Fisco e disabili

 

Spese Sanitarie

Spese deducibili dal reddito

Spese totalmente deducibili. Ai sensi dell’art. 10 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 possono dedurre dal reddito complessivo sia le spese mediche generiche sia quelle specifiche per l'intero importo sostenuto.

Sono considerate "spese mediche generiche" quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica e le cure termali), per i ricoveri e le degenze e per i medicinali.

Sono considerate spese di assistenza specifica quelle inerenti a compensi corrisposti a personale qualificato (es. personale paramedico o munito di apposita autorizzazione) a fronte di specifica prestazione sanitaria (es. prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, spese per riabilitazione).

Non sono deducibili i compensi corrisposti a personale non qualificato e per prestazioni di carattere meramente alberghiero.

Spese parzialmente deducibili. Per le spese di ricovero dei portatori di handicap in istituti di assistenza è ammessa in deduzione non l’intero ammontare della retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle di assistenza specifica. E’ quindi indispensabile che nella documentazione emessa (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dall’istituto di assistenza siano evidenziate e tenute separate le spese inerenti la retta di degenza da quelle di assistenza medica.

Deducibilità delle spese sostenute per familiari non fiscalmente a carico. La deducibilità delle spese di cui sopra è ammessa anche se le stesse sono state sostenute per i familiari di cui all’art 433 c.c. (coniuge, figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle germani o naturali). La spesa può essere dedotta anche se i familiari precedentemente indicati non sono fiscalmente a carico.

Spese detraibili dal reddito

Spese sanitarie per cui spetta la detrazione per la parte che eccede le 250.000. Sono costituite dalle spese mediche specialistiche (prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto od affitto di protesi sanitarie); per esse valgono le stesse regole di detrazione operanti per tutti i soggetti.

Per i familiari fiscalmente a carico valgono le stesse regole indicate prima per le deduzioni.

Requisiti soggettivi

L'handicap deve essere comprovato. Per avere diritto alle suindicate deduzioni l’esistenza dell’handicap deve essere comprovata con le procedure richieste dalla legge 104/1992. E’ stato precisato dall’Amministrazione Finanziaria che è irrilevante l’aver ottenuto l’assegno di accompagnamento ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap; da ciò deriva che chi ha adempiuto alle procedure ex lege 104/1992 ma non ha l’assegno di accompagnamento ha diritto alle deduzioni, ma non é vero il caso contrario.

Spese per la mobilità

Detrazione del 22% sull'importo sostenuto
I portatori di handicap (con menomazioni funzionali permanenti che comportano ridotte ed impedite capacità motorie) hanno diritto ad una detrazione del 22% dell’intera spesa sostenuta per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento.

Individuazione delle spese per cui spetta la detrazione sull’importo sostenuto. Esse sono state individuate dall’Amministrazione Finanziaria in:

a) poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale;

b) automobili adattate per invalidi con ridotte capacità motorie, anche se prodotte in serie (per effetto della Finanziaria la detrazione è ora ammessa per veicoli di qualsiasi cilindrata). Tra i veicoli adattati alla guida, per effetto della Finanziaria, sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico purché il loro uso risulti prescritto dalla commissione medica locale.La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture, per le riparazioni di straordinaria manutenzione, (esclusi quindi tassa di possesso, premio assicurativo, carburante, olio, ecc.). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una patente di guida.
Sono agevolabili i seguenti autoveicoli:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso il conducente
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o cose, aventi al massimo nove posti, compreso il conducente
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

c) motoveicoli (la detrazione in questo caso è stata introdotta dalla Finanziaria). La norma ricomprende i seguenti motoveicoli:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro persone compreso il conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro persone compreso il conducente;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

La Finanziaria ha stabilito che la detrazione spetta una sola volta nell’arco di quattro anni e per spese fino a 35.000.000 e per un solo veicolo. E’ consentito ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti.
La Finanziaria ha previsto anche che la detrazione spetta al possessore di reddito di cui il soggetto portatore di handicap risulti a carico, qualora il citato portatore non possieda redditi.

Requisiti richiesti.
Non è rilevante come in precedenza l’accertamento dell’esistenza dei requisiti richiesti dalla L104/1992, ma devono essere presenti le seguenti condizioni:
- possesso di una menomazione funzionale permanente che riduca od impedisca la capacità motoria del contribuente;
- le spese devono riguardare l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e sollevamento.

Deducibilità delle spese sostenute solo per familiari fiscalmente a carico. Le spese sono ammesse in detrazione solo se sostenute per il contribuente stesso o per un familiare a carico (coniuge, figli o altri familiari).

Iva al 4%

L’art. 8 comma 3 della legge di accompagnamento alla Finanziaria 1998 stabilisce che si applica l’Iva al 4% su:
- cessioni di motoveicoli e autoveicoli, aventi cilindrata fino ai 2.000 cc. se alimentati a benzina e 2.500 se diesel, usati o nuovi, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione degli aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Le tipologie di autoveicoli e motoveicoli sono quelle elencate ai precedenti punti b) e c);
- alle prestazioni di officine per adattare i predetti veicoli;
- alle cessioni dei relativi accessori montati su detti veicoli.

L’agevolazione spetta sia al portatore sia, nel caso egli sia a carico, al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.

Passaggi di proprietà.

E' prevista un’esenzione da imposta di registro, imposta erariale di trascrizione e addizionale provinciale dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà. Inoltre vi è l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

Spese per ausili informatici

Detrazione del 22% sull'importo sostenuto. L’art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 669 del 31/12/1996 convertito nella legge n. 30/1997 ha previsto la possibilità di detrarre il 22% delle spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti a norma dell’art. 3 della legge 104/1992).

Tale detrazione potrà essere ottenuta solo a partire dalle dichiarazioni presentate nel 1998 con riferimento alle spese sostenute nell’anno solare 1997.

La detrazione spetta sull’intero importo della spesa sostenuta.

Carlo Alberto Coletto

 

 

Abbattimento barriere architettoniche:
partono gli sconti fiscali

Sconti fiscali per chi fa interventi di ristrutturazione nella propria abitazione al fine di abbattere le barriere architettoniche. I ministeri delle Finanze e dei Lavori pubblici hanno infatti diffuso la circolare e il regolamento di attuazione della Finanziaria che concede la detrazione di imposta del 41% a chi esegue interventi di ristrutturazione e manutenzione nei condomini e nelle abitazioni (tra cui interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche) Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni per ogni comproprietario e per ogni appartamento (posseduto o detenuto).

La detrazione Irpef è riservata alle persone fisiche che detengono o possiedono un'abitazione. Unico obbligo, avere imposta da abbattere. In pratica non si può chiedere al fisco uno sconto superiore all'Irpef dovuta ogni anno. Il beneficio, può essere suddiviso in 5 o in 10 anni proprio per favorire i redditi più bassi che hanno meno imposta lorda.

 

Esenzione dalle tasse automobilistiche

Il Ministro delle Finanze con un comunicato stampa del 23 gennaio 1998 ha comunicato che l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'art. 8 L.447/1997 (collegato alla Finanziaria) riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli, gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap (di cui all'art. 5 della legge 104/1992) che li utilizzano.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della strada. L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie.

Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti, i quali hanno handicap o ai soggetti cui i predetti portatori di handicap sono fiscalmente a carico.

Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire od integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi.

Al fine di ottenere l'esenzione interessati debbono indicare alla Direzione regionale delle Entrare competente la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere delle esenzioni e produrre copia della certificazione rilasciata dall'Asl a norma dell'art.4 della L.104/1992.

Tali formalità possono anche essere espletate successivamente al termine di scadenza del pagamento delle tasse automobilistiche, ma comunque non oltre 90 giorni dallo stesso.

Il 27 gennaio, il ministero delle Finanze ha invece indicato come documentazione richiesta la seguente:copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che si tratta di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del Codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico, copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconoscuto portatore di handicap a norma della L.104/92;
documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmetne a carico dell'intestatario del veicolo.

La circolare inoltre, non indica un termine di scadenza per l'invio della documentazione.
La diversa formulazione delle procedure - come osserva Paolo Benevolo - non potrà che causare disagi e disorientamento e ancora una volta ai disabili è richiesto di superare un'ennesima prova  di burocrazia, pena la perdita di un diritto.

 

Questo articolo è dedicato all’imposizione fiscale con particolare riferimento al mondo dell’handicap.

La materia, a volte nebulosa e frammentaria, è stata parzialmente rivisitata con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 1998.

Presentiamo tutte le agevolazioni evidenziando le modifiche introdotte da quest’ultima legge che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1998.