato l'art.39 della legge quadro disponendosi che le regioni possono "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità... mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 - servizi di aiuto personale istituiti dai comuni o dalle ASL - ... e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati". Per tali interventi è previsto uno stanziamento di circa sessanta miliardi l'anno.

L'intervento legislativo è certo interessante. Ma un primo limite emerge proprio a livello di risorse stanziate. Nell'articolo pubblicato sul numero precedente di questo giornale si è stimato in almeno cento milioni l'anno il costo dell'assistenza per un disabile totalmente non autosufficiente. Allora semplificando con voluto paradosso potremmo dire che i programmi della nuova legge potranno soddisfare i bisogni di qualche centinaio di disabili totalmente non autosufficienti! Comunque si realizzi l'intervento, l'impressione è quella della goccia nel mare.

Un'altra perplessità nasce dall'impressione di una certa macchinosità/burocraticità di un meccanismo fondato sull'individuazione del 'caso' cui segue il 'progetto' cui segue 'l'assistenza'... Infine, da un punto di vista di principio emerge un approccio di tipo 'assistenziale'.

Nel complesso, le idee proposte nel precedente numero di questo giornale paiono mantenere attualità, perché quelle idee escludono ogni passaggio burocratico e ogni scelta caso per caso proponendo un meccanismo di detrazioni-agevolazioni automatiche-generali e perché esse esprimono attraverso il modello della detrazione-agevolazione l'idea per cui favorire l'autosufficienza del disabile è sostenere un investimento per la società.

E. C
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Indennizzo per i danneggiati dall'antipolio

La notizia era clamorosa: "Tutte le vittime della poliomielite hanno diritto ad un indennizzo"; subito migliaia di persone hanno pensato di aver diritto ad un indennizzo che li risarcisse, anche se in minima parte, degli anni di Calvario, provocato dagli esiti di questa malattia.

La realtà non è così "rivoluzionaria". La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24-25/2/98 infatti, facendo riferimento alla Legge n. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede indennizzi solo per chi può dimostrare di aver contratto la poliomielite in seguito all'assunzione del vaccino Salck o Sabin.

Chi pensa di aver diritto all'indennizzo deve:
- compilare un modulo distribuito dall'Ufficio responsabile del procedimento per a Legge n. 210 della Azienda sanitaria Locale della provincia di residenza.
Allegare:
- certificato di nascita;
- copia conforme certificato di vaccinazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione antipolio;
- copia conforme delle cartelle cliniche o documentazioni analoghe attestanti le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni e infermità.La richiesta di indennizzo con la relativa documentazione deve essere indirizzata al Ministero della Sanità e presentata all'Ufficio responsabile del procedimento per la Legge n. 210 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di residenza.

Per chi risiede in provincia di Varese, l'Ufficio competente ha sede in Varese, in via Otorino Rossi 9, tel. 0332/277240, responsabile dr. Franca Sambo.Poiché la questione è complessa e con diversità caso per caso, consigliamo di prendere contatto con l'Ufficio competente, prima di avviare la ricerca dei documenti.

Laura Belloni