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Finalmente in vigore i primi attesi
provvedimenti di agevolazione per il no-profit: un insieme di agevolazioni fiscali
subordinate a severi requisiti.
Nel 1996 (legge n.662) il Governo era stato
delegato ad introdurre un nuovo "regime tributario-2 per le "organizzazioni non
lucrative dutilità sociale": ONLUS.
Da questanno sono in vigore le norme emanate in base alla delega (decreto
n.460/1997).
Quali le novità? Sono previste agevolazioni
fiscali, in particolare agevolazioni per chi aiuta le Onlus e agevolazione per le Onlus
stesse.
Per chi aiuta: detraibilità fiscale delle
donazioni in denaro fino a quattro milioni -per le persone fisiche e gli enti non
commerciali- ; deducibilità fiscale delle donazioni in denaro per le imprese fino al dure
per cento del reddito (si noti: nel complesso il sistema è pensato per organismi che
ricevano una pioggia di contributi mediopiccoli); deducibilità fiscale, entro certi
limiti, delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici donati; deducibilità
fiscale, entro certi limiti, delle spese in caso di prestito di personale da grandi
imprese a Onlus.
Agevolazioni fiscali per le Onlus:
totale esenzione per quel che riguarda le
raccolte di fondi; esenzione dallIva dellattività, anche per quel che
riguarda lattività commerciale connessa eventualmente svolta (che comunque non
dovrà superare una certa soglia).
Quali requisiti deve avere un organismo per
essere considerato Onlus?
Conta anzitutto che lorganismo persegua
fini di solidarietà sociale ed abbia carattere non lucrativo.
Conta poi il settore di intervento, che deve
rientrare tra i seguenti: assistenza sociale, sanitaria, sport dilettantistico;
formazione; promozione e tutela della cultura, dellambiente, dei diritti civili;
ricerca scientifica (con specifiche limitazioni).
Conta poi la veste giuridica nel senso che
sono esclusi: enti pubblici; società commerciali diverse dalle cooperative; fondazioni
bancarie; partiti; sindacati.
Per le organizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali, le Ong oltre a restare salve le norme di maggiore favore
eventualmente poste dalle norme speciali- è previsto che siano "in ogni caso"
considerate Onlus.
Laccesso alla disciplina delle Onlus è
volontario: è previsto che lorganismo interessato comunichi al competente ufficio
finanziario lintenzione di accedere al sistema. La permanenza nel sistema è
subordinata, oltre al permanere dei requisiti, allonere di corredare il bilancio
ove lattività superi determinati limiti- di una relazione di controllo
redatta da uno o più revisori contabili ( in analogia a quanto previsto dalla legge per
le società per azioni).
Le norme del decreto, inerenti il solo
profilo fiscale, certo non esauriscono le attese in termini di interventi di agevolazione
e disciplina del no-profit.
Comunque offrono vantaggi, anche se non sono nel
complesso di facile interpretazione ed applicazione ( specie se si pensa alla
"non-professionalità" che caratterizza spesso il modus operandi delle
organizzazioni no-profit). |