Insufficienti le modifiche apportate alla legge quadro sull'handicap per venire incontro
alle necessità delle persone con handicap grave.
I lettori ricorderanno che nello scorso numero
del giornale si è affrontato il grave problema dei costi che un non autosufficiente deve
affrontare - nella misura in cui non vi è assistenza di familiari - per condurre una vita
autonoma. All'articolo (Consentitemi di sperare) si è affiancata l'indicazione di quelli
che potrebbero essere i principi ispiratori di una legge che volesse affrontare il
suddetto problema economico: detrazione dal reddito del costo per l'assistenza;
agevolazioni contributive; agevolazioni per la formazione di cooperative assistenziali
ecc..
Nel maggio di quest'anno è stata varata una legge (la n.162)
concernente "misure di sostegno in favore di persone con handicap grave". Il
problema affrontato è proprio quello dei costi dell'assistenza necessaria a garantire una
vita non in istituto alle persone con handicap grave. Che cosa si prevede? Essenzialmente
viene integrato l'art.39 della legge quadro disponendosi che le regioni possono
"programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità... mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto
personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'art. 9 - servizi di aiuto personale istituiti dai comuni o dalle ASL - ... e al
rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati". Per tali interventi è previsto uno stanziamento di circa
sessanta miliardi l'anno.
L'intervento legislativo è certo interessante. Ma un primo limite
emerge proprio a livello di risorse stanziate. Nell'articolo pubblicato sul numero
precedente di questo giornale si è stimato in almeno cento milioni l'anno il costo
dell'assistenza per un disabile totalmente non autosufficiente. Allora semplificando con
voluto paradosso potremmo dire che i programmi della nuova legge potranno soddisfare i
bisogni di qualche centinaio di disabili totalmente non autosufficienti! Comunque si
realizzi l'intervento, l'impressione è quella della goccia nel mare.
Un'altra perplessità nasce dall'impressione di una certa
macchinosità/burocraticità di un meccanismo fondato sull'individuazione del 'caso' cui
segue il 'progetto' cui segue 'l'assistenza'... Infine, da un punto di vista di principio
emerge un approccio di tipo 'assistenziale'.
Nel complesso, le idee proposte nel precedente numero di questo
giornale paiono mantenere attualità, perché quelle idee escludono ogni passaggio
burocratico e ogni scelta caso per caso proponendo un meccanismo di
detrazioni-agevolazioni automatiche-generali e perché esse esprimono attraverso il
modello della detrazione-agevolazione l'idea per cui favorire l'autosufficienza del
disabile è sostenere un investimento per la società.
E. C
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Indennizzo per i danneggiati
dall'antipolio
La notizia
era clamorosa: "Tutte le vittime della poliomielite hanno diritto ad un
indennizzo"; subito migliaia di persone hanno pensato di aver diritto ad un
indennizzo che li risarcisse, anche se in minima parte, degli anni di Calvario, provocato
dagli esiti di questa malattia.
La realtà non è così "rivoluzionaria". La
sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24-25/2/98 infatti, facendo riferimento alla
Legge n. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede indennizzi solo
per chi può dimostrare di aver contratto la poliomielite in seguito all'assunzione del
vaccino Salck o Sabin.
Chi pensa di aver diritto all'indennizzo deve:
- compilare un modulo distribuito dall'Ufficio responsabile del procedimento per a Legge
n. 210 della Azienda sanitaria Locale della provincia di residenza.
Allegare:
- certificato di nascita;
- copia conforme certificato di vaccinazione che attesti l'effettuazione della
vaccinazione antipolio;
- copia conforme delle cartelle cliniche o documentazioni analoghe attestanti le
manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni e
infermità.La richiesta di indennizzo con la relativa documentazione deve essere
indirizzata al Ministero della Sanità e presentata all'Ufficio responsabile del
procedimento per la Legge n. 210 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
residenza.
Per chi risiede in provincia di Varese, l'Ufficio
competente ha sede in Varese, in via Otorino Rossi 9, tel. 0332/277240, responsabile dr.
Franca Sambo.Poiché la questione è complessa e con diversità caso per caso, consigliamo
di prendere contatto con l'Ufficio competente, prima di avviare la ricerca dei documenti.
Laura Belloni |
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