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Spese
deducibili dal reddito
Spese totalmente deducibili. Ai sensi dellart. 10 del
Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) coloro che sono stati riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge 104/1992 possono dedurre dal reddito complessivo sia le
spese mediche generiche sia quelle specifiche per l'intero importo sostenuto.
Sono considerate "spese mediche generiche" quelle sostenute
per le prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e
cure di medicina omeopatica e le cure termali), per i ricoveri e le degenze e per i
medicinali.
Sono considerate spese di assistenza specifica quelle inerenti a
compensi corrisposti a personale qualificato (es. personale paramedico o munito di
apposita autorizzazione) a fronte di specifica prestazione sanitaria (es. prelievi per
analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, spese per riabilitazione).
Non sono deducibili i compensi corrisposti a personale non qualificato
e per prestazioni di carattere meramente alberghiero.
Spese parzialmente deducibili. Per le spese di
ricovero dei portatori di handicap in istituti di assistenza è ammessa in deduzione non
lintero ammontare della retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche
e quelle di assistenza specifica. E quindi indispensabile che nella documentazione
emessa (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dallistituto di assistenza siano
evidenziate e tenute separate le spese inerenti la retta di degenza da quelle di
assistenza medica.
Deducibilità delle spese sostenute per familiari non
fiscalmente a carico. La deducibilità delle spese di cui sopra è ammessa anche
se le stesse sono state sostenute per i familiari di cui allart 433 c.c. (coniuge,
figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle germani o
naturali). La spesa può essere dedotta anche se i familiari precedentemente indicati non
sono fiscalmente a carico.
Spese detraibili dal reddito
Spese sanitarie per cui spetta la detrazione per la parte
che eccede le 250.000. Sono costituite dalle spese mediche specialistiche
(prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni,
prestazioni specialistiche, acquisto od affitto di protesi sanitarie); per esse valgono le
stesse regole di detrazione operanti per tutti i soggetti.
Per i familiari fiscalmente a carico valgono le stesse regole indicate
prima per le deduzioni.
Requisiti soggettivi
L'handicap deve essere comprovato. Per avere diritto alle suindicate
deduzioni lesistenza dellhandicap deve essere comprovata con le procedure
richieste dalla legge 104/1992. E stato precisato dallAmministrazione
Finanziaria che è irrilevante laver ottenuto lassegno di accompagnamento ai
fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap; da ciò deriva che chi ha
adempiuto alle procedure ex lege 104/1992 ma non ha lassegno di accompagnamento ha
diritto alle deduzioni, ma non é vero il caso contrario.
Detrazione del 22% sull'importo
sostenuto
I portatori di handicap (con menomazioni funzionali permanenti che comportano ridotte ed
impedite capacità motorie) hanno diritto ad una detrazione del 22% dellintera spesa
sostenuta per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento.
Individuazione delle spese per cui spetta la detrazione
sullimporto sostenuto. Esse sono state individuate
dallAmministrazione Finanziaria in:
a) poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di
fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
b) automobili adattate per invalidi con ridotte capacità motorie, anche se prodotte in
serie (per effetto della Finanziaria la detrazione è ora ammessa per veicoli di qualsiasi
cilindrata). Tra i veicoli adattati alla guida, per effetto della Finanziaria, sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico purché il loro uso risulti
prescritto dalla commissione medica locale.La detrazione spetta per il costo di acquisto
delle predette autovetture, per le riparazioni di straordinaria manutenzione, (esclusi
quindi tassa di possesso, premio assicurativo, carburante, olio, ecc.). La detrazione
compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal
possesso di una patente di guida.
Sono agevolabili i seguenti autoveicoli:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso il conducente
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli con una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone o cose, aventi al massimo nove posti, compreso il conducente
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose
o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dallessere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
c) motoveicoli (la detrazione in questo caso è stata introdotta dalla
Finanziaria). La norma ricomprende i seguenti motoveicoli:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro persone compreso il conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria;
- motoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro persone compreso il conducente;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dallessere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
La Finanziaria ha stabilito che la detrazione spetta una sola volta
nellarco di quattro anni e per spese fino a 35.000.000 e per un solo veicolo.
E consentito ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti.
La Finanziaria ha previsto anche che la detrazione spetta al possessore di reddito di cui
il soggetto portatore di handicap risulti a carico, qualora il citato portatore non
possieda redditi.
Requisiti richiesti.
Non è rilevante come in precedenza laccertamento dellesistenza dei requisiti
richiesti dalla L104/1992, ma devono essere presenti le seguenti condizioni:
- possesso di una menomazione funzionale permanente che riduca od impedisca la capacità
motoria del contribuente;
- le spese devono riguardare lacquisto di mezzi necessari alla deambulazione,
locomozione e sollevamento.
Deducibilità delle spese sostenute solo per familiari fiscalmente a
carico. Le spese sono ammesse in detrazione solo se sostenute per il contribuente stesso o
per un familiare a carico (coniuge, figli o altri familiari).
Iva al 4%
Lart. 8 comma 3 della legge di accompagnamento alla Finanziaria
1998 stabilisce che si applica lIva al 4% su:
- cessioni di motoveicoli e autoveicoli, aventi cilindrata fino ai 2.000 cc. se alimentati
a benzina e 2.500 se diesel, usati o nuovi, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione degli aventi diritto ai sensi dellart. 3 della legge 104/1992 con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Le tipologie di autoveicoli e motoveicoli
sono quelle elencate ai precedenti punti b) e c);
- alle prestazioni di officine per adattare i predetti veicoli;
- alle cessioni dei relativi accessori montati su detti veicoli.
Lagevolazione spetta sia al portatore sia, nel caso egli sia a
carico, al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.
Passaggi di proprietà.
E' prevista unesenzione da imposta di registro, imposta erariale
di trascrizione e addizionale provinciale dellimposta di trascrizione per i passaggi
di proprietà. Inoltre vi è lesenzione dal pagamento della tassa automobilistica
erariale e regionale.
Detrazione del 22% sull'importo sostenuto.
Lart. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 669 del 31/12/1996 convertito nella legge n.
30/1997 ha previsto la possibilità di detrarre il 22% delle spese sostenute per
lacquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
lautosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap
(riconosciuti a norma dellart. 3 della legge 104/1992).
Tale detrazione potrà essere ottenuta solo a partire dalle
dichiarazioni presentate nel 1998 con riferimento alle spese sostenute nellanno
solare 1997.
La detrazione spetta sullintero importo della spesa sostenuta.
Carlo Alberto Coletto
Abbattimento barriere architettoniche:
partono gli sconti fiscali
Sconti fiscali per chi fa interventi di ristrutturazione nella
propria abitazione al fine di abbattere le barriere architettoniche. I ministeri delle
Finanze e dei Lavori pubblici hanno infatti diffuso la circolare e il regolamento di
attuazione della Finanziaria che concede la detrazione di imposta del 41% a chi esegue
interventi di ristrutturazione e manutenzione nei condomini e nelle abitazioni (tra cui
interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche) Il tetto di spesa su
cui calcolare la detrazione è di 150 milioni per ogni comproprietario e per ogni
appartamento (posseduto o detenuto).
La detrazione Irpef è riservata alle persone fisiche che detengono o possiedono
un'abitazione. Unico obbligo, avere imposta da abbattere. In pratica non si può chiedere
al fisco uno sconto superiore all'Irpef dovuta ogni anno. Il beneficio, può essere
suddiviso in 5 o in 10 anni proprio per favorire i redditi più bassi che hanno meno
imposta lorda. |
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Esenzione
dalle tasse automobilistiche
Il Ministro delle Finanze con un comunicato stampa del 23 gennaio 1998
ha comunicato che l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'art. 8 L.447/1997
(collegato alla Finanziaria) riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli, gli
autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie adattati in
funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di
handicap (di cui all'art. 5 della legge 104/1992) che li utilizzano.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di
solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del Codice della strada. L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per
l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità
motorie.
Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti, i quali hanno
handicap o ai soggetti cui i predetti portatori di handicap sono fiscalmente a carico.
Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche
i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere
destinati a sostituire od integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed
invalidi.
Al fine di ottenere l'esenzione interessati debbono indicare alla
Direzione regionale delle Entrare competente la targa del veicolo (uno solo) per il quale
intendono godere delle esenzioni e produrre copia della certificazione rilasciata dall'Asl
a norma dell'art.4 della L.104/1992.
Tali formalità possono anche essere espletate successivamente al
termine di scadenza del pagamento delle tasse automobilistiche, ma comunque non oltre 90
giorni dallo stesso.
Il 27 gennaio, il ministero delle Finanze ha invece indicato come
documentazione richiesta la seguente:copia della carta di circolazione del veicolo dalla
quale risulti che si tratta di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della
commissione medica di cui all'articolo 119 del Codice della strada per i veicoli muniti di
cambio automatico, copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale,
dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconoscuto portatore di
handicap a norma della L.104/92;
documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmetne a carico
dell'intestatario del veicolo.
La circolare inoltre, non indica un termine di scadenza per l'invio
della documentazione.
La diversa formulazione delle procedure - come osserva Paolo Benevolo - non potrà che
causare disagi e disorientamento e ancora una volta ai disabili è richiesto di superare
un'ennesima prova di burocrazia, pena la perdita di un diritto.
Questo articolo è dedicato
allimposizione fiscale con particolare riferimento al mondo dellhandicap.
La materia, a volte nebulosa e frammentaria, è stata parzialmente
rivisitata con lentrata in vigore della Legge Finanziaria 1998.
Presentiamo tutte le agevolazioni evidenziando le modifiche
introdotte da questultima legge che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1998.
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