Non-profit:

 

 

Le nuove regole:

Finalmente in vigore i primi attesi provvedimenti di agevolazione per il no-profit: un insieme di agevolazioni fiscali subordinate a severi requisiti.

Nel 1996 (legge n.662) il Governo era stato delegato ad introdurre un nuovo "regime tributario-2 per le "organizzazioni non lucrative d’utilità sociale": ONLUS.
Da quest’anno sono in vigore le norme emanate in base alla delega (decreto n.460/1997).

Quali le novità? Sono previste agevolazioni fiscali, in particolare agevolazioni per chi aiuta le Onlus e agevolazione per le Onlus stesse.

Per chi aiuta: detraibilità fiscale delle donazioni in denaro fino a quattro milioni -per le persone fisiche e gli enti non commerciali- ; deducibilità fiscale delle donazioni in denaro per le imprese fino al dure per cento del reddito (si noti: nel complesso il sistema è pensato per organismi che ricevano una pioggia di contributi mediopiccoli); deducibilità fiscale, entro certi limiti, delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici donati; deducibilità fiscale, entro certi limiti, delle spese in caso di prestito di personale da grandi imprese a Onlus.

Agevolazioni fiscali per le Onlus:

totale esenzione per quel che riguarda le raccolte di fondi; esenzione dall’Iva dell’attività, anche per quel che riguarda l’attività commerciale connessa eventualmente svolta (che comunque non dovrà superare una certa soglia).

Quali requisiti deve avere un organismo per essere considerato Onlus?

Conta anzitutto che l’organismo persegua fini di solidarietà sociale ed abbia carattere non lucrativo.

Conta poi il settore di intervento, che deve rientrare tra i seguenti: assistenza sociale, sanitaria, sport dilettantistico; formazione; promozione e tutela della cultura, dell’ambiente, dei diritti civili; ricerca scientifica (con specifiche limitazioni).

Conta poi la veste giuridica nel senso che sono esclusi: enti pubblici; società commerciali diverse dalle cooperative; fondazioni bancarie; partiti; sindacati.

Per le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le Ong –oltre a restare salve le norme di maggiore favore eventualmente poste dalle norme speciali- è previsto che siano "in ogni caso" considerate Onlus.

L’accesso alla disciplina delle Onlus è volontario: è previsto che l’organismo interessato comunichi al competente ufficio finanziario l’intenzione di accedere al sistema. La permanenza nel sistema è subordinata, oltre al permanere dei requisiti, all’onere di corredare il bilancio –ove l’attività superi determinati limiti- di una relazione di controllo redatta da uno o più revisori contabili ( in analogia a quanto previsto dalla legge per le società per azioni).

Le norme del decreto, inerenti il solo profilo fiscale, certo non esauriscono le attese in termini di interventi di agevolazione e disciplina del no-profit.

Comunque offrono vantaggi, anche se non sono nel complesso di facile interpretazione ed applicazione ( specie se si pensa alla "non-professionalità" che caratterizza spesso il modus operandi delle organizzazioni no-profit).