Come
far togliere quei gradini
Il Comune di
Cantello rilascia licenze commerciali e di abitabilità per negozi dove c'è un dislivello
di dieci, quindici centimetri tra ingresso e marciapiede adiacente.
Anche la Banca Popolare di Luino e di Varese ha installato sempre a Cantello un
"bancomat" fuori dalla portata del disabile in carrozzina.
Che fare per modificare la situazione?
A. M. Cantello
I negozi sono soggetti alla disciplina in materia di
barriere architettoniche. In particolare la legge regionale lombarda n.6/1989 prevede che
i negozi non debbano avere "differenze di quota" rispetto allesterno
oppure debbano avere rampe di raccordo.
Anche le banche sono soggette alla disciplina
antibarriere. In particolare per il "bancomat" si potrebbe applicare per
analogia il punto 6.4. dell'allegato della legge lombarda secondo cui "i banconi e i
piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere
predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e
permettano al disabile di espletare tutti i servizi".
La verifica del rispetto delle norme deve avvenire
anzitutto in occasione delle attività edilizie. Trattandosi di edifici privati aperti al
pubblico non conta la natura delle opere: non solo le ristrutturazioni ma anche gli
interventi minori devono (secondo lart.25 della legge n.104/1992) essere
"controllati" dal Comune (con modalità diverse a seconda che si tratti di opere
soggette a previo assenso o a mero obbligo di denuncia). Estremo presidio, da un punto di
vista amministrativo, del rispetto delle norme è la verifica dellabitabilità che
deve essere operata ogni qual volta lintervento edilizio è suscettibile di influire
sulle condizioni igieniche.
Se le opere non sono regolari il Comune ha il potere
a priori di vietarle e a posteriori di sanzionarle con le sanzioni previste dalla
legislazione edilizia (ripristinatorie o pecuniarie secondo la natura delle opere) e da
quella in materia di abitabilità: dal diniego della licenza alla revoca (secondo la
L.104/92 tutte le opere in difformità rispetto alle norme antibarriere vanno dichiarate
inabitabili).
Con riflesso quanto alla possibilità di concedere e
alla revoca delle licenze commerciali ove richieste.
Se lamministrazione è inerte o rilascia atti
illegittimi, al di là delle attività di sollecito le iniziative possibili sono anzitutto
ricorsi al tribunale amministrativo (nel caso: Lombardia-Milano) per lannullamento
previa sospensione dellatto illegittimo o, secondo i casi, la condanna
dellamministrazione a provvedere. Il ricorso si deve ritenere sia proponibile da
parte di un utente del servizio in questione (banca, negozio) e anche da parte di una
associazione radicata nel territorio.
Comunque è necessaria una attenta valutazione nel
caso concreto con un legale di fiducia.
avv. Ennio Codini
Ci vuole l'ascensore per il sottotetto?
In caso di
ristrutturazione di un sottotetto volta a renderlo abitabile é necessario realizzare (se
non c'é) un ascensore per assicurare l'accessibilità se il sottotetto si trova oltre il
terzo piano?
Lettera firmata
Dal momento che lo stabile si trova in Lombardia è opportuno prendere
in considerazione la legge regionale. L'art. 3.2 della legge della Regione Lombardia n.
15/96 qualifica gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti come
interventi di ristrutturazione edilizia.
A sua volta, l'art. 13.1 della legge regionale n. 6/89 (in tema di
barriere architettoniche) precisa che le prescrizioni dell'allegato "si applicano ai
fini del rilascio delle concessioni di edificazione ... per le costruzioni esistenti
relativamente ad interventi di ... ristrutturazione edilizia...."
Per quanto ci riguarda è opportuno fare riferimento al punto 5.3.3
dell'allegato regionale per il quale "negli edifici con più di tre piani fuori terra
l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore..."
A questo punto sembra evidente che gli interventi di ristrutturazione
edilizia (ivi compreso il recupero dei sottotetti) interessanti edifici con più di tre
piani fuori terra debbano prevedere la realizzazione dell'ascensore.
Resta ovviamente la facoltà di applicare le deroghe di cui all'art. 20
della legge regionale n. 6/89, sussistendone i presupposti.
avv. Giuseppe Rusconi
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