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L'AVVOCATO RISPONDE

 

Come far togliere quei gradini

Il Comune di Cantello rilascia licenze commerciali e di abitabilità per negozi dove c'è un dislivello di dieci, quindici centimetri tra ingresso e marciapiede adiacente.
Anche la Banca Popolare di Luino e di Varese ha installato sempre a Cantello un "bancomat" fuori dalla portata del disabile in carrozzina.
Che fare per modificare la situazione?

A. M. Cantello

I negozi sono soggetti alla disciplina in materia di barriere architettoniche. In particolare la legge regionale lombarda n.6/1989 prevede che i negozi non debbano avere "differenze di quota" rispetto all’esterno oppure debbano avere rampe di raccordo.

Anche le banche sono soggette alla disciplina antibarriere. In particolare per il "bancomat" si potrebbe applicare per analogia il punto 6.4. dell'allegato della legge lombarda secondo cui "i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi".

La verifica del rispetto delle norme deve avvenire anzitutto in occasione delle attività edilizie. Trattandosi di edifici privati aperti al pubblico non conta la natura delle opere: non solo le ristrutturazioni ma anche gli interventi minori devono (secondo l’art.25 della legge n.104/1992) essere "controllati" dal Comune (con modalità diverse a seconda che si tratti di opere soggette a previo assenso o a mero obbligo di denuncia). Estremo presidio, da un punto di vista amministrativo, del rispetto delle norme è la verifica dell’abitabilità che deve essere operata ogni qual volta l’intervento edilizio è suscettibile di influire sulle condizioni igieniche.

Se le opere non sono regolari il Comune ha il potere a priori di vietarle e a posteriori di sanzionarle con le sanzioni previste dalla legislazione edilizia (ripristinatorie o pecuniarie secondo la natura delle opere) e da quella in materia di abitabilità: dal diniego della licenza alla revoca (secondo la L.104/92 tutte le opere in difformità rispetto alle norme antibarriere vanno dichiarate inabitabili).

Con riflesso quanto alla possibilità di concedere e alla revoca delle licenze commerciali ove richieste.

Se l’amministrazione è inerte o rilascia atti illegittimi, al di là delle attività di sollecito le iniziative possibili sono anzitutto ricorsi al tribunale amministrativo (nel caso: Lombardia-Milano) per l’annullamento previa sospensione dell’atto illegittimo o, secondo i casi, la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il ricorso si deve ritenere sia proponibile da parte di un utente del servizio in questione (banca, negozio) e anche da parte di una associazione radicata nel territorio.

Comunque è necessaria una attenta valutazione nel caso concreto con un legale di fiducia.

avv. Ennio Codini

 

Ci vuole l'ascensore per il sottotetto?

In caso di ristrutturazione di un sottotetto volta a renderlo abitabile é necessario realizzare (se non c'é) un ascensore per assicurare l'accessibilità se il sottotetto si trova oltre il terzo piano?

Lettera firmata

Dal momento che lo stabile si trova in Lombardia è opportuno prendere in considerazione la legge regionale. L'art. 3.2 della legge della Regione Lombardia n. 15/96 qualifica gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti come interventi di ristrutturazione edilizia.

A sua volta, l'art. 13.1 della legge regionale n. 6/89 (in tema di barriere architettoniche) precisa che le prescrizioni dell'allegato "si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione ... per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di ... ristrutturazione edilizia...."

Per quanto ci riguarda è opportuno fare riferimento al punto 5.3.3 dell'allegato regionale per il quale "negli edifici con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore..."

A questo punto sembra evidente che gli interventi di ristrutturazione edilizia (ivi compreso il recupero dei sottotetti) interessanti edifici con più di tre piani fuori terra debbano prevedere la realizzazione dell'ascensore.

Resta ovviamente la facoltà di applicare le deroghe di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6/89, sussistendone i presupposti.

avv. Giuseppe Rusconi