Un comitato ristretto della Commissione lavoro della
Camera (relatore Stelluti) ha prodotto una "bozza di testo base" che modifica il
disegno di legge approvato dal Senato il 31 luglio 1997 sul "Diritto al lavoro dei
disabili".
Dall'esame della bozza concordata risulta che non solo le speranze
di miglioramento sono andate deluse (soppressione delle categorie giuridiche, superamento
del criterio della ridotta capacità lavorativa, garanzie di raccordo tra la domanda e
l'offerta di lavoro), ma che le innovazioni previste rafforzano l'impostazione
assistenzialistica trasformando il diritto al lavoro in intervento risarcitivo e
discrezionale.
Ecco le principali modifiche.
Frazionamento delle quota d'obbligo (art 2)
La quota di riserva (che ne testo del Senato era fissata al 7 per cento) è stata
scaglionata in tre fasce: 7 per cento nelle aziende con più di 50 dipendenti, un
lavoratore disabile da 15 a 35 dipendenti. La soluzione ha carattere formalistico e
incerte prospettive di applicazione. Sarebbe opportuno ripristinare l'aliquota unica,
ridotta al 4%, come nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea.
Riqualificazione professionale (art. 3, comma 5).
E' prevista l'attribuzione privilegiata alle associazioni storiche della
"riqualificazione professionale": un'idea che risale al 1964... quando la
Confindustria e l'Intersind erogarono 500 milioni all'Anmic in cambio della sospensione
per due anni dell'obbligo di assumere "mutilati e invalidi civili in
formazione".
Servizi del collocamento (art. 5, comma 2, punto b).
Nell'ambito dei nuovi organi regionali per il collocamento, è previsto un Comitato
Tecnico di cui fanno parte "esperti in materia di inabilità... per la valutazione
dell'inabilità"! Quando si riuscirà a capire che gli "inabili" non
possono lavorare e i disabili sì?
Assunzioni nominative (art. 6).
Viene fortemente estesa la facoltà dell'assunzione su richiesta nominativa (totale per le
piccole imprese, al 50 per cento per quelle medie e al 60 per cento per le aziende con
più di 50 dipendenti), ma non si dice niente sulle modalità e i criteri con i quali le
aziende eserciteranno questo diritto, sulla concreta possibilità di incrociare l'offerta
con la domanda di lavoro che è il fondamento del collocamento mirato. Per questa
genericità la richiesta di avviamento nominativa costituisce un rischio di
discrezionalità e una riduzione delle garanzie per i disabili-gravi.
Cooperative sociali (nuovo articolo) (art. 11)
Si tratta dell'istituzione di un mercato del lavoro protetto e assistito affidato alle
cooperative di solidarietà sociale. Vengono eliminati tutti gli obiettivi di
socializzazione (le cooperative sociali di gruppo B sono sostanzialmente '"laboratori
protetti") si crea una camera di compensazione del collocamento che finirà per
diventare l'unico effettivo ambito di inserimento lavorativo. Le aziende che stipulano
convenzioni, a scopo formativo della durata di due anni, con le cooperative sociali,
attraverso l'affidamento di commesse di lavoro, sono esentate totalmente o parzialmente
dall'assumere disabili. Inoltre (e questo è l'aspetto più grave) i datori di lavoro che
assumono lavoratori disabili, possono essere autorizzati a procedere al comando, avente
finalità formative, di detti lavoratori, presso cooperative sociali... attraverso
l'affidamento di commesse...". Questa seconda norma, poiché non prevede limiti di
tempo né alcun riferimento alla gravità dell'handicap, consentirà alle aziende di
sbarazzarsi dei propri dipendenti disabili affidandoli alle cooperative sociali. Manca
infine qualsiasi indicazione sui corrispettivi e sull'entità delle commesse di lavoro.
Agevolazioni (art. 12).
Stabilisce la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e
assistenziali per chi assume disabili medio-gravi o disabili intellettivi, classificati in
base '"alla riduzione della capacità lavorativa" (superiore al 79% o compresa
tra il 67 e il 79%). A parte la difficoltà teorica di stabilire le percentuali, bisogna
ribadire che le alterazioni anatomo-funzionali possono essere percentualizzate, mentre le
disabilità conseguenti devono essere valutate secondo parametri medico-legali e sociali:
così ha stabilito la legge 104/92.
Sanzioni (art. 14).
E' sparita la sanzione relativa al rifiuto d'inserimento in azienda e la norma che
stabiliva il divieto di rilasciare il nulla osta per l'assunzione ordinaria nel caso che
l'azienda non abbia inviato l'elenco dei posti disponibili per i disabili.
Osservazioni di sintesi
La riforma della vigente e ormai inapplicata disciplina sulle assunzioni obbligatorie, che
al Senato aveva registrato un'impostazione abbastanza positiva, alla Camera ha assunto
prospettive preoccupanti.
L'invadenza delle associazioni storiche degli invalidi e i loro
privilegi, il ritardo culturale dei parlamentari e i loro interessi elettorali, le logiche
neoliberistiche e di mercato degli imprenditori, l'indifferenza delle organizzazioni
sindacali, rischiano di compromettere complessivamente il diritto al lavoro e la dignità
sociale degli handicappati.
Per riequilibrare il testo sono indispensabili:
- l'abrogazione del criterio della "ridotta capacità"
lavorativa" sostituendolo con al valutazione delle capacità residue secondo quanto
disposto dalla legge 104/92;
- una maggiore equità fra l'esigenza di flessibilità
dell'inserimento lavorativo (assunzione nominativa, agevolazioni esoneri) e il sistema
delle garanzie per gli aventi diritto;
- una rigorosa definizione delle modalità di inserimento nelle
cooperative sociali (modello Treviso) e forte riduzione dei possibili fruitori;
- una norma integrativa per la revisione degli elenchi di cui
all'art. 19 della legge 482/68, in cui sono iscritti 260mila invalidi disoccupati, al fine
di raggrupparli per tipologia di handicap, ma soprattutto per eliminare quelli
"falsi".